CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 21837/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1286/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 6035/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, DIPARTIMENTO dell'[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO della GIUSTIZIA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21837/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso l'ordinanza emessa in data 29 maggio 2024, con la quale il magistrato di sorveglianza, accogliendo un reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato, aveva disposto che l'istituto penitenziario gli consentisse l’effettuazione di colloqui, in videochiamata, con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di alta sicurezza in altro istituto penitenziario. Il Tribunale ha affermato che, nonostante la corte di cassazione abbia ritenuto ammissibili i colloqui tra un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. ed un familiare sottoposto a detenzione in regime ordinario, vietandoli solo nel caso in cui anche l’altro familiare sia sottoposto al regime penitenziario differenziato, il D.A.P. ha sostenuto che il colloquio richiesto doveva essere vietato, benché il figlio dell’istante fosse detenuto solo in regime di alta sorveglianza, ritenendo sussistenti ragioni di sicurezza determinate dall’appartenenza di entrambi alla medesima consorteria criminale. Il D.A.P. ha così introdotto una limitazione ulteriore rispetto ai colloqui in video, fondata solo sull’appartenenza dei due familiari detenuti alla medesima associazione criminale, senza peraltro richiedere un parere alla DDA e senza indicare specifiche esigenze di sicurezza, non tutelabili attraverso l’ascolto e la registrazione del colloquio, già previsti in via generale. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 41-bis Ord. pen. L’ordinanza, travisando il contenuto delle pronunce della corte di cassazione, afferma che queste hanno ammesso in linea generale i colloqui tra familiari, entrambi detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato un principio opposto, con la sentenza n. 29007/2021, e quando lo ha consentito, con la sentenza n. 7654/2015, non ha espresso un principio generale, ma ha valutato l'eccezionalità del caso sottoposto al suo esame. Nel presente caso, il figlio dell’istante non è detenuto in regime ordinario, bensì in regime di alta sicurezza, per cui alla vicenda si attaglia l’orientamento contrario sopra ricordato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. come interpretato dalla sentenza n. 19826/2021. Tale pronuncia consente i colloqui in videocollegamento tra un detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. e i familiari, anche in stato di libertà, solo se sussistono situazioni oggettive ed eccezionali che impediscono il colloquio in presenza, in quel caso le restrizioni alla circolazione imposte dalla normativa di contrasto all’emergenza pandemica. In questo caso non ricorre una simile impossibilità. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce la falsa applicazione della circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U. L’ordinanza ha esteso al regime penitenziario differenziato valutazioni circa la sicurezza del sistema di registrazione ed ascolto delle conversazioni, durante i colloqui dei detenuti, contenute nella circolare sopra indicata, che si riferisce però soltanto ai detenuti di media sicurezza, estese eccezionalmente a quelli di alta sicurezza solo nel periodo dell’emergenza sanitaria. La valutazione della idoneità di tale sistema in relazione alle esigenze di sicurezza è parametrata, perciò, sul livello di pericolosità di quei detenuti, mentre l’amministrazione penitenziaria ha sempre ritenuto che i sistemi di videocollegamento non sono idonei a prevenire forme di intrusione informatica, come l’ascolto del colloquio o l’appropriazione delle videoregistrazioni, quando siano coinvolti detenuti particolarmente pericolosi, come i detenuti in regime penitenziario differenziato. Inoltre la registrazione del colloquio non garantisce la sicurezza, non potendosi escludere l’utilizzo di parole convenzionali o criptiche, attraverso cui eludere i controlli di legge e le finalità del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 41-bis, lett. a) e b), Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha autorizzato il colloquio senza acquisire il parere, obbligatorio anche se non vincolante, della DDA, che ha la finalità di consentire una corretta valutazione dell'opportunità di consentire il colloquio stesso, alla luce delle finalità del regime penitenziario differenziato, in particolare quella di impedire i contatti tra appartenenti alla medesima associazione criminale, anche durante la loro detenzione. La Corte di cassazione ha, infatti, ribadito che il riconoscimento del diritto del detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato a godere di colloqui con i familiari, anche se detenuti e sottoposti al medesimo regime, non può risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza, principio che impone di valutare con attenzione il parere emesso dalla DDA. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Questa Corte ha da tempo affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417). Si è ritenuto, infatti, che il colloquio con i familiari costituisce un diritto soggettivo del detenuto, anche se sottoposto al regime penitenziario differenziato, stabilendo l'art. 28 Ord. pen. l'obbligo di curare in modo particolare il suo rapporto con detti soggetti, anche quale elemento del trattamento rieducativo, come previsto dall'art. 15 Ord. pen., ed essendo i colloqui con familiari e conviventi autorizzati, in linea generale, dall'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. b), Ord. pen, sia pure con limitazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito per i detenuti soggetti al regime penitenziario ordinario. La stessa circolare del DAP del 2 ottobre 2017, inoltre, ha affermato autorizzabili, in astratto, i colloqui anche tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., legati dal vincolo familiare, stante la necessità di rispettare, anche nei loro confronti, i principi di umanizzazione della pena espressi nelle norme indicate. Questo indirizzo giurisprudenziale deve essere ribadito, in quanto diretto a ricercare un punto di equilibrio che consenta di rispettare diritti costituzionalmente protetti, e riconosciuti anche dall'art. 8 della Convenzione EDU. Deve perciò ritenersi superato l'orientamento, espresso nella sentenza Sez. 1, n. 29007 del 11/06/2021, n.m., richiamata nel ricorso, che nega l'autorizzabilità di colloqui tra familiari, se entrambi detenuti in regime penitenziario differenziato. Devono, pertanto, essere rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso proposto avverso l'ordinanza che, sotto questo profilo, si è conformata alla prevalente giurisprudenza di legittimità. 3. E' fondato, invece, il quarto motivo del ricorso, il cui accoglimento assorbe la censura contenuta nel terzo motivo. Questa Corte, nello stabilire l'astratta autorizzabilità dei colloqui a distanza, da parte del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., con familiari sottoposti al medesimo regime penitenziario, ha sottolineato che il riconoscimento del diritto al colloquio non può risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza, che stanno a fondamento del predetto regime. La stessa circolare DAP del 02 ottobre 2017, all'art. 16.2 (relativa ai colloqui telefonici, ma da ritenere estesa a tutti i nuovi mezzi di comunicazione a distanza) ha stabilito che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». Questa disposizione chiarisce che l'autorizzazione al colloquio con un familiare detenuto in un regime di particolare sicurezza deve essere preceduta da un attento e approfondito esame della vicenda attuale in cui si colloca la richiesta, con riferimento alla posizione di entrambi i detenuti ed anche alla situazione della loro cosca di appartenenza, specialmente se unica, contrapponendosi al diritto al colloquio le indicate esigenze di sicurezza, e dovendo l'autorità compiere un meditato bilanciamento tra tali interessi contrapposti. La circolare indica esplicitamente la necessità di acquisizione del parere della DDA, in quanto tale organo «per il patrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili ad orientare la scelta amministrativa», pur ribadendo che «l'autorità competente a decidere … resta assolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito che non ha carattere vincolante». Il riconoscimento del diritto al colloquio, per il detenuto istante, non può tradursi, quindi, in un'autorizzazione non preceduta dall'esame di tutti gli elementi che concorrono ad individuare il punto di equilibrio tra esso e le esigenze di sicurezza, e in particolare le esigenze di sicurezza eventualmente indicate dalla DDA nel suo parere. Questa Corte ha precisato, infatti, che «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv.285574; Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288; Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, n. 283496). Il Tribunale di sorveglianza, e già prima il magistrato di sorveglianza, hanno del tutto omesso la valutazione della possibile sussistenza di ragioni ostative al colloquio richiesto, derivanti dalla pericolosità dei colloquianti, avendo omesso di svolgere una indagine circa tale pericolosità e persino di acquisire il parere della DDA, giustificando tale posizione con il fatto che il parere non sarebbe stato richiesto dall'istituto penitenziario stesso. L'omessa acquisizione non è, invece, giustificata, essendo onere del Tribunale richiedere all'istituto di fornire tale parere, se non allegato, non potendo altrimenti essere svolta l'approfondita e informata valutazione delle esigenze di sicurezza, al fine di bilanciarle con il diritto al colloquio. E' infondata l'affermazione che il rispetto delle esigenze di sicurezza sia assicurato dall'ascolto e dalla registrazione del colloquio: la circolare DAP del 2/10/2017 prevede tale modalità di controllo in via generale, ma richiede in più lo svolgimento di un'indagine circa le esigenze di sicurezza prevedendo, come detto, che esse possano prevalere sul diritto al colloquio e imporre il divieto di quest'ultimo. E' evidente, quindi, che l'ascolto e la registrazione del colloquio non sono sostitutive dell'indagine circa le esigenze di sicurezza, né costituiscono una forma di soddisfacimento di queste ultime. E' notorio, peraltro, che il colloquio, specialmente se visivo, può consentire facilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l'uso di parole criptiche, sia anche solo con l'atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, comunque, una volta espressi hanno raggiunto il loro scopo, anche qualora il colloquio venga immediatamente interrotto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani