CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1974
Cassazione n. 13503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1974 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i reati di cui si assumeva la continuazione non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'incontroversa disomogeneità dei delitti commessi da Paonessa e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2006 e il 2014. Tali elementi processuali, infatti, impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, essendo incontroversa, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, la «eterogeneità dei comportamenti, la loro distanza temporale, il concorso di diversi correi». Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Paonessa, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso