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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 45942/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.75 D.Lgs. 159/2011, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 75 D. Lgs. 159/2011 che ha portato alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato, nonostante gli fosse stato rinotificato, dopo la cessazione della detenzione, il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione in assenza di una rivalutazione della pericolosità e ciò in contrasto con i pacifici insegnamenti di questa Suprema Corte in materia.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen.

In particolare, stigmatizzava come la condotta tenuta dall'imputato non potesse integrare né l'elemento oggettivo, né l'elemento soggettivo del reato contestato, posto che il confine fra il comune ove Mariggiò aveva l'obbligo di soggiornare e quello limitrofo non è segnato e che sotto il profilo soggettivo egli non aveva alcuna intenzione di sottarsi ai controlli, non avendo avuto la percezione di sconfinare in altro comune. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., dolendosi del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 2.4 Con il quarto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe ben potuto concedere le attenuanti generiche, non ostandovi alcuna circostanza. 2.5 Con il quinto motivo di ricorso lamentava l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta troppo gravosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi di ricorso reiterano analoghi motivi di appello sui quali la Corte territoriale si è già pronunciata nel provvedimento impugnato.1.1.Quanto al primo motivo, il ricorrente omette di allegare l'annotazione allegata alla notifica del ripristino della misura e dunque sotto questo profilo il ricorso si appalesa non autosufficiente. 1.2 Le ulteriori ragioni di ricorso attengono al fatto, al merito della vicenda, già affrontato compiutamente nella sentenza impugnata, con motivazioni con le quali il ricorso non dialoga e non si confronta, limitandosi e riproporre le medesime questioni.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.75 D.Lgs. 159/2011, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 75 D. Lgs. 159/2011 che ha portato alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato, nonostante gli fosse stato rinotificato, dopo la cessazione della detenzione, il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione in assenza di una rivalutazione della pericolosità e ciò in contrasto con i pacifici insegnamenti di questa Suprema Corte in materia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. In particolare, stigmatizzava come la condotta tenuta dall'imputato non potesse integrare né l'elemento oggettivo, né l'elemento soggettivo del reato contestato, posto che il confine fra il comune ove Mariggiò aveva l'obbligo di soggiornare e quello limitrofo non è segnato e che sotto il profilo soggettivo egli non aveva alcuna intenzione di sottarsi ai controlli, non avendo avuto la percezione di sconfinare in altro comune. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., dolendosi del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 2.4 Con il quarto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe ben potuto concedere le attenuanti generiche, non ostandovi alcuna circostanza. 2.5 Con il quinto motivo di ricorso lamentava l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta troppo gravosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso reiterano analoghi motivi di appello sui quali la Corte territoriale si è già pronunciata nel provvedimento impugnato.1.1.Quanto al primo motivo, il ricorrente omette di allegare l'annotazione allegata alla notifica del ripristino della misura e dunque sotto questo profilo il ricorso si appalesa non autosufficiente. 1.2 Le ulteriori ragioni di ricorso attengono al fatto, al merito della vicenda, già affrontato compiutamente nella sentenza impugnata, con motivazioni con le quali il ricorso non dialoga e non si confronta, limitandosi e riproporre le medesime questioni. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 45942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris