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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07871/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 novembre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione, dovuta all'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere, nel periodo compreso fra il 7 gennaio 1999 ed il 16 dicembre 2002, in quanto gravemente indiziato di delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 73, comma 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, in relazione ai fatti descritti dai capi 14 ) e 21) dell'imputazione, essendo il medesimo assolto, in prima cura, in relazione al reato di cui al capo 14) dell'imputazione e prosciolto dal giudice del rinvio per essere il reato di cui al capo 21) estinto per prescrizione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Rileva che la misura cautelare della custodia in carcere era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due capi di imputazione, rispetto al primo dei quali è intervenuta sentenza di assoluzione, mentre per il secondo è intervenuto proscioglimento per prescrizione del reato, in sede di giudizio di rinvio.

Sostiene che la prescrizione del reato non impedisce di per sé il riconoscimento dell'equo indennizzo, dovendo il giudice della riparazione tenere conto, nell'interpretare l'art. 314 cod. proc. pen., del pronunciamento della Corte delle leggi, che, con la sentenza n. 219/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui condiziona -in ogni caso- il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se il caso di specie rientrasse in una delle ipotesi in cui l'indennizzo può essere riconosciuto al di là dell'assoluzione nel merito, attraverso un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, non essendo dirimente l'assenza di una sentenza di condanna.

Osserva che, in ogni caso, il giudice di secondo grado, con la sentenza poi annullata, aveva escluso l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, sicché se il reato fosse stato contestato nei termini in cui è stato ritenuto in giudizio, Zampino non avrebbe potuto essere sottoposto alla misura custodiale per un così lungo periodo, perché i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ne avrebbero imposto la scarcerazione, con la conseguenza che al medesimo spetta, quantomeno, l'indennizzo corrispondente alla custodia cautelare sofferta in eccesso rispetto a quanto previsto per quel titolo di reato.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Sezione ha recentemente osservato che "la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto.

Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». [OSCURATO:PERSONA] ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta; anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale».

L'interpretazione ermeneutica della norma prospettata dal ricorrente, secondo la quale sarebbe indennizzabile la detenzione subita in relazione ad un reato poi dichiarato prescritto, in assenza di considerazioni di merito in ordine alla sua colpevolezza, risulta implicitamente esclusa dalla Corte Costituzionale che, ove avesse avuto tale intendimento, avrebbe dichiarato l'incostituzionalità della norma senza porre le limitazioni sopra evidenziate" (cfr. Sez. 4, n. 4071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258214)" (Sez. 4, Sentenza n. 22058 del 15/02/2018, in motivazione).

3. Si è, altresì, precisato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076).

L'ordinamento giudico, peraltro, offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607).

4. Sotto altro profilo, deve ricordarsi che le Sezioni unite (Sez.

Un. n. 4187 del 30/10/2008, dep. 29/1/2009, Pellegrino, Rv. 241855) hanno chiarito che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione.

In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado.

La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 - Rv. 262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte.

5. Il principio sopra enunciato è applicabile alla fattispecie in esame, ma conduce alla reiezione del ricorso anche sotto tale profilo.

6. L'intervento della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, non impedita dalla rinuncia alla prescrizione da parte dell'interessato, infatti, non consente al giudice della riparazione di valutare la sussistenza delle condizioni formali per l'accoglimento dell'istanza, neppure sotto il profilo dell'eccedenza della custodia cautelare patita, essendo comunque non valicato il limite della pena 'astrattamente' applicabile per la fattispecie.

Né, a fronte dell'orientamento supra enunciato, può sostenersi che il confronto fra l'ingiusta detenzione subita e quella 'indennizzabile' possa effettuarsi avuto riguardo al disposto dell'art. 303 cod. proc. pen..

7. All'inammissibiltà del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente che liquida nella somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione, dovuta all'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere, nel periodo compreso fra il 7 gennaio 1999 ed il 16 dicembre 2002, in quanto gravemente indiziato di delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 73, comma 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, in relazione ai fatti descritti dai capi 14 ) e 21) dell'imputazione, essendo il medesimo assolto, in prima cura, in relazione al reato di cui al capo 14) dell'imputazione e prosciolto dal giudice del rinvio per essere il reato di cui al capo 21) estinto per prescrizione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rileva che la misura cautelare della custodia in carcere era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due capi di imputazione, rispetto al primo dei quali è intervenuta sentenza di assoluzione, mentre per il secondo è intervenuto proscioglimento per prescrizione del reato, in sede di giudizio di rinvio. Sostiene che la prescrizione del reato non impedisce di per sé il riconoscimento dell'equo indennizzo, dovendo il giudice della riparazione tenere conto, nell'interpretare l'art. 314 cod. proc. pen., del pronunciamento della Corte delle leggi, che, con la sentenza n. 219/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui condiziona -in ogni caso- il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se il caso di specie rientrasse in una delle ipotesi in cui l'indennizzo può essere riconosciuto al di là dell'assoluzione nel merito, attraverso un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, non essendo dirimente l'assenza di una sentenza di condanna. Osserva che, in ogni caso, il giudice di secondo grado, con la sentenza poi annullata, aveva escluso l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, sicché se il reato fosse stato contestato nei termini in cui è stato ritenuto in giudizio, Zampino non avrebbe potuto essere sottoposto alla misura custodiale per un così lungo periodo, perché i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ne avrebbero imposto la scarcerazione, con la conseguenza che al medesimo spetta, quantomeno, l'indennizzo corrispondente alla custodia cautelare sofferta in eccesso rispetto a quanto previsto per quel titolo di reato. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Sezione ha recentemente osservato che "la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». [OSCURATO:PERSONA] ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta; anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». L'interpretazione ermeneutica della norma prospettata dal ricorrente, secondo la quale sarebbe indennizzabile la detenzione subita in relazione ad un reato poi dichiarato prescritto, in assenza di considerazioni di merito in ordine alla sua colpevolezza, risulta implicitamente esclusa dalla Corte Costituzionale che, ove avesse avuto tale intendimento, avrebbe dichiarato l'incostituzionalità della norma senza porre le limitazioni sopra evidenziate" (cfr. Sez. 4, n. 4071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258214)" (Sez. 4, Sentenza n. 22058 del 15/02/2018, in motivazione). 3. Si è, altresì, precisato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076). L'ordinamento giudico, peraltro, offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). 4. Sotto altro profilo, deve ricordarsi che le Sezioni unite (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008, dep. 29/1/2009, Pellegrino, Rv. 241855) hanno chiarito che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado. La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 - Rv. 262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. 5. Il principio sopra enunciato è applicabile alla fattispecie in esame, ma conduce alla reiezione del ricorso anche sotto tale profilo. 6. L'intervento della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, non impedita dalla rinuncia alla prescrizione da parte dell'interessato, infatti, non consente al giudice della riparazione di valutare la sussistenza delle condizioni formali per l'accoglimento dell'istanza, neppure sotto il profilo dell'eccedenza della custodia cautelare patita, essendo comunque non valicato il limite della pena 'astrattamente' applicabile per la fattispecie. Né, a fronte dell'orientamento supra enunciato, può sostenersi che il confronto fra l'ingiusta detenzione subita e quella 'indennizzabile' possa effettuarsi avuto riguardo al disposto dell'art. 303 cod. proc. pen.. 7. All'inammissibiltà del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente che liquida nella somma di euro
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