Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06172/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto che la condotta sarebbe stata commessa dopo la redazione del verbale che contestava l'infrazione al Codice della Strada è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e teso alla rivalutazione e alternativa rilettura delle risultanze istruttorie rettamente apprezzate nella parte in cui è stato messo in risalto che le minacce fossero state realizzate al momento dell'esecuzione del controllo e prima della redazione del verbale e, in particolare, prima del sopraggiungere della compagna e della madre sul posto in cui si erano già verificati i fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto che la condotta sarebbe stata commessa dopo la redazione del verbale che contestava l'infrazione al Codice della Strada è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e teso alla rivalutazione e alternativa rilettura delle risultanze istruttorie rettamente apprezzate nella parte in cui è stato messo in risalto che le minacce fossero state realizzate al momento dell'esecuzione del controllo e prima della redazione del verbale e, in particolare, prima del sopraggiungere della compagna e della madre sul posto in cui si erano già verificati i fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0
Sentenza Cassazione n. 06172/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris