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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 novembre 2021

Cassazione n. 22137/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VARESEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/11/2021 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ricorre avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Varese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, per difetto di notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., non essendo stata quest'ultima eseguita nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen., ma essendo stato notificato l'atto presso un indirizzo non indicato dall'imputato, che non ha dichiarato né eletto alcun domicilio, con avviso di restituzione che riporta la dicitura "atto in ufficio per sei mesi".

Il ricorrente deduce l'abnormità dell'atto per indebita regressione del procedimento: la notifica è avvenuta regolarmente, a mezzo posta, presso la residenza dell'indagato, indicata nella comunicazione di notizia di reato dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si è proceduto anche alla sua compiuta identificazione.

La notifica si è perfezionata con la procedura di compiuta giacenza: l'ufficiale giudiziario ha consegnato il plico da notificare al servizio postale, il cui incaricato ha attestato, in data 3.6.2019, la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di altre persone abilitate.

L'incaricato ha poi immesso l'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere del destinatario della notifica e lo ha informato dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, con raccomandata CAD, la cui ricevuta è in atti; tutto in ossequio all'art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Al mancato ritiro dell'imputato, regolarmente avvisato, si è perfezionata, dopo dieci giorni, la procedura di compiuta giacenza, vista la comunicazione all'indirizzo di effettiva residenza (diversamente dai casi di cui all'art. 9 della legge n. 890 del 1982: destinatario sconosciuto trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto o simili).

Si cita, in linea con la tesi della regolarità della notifica effettuata in fattispecie come quella in esame, la sentenza Sez. 3, n. 36330 del 2021.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché l'atto impugnato non è abnorme.

2. Le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez.

U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590, hanno da tempo stabilito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

Non vi è dubbio che, in tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/6/2021, Schweiggl, Rv. 281947).

Tuttavia, come si è evidenziato, la correttezza o meno della procedura notificatoria non rileva sulla valutazione relativa all'abnormità del provvedimento con cui il giudice, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen., ancorchè ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio: il provvedimento, pur se errato, non è comunque abnorme.

Come si è anticipato, infatti, le Sezioni Unite hanno più volte preso posizione, in diverse fattispecie, sul concetto giuridico di abnormità (da ultimo, cfr. Sez.

U, n. 10728 del 2022, Fenucci, che richiama: Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221).

Secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Dunque «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (cfr. Sez.

U, n. 26 del 2000).Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

Le sentenze del massimo collegio nomofilattico (in particolare, per quel che rileva in questa sede, l'ultima pronuncia ricostruttiva del 2022 e le sentenze Toni e Ksouri) hanno chiarito che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo l'atto, in tal caso, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale esso è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in un'ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere, al di là di ogni ragionevole limite (secondo lo schema della carenza di potere in concreto).

Non costituisce, invece, elemento necessariamente caratterizzante l'abnormità la regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 20569 del 2018, Ksouri ha dato seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell'abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art.568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen..

L'abnormità viene intesa, quindi, come una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».

Dall'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, per come brevemente sintetizzata, si possono trarre due conclusioni, a giudizio della più recente sentenza in tema, Sez.

U, n. 10728 del 2022, Fenucci: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.

Non è questo il caso di specie, in cui la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con restituzione degli atti al pubblico ministero, per difetto di notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., pur se fosse ritenuta erroneamente pronunciata, comunque non darebbe luogo a stasi del procedimento.Va riaffermato, pertanto, il principio stabilito, in un'analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite Toni, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 10 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VARESEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/11/2021 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ricorre avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Varese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, per difetto di notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., non essendo stata quest'ultima eseguita nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen., ma essendo stato notificato l'atto presso un indirizzo non indicato dall'imputato, che non ha dichiarato né eletto alcun domicilio, con avviso di restituzione che riporta la dicitura "atto in ufficio per sei mesi". Il ricorrente deduce l'abnormità dell'atto per indebita regressione del procedimento: la notifica è avvenuta regolarmente, a mezzo posta, presso la residenza dell'indagato, indicata nella comunicazione di notizia di reato dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si è proceduto anche alla sua compiuta identificazione. La notifica si è perfezionata con la procedura di compiuta giacenza: l'ufficiale giudiziario ha consegnato il plico da notificare al servizio postale, il cui incaricato ha attestato, in data 3.6.2019, la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di altre persone abilitate. L'incaricato ha poi immesso l'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere del destinatario della notifica e lo ha informato dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, con raccomandata CAD, la cui ricevuta è in atti; tutto in ossequio all'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Al mancato ritiro dell'imputato, regolarmente avvisato, si è perfezionata, dopo dieci giorni, la procedura di compiuta giacenza, vista la comunicazione all'indirizzo di effettiva residenza (diversamente dai casi di cui all'art. 9 della legge n. 890 del 1982: destinatario sconosciuto trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto o simili). Si cita, in linea con la tesi della regolarità della notifica effettuata in fattispecie come quella in esame, la sentenza Sez. 3, n. 36330 del 2021. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché l'atto impugnato non è abnorme. 2. Le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590, hanno da tempo stabilito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Non vi è dubbio che, in tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/6/2021, Schweiggl, Rv. 281947). Tuttavia, come si è evidenziato, la correttezza o meno della procedura notificatoria non rileva sulla valutazione relativa all'abnormità del provvedimento con cui il giudice, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen., ancorchè ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio: il provvedimento, pur se errato, non è comunque abnorme. Come si è anticipato, infatti, le Sezioni Unite hanno più volte preso posizione, in diverse fattispecie, sul concetto giuridico di abnormità (da ultimo, cfr. Sez. U, n. 10728 del 2022, Fenucci, che richiama: Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221). Secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dunque «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (cfr. Sez. U, n. 26 del 2000).Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Le sentenze del massimo collegio nomofilattico (in particolare, per quel che rileva in questa sede, l'ultima pronuncia ricostruttiva del 2022 e le sentenze Toni e Ksouri) hanno chiarito che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo l'atto, in tal caso, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale esso è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in un'ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere, al di là di ogni ragionevole limite (secondo lo schema della carenza di potere in concreto). Non costituisce, invece, elemento necessariamente caratterizzante l'abnormità la regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 20569 del 2018, Ksouri ha dato seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell'abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art.568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.. L'abnormità viene intesa, quindi, come una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti». Dall'evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, per come brevemente sintetizzata, si possono trarre due conclusioni, a giudizio della più recente sentenza in tema, Sez. U, n. 10728 del 2022, Fenucci: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero. Non è questo il caso di specie, in cui la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con restituzione degli atti al pubblico ministero, per difetto di notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., pur se fosse ritenuta erroneamente pronunciata, comunque non darebbe luogo a stasi del procedimento.Va riaffermato, pertanto, il principio stabilito, in un'analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite Toni, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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