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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23389/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 4 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 629 e 56 - 629 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sulla conferma degli aumenti calcolati dal primo giudice per i reati in continuazione, individuati in misura inferiore alla media edittale, ritenuti congrui anche in ragione della capacità a delinquere del reo); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, anche conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4 sull'entità dell'importo non significativo al fine del riconoscimento); osservato che anche l'ultima censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, com'è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale non ha riconosciuto le generiche sottolineando l'assenza di elementi positivi, precisando come non potessero essere valorizzate a tal fine le dichiarazioni confessorie avvenute in secondo grado in quanto ritenute sterili e strumentali, nonché riferendosi alla rilevante personalità negativa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. ((y Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 4 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 629 e 56 - 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sulla conferma degli aumenti calcolati dal primo giudice per i reati in continuazione, individuati in misura inferiore alla media edittale, ritenuti congrui anche in ragione della capacità a delinquere del reo); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, anche conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4 sull'entità dell'importo non significativo al fine del riconoscimento); osservato che anche l'ultima censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, com'è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale non ha riconosciuto le generiche sottolineando l'assenza di elementi positivi, precisando come non potessero essere valorizzate a tal fine le dichiarazioni confessorie avvenute in secondo grado in quanto ritenute sterili e strumentali, nonché riferendosi alla rilevante personalità negativa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. ((y Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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