CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in quanto la pena per il reato di cui all'art. 116 CDS non era stata contenuta nei minimi edittali richiamando l'art 25 cod.pen.; lamentava inoltre la mancata rinnovazione istruttoria con riferimento alla testimonianza di Setifi che avrebbe chiarito perché il ricorrente era alla guida dell'auto. Il ricorsoy è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegata, quanto alla dosimetria della pena, con un giudizio di merito legittimo e non censurabileiche t, ANIurimi precedenti l'imputato ha mostrato una pervicace volontà di violazione della medesima norma in un ristretto arco temporale e che la pena è congrua rispetto alla concreta gravità del fatto e alla trasgressiva personalità Quanto al rinnovo dell'istruttoria la Corte di appello ha spiegato le ragioni della superfluità in quanto risulta dal quadro probatorio che il ricorrente pur dopo aver condotto in ospedale la parente della sua compagna a distanza di un'ora dall'accettazione avvenuta alle ore 12,00 era ancora alla guida alle ore 13,00 adducendo che stava cercando parcheggio. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così de