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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:22
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61964C0028 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA] , Il signor [OSCURATO:PERSONA] fu assunto il 31 agosto 1959 in qualità di funzionario contrattuale presso la Segreteria dei Consigli delle [OSCURATO:PERSONA] europee di Bruxelles.

Con decisione del 17 gennaio 1963, egli fu nominato di ruolo al grado B/2, con effetto dal 1 o gennaio 1962.

A seguito di reclami da lui presentati, con decisione 28 marzo 1963, fu promosso al grado B/1, con effetto dal 1 o ottobre 1962, e con una seconda decisione, del 21 giugno 1963, la decorrenza di tale promozione fu portata al 1 o gennaio 1962.

Richiamandosi alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun impiego, adottata, per la Segreteria Generale dei Consigli, con decisione 7 ottobre 1963 e portata a conoscenza degli interessati il 15 ottobre successivo, il 9 aprile 1964 il ricorrente presentò al Segretario Generale richiesta d'inquadramento in uno dei gradi della carriera A/4 - A/5, con effetto dal 1 o gennaio 1962.

La richiesta si fondava sul fatto che, ancor prima dell'entrata in vigore dello Statuto, gli era stato affidato il controllo degli impegni finanziari e dei mandati di pagamento, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario relativo all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci relativi ai Consigli; inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, egli non era soggetto ad alcuna istruzione di superiori gerarchici; infine, l'impiego che occupava non corrispondeva a funzioni «di esecuzione e d'inquadramento»; ma a funzioni di concetto, di direzione e di studio proprie della categoria A e più precisamente della carriera A /4 - A/5.

Non avendo ricevuto risposta, presentò un ricorso giurisdizionale, registrato in questa Cancelleria il 2 luglio 1964 e diretto contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua richiesta.

Lo stesso giorno, detta richiesta fu però esplicitamente respinta con decisione del Segretario Generale dei Consigli.

Nella replica, il [OSCURATO:PERSONA] ha modificato le sue conclusioni originali, domandando di essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962 e, in subordine, nel grado A/4 - A/5 secondo le conclusioni del suo ricorso.

L'esame dovrà successivamente vertere sui seguenti punti : — chi sia il convenuto; — la ricevibilità del ricorso e, eventualmente, della modifica delle conclusioni originali; — la disamina del merito.

I — Il ricorso, che fa seguito ad un reclamo indirizzato al Segretario Generale dei Consigli, autorità che ha il potere di nomina, è diretto contro questa stessa autorità.

Il convenuto replica che, adottando la decisione di nominare di ruolo il ricorrente, egli ha agito per conto dei Consigli, e che solo le istituzioni possono essere convenute dinanzi alla Corte, non già i servizi di cui esse si compongono né i funzionari che ne sono a capo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dirigere quindi il suo ricorso contro i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A.

Le parti si richiamano rispettivamente, a sostegno dei loro assunti, alle sentenze Reynier e Erba (79 e 82-63 del 9 giugno 1964, Racc.

X, pag. 509 ) e Huber ( 78-63 del 1 o luglio 1964, Racc.

X, pag. 715 ).

Il principio sancito da quest'ultima sentenza, leggermente modificato rispetto alla giurisprudenza precedente, per adattarlo alla fattispecie, afferma che, se la decisione di recedere da un contratto è stata adottata dalla riunione dei [OSCURATO:PERSONA], la quale, in seno alla Commissione della C.E.E., ha le funzioni di autorità che ha il potere di nomina, il ricorso dev'essere diretto contro la Commissione.

Qualunque sia la natura dell'organismo detto Segreteria dei Consigli — e l'unica cosa certa nei suoi riguardi è che esso non ha il carattere di istituzione comune ai sensi dei Trattati — la sentenza Huber pare ci fornisca la soluzione.

Sarà opportuno, modificando su questo punto il contenuto dell'atto introduttivo, considerare il ricorso come diretto contro i Consigli.

II — Pur dichiarandosi d'accordo nell'ammettere che tale errore sulla sua identità non vizia il ricorso, il convenuto ne eccepisce l'irricevibilità.

La domanda è stata proposta fuori termini, qualunque sia il profilo sotto il quale si esamini la situazione del [OSCURATO:PERSONA].

Le nuove conclusioni contenute nella replica contrastano con l'articolo 38 del Regolamento di procedura.

Esaminiamo questi due punti : 1) Il convenuto assume innanzitutto che la posizione amministrativa del ricorrente è stata determinata nel 1963 con diverse decisioni: il 17 gennaio si è avuta l'integrazione al grado B/2; indi in seguito al suo reclamo contro il mancato inquadramento ab initio al grado B/l, con le decisioni 28 marzo e 21 giugno 1963, la situazione veniva modificata in tal senso.

Avverso l'ultima decisione che, negandogli implicitamente il diritto ad essere inquadrato al grado A/4 o A/5, gli arreca positivamente pregiudizio dal punto di vista dell'inquadramento, il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto né ricorso giurisdizionale né reclamo amministrativo.

A tale obiezione il ricorrente giustamente replica che tali avvenimenti risalgono ad un periodo nel quale la descrizione delle funzioni e attribuzioni dei vari impieghi non era ancora conosciuta; la conformità del suo inquadramento all'articolo 5 dello Statuto e all'allegato I era quindi impossibile da appurare e non gli si può farcarico di non aver presentato reclamo avverso decisioni che corrispondevano alle pretese che in quel momento egli poteva avanzare.

Pur ammettendo in ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto rendersi conto del pregiudizio che gli arrecava la decisione del 21 giugno 1963 finché non fu adottata la decisione dei Consigli relativa alla descrizione delle funzioni e attribuzioni a norma dell'articolo 5 n. 4, — ed è questo il secondo argomento del convenuto — quest'ultima decisione è stata comunicata al personale il 15 ottobre 1963 ed il ricorrente non contesta tale data.

Il suo reclamo del 9 aprile 1964 è quindi fuori termine e il silenzio-rifiuto oppostogli non costituisce una remissio in terminis (sentenza 34-59 Elz ,4 aprile 1960, Racc.

VI, parte la, pag. 207 ).

La sentenza Maudet (sentenza 20 e 21-63, 19 marzo 1964, Racc.

X, pag. 215 ) distingue due fasi nel processo d'integrazione: anzitutto la nomina in ruolo nello stesso grado e scatto ottenuti implicitamente dall'interessato prima dell'entrata in vigore dello Statuto, prescindendo in questa fase dalle eventuali divergenze tra detto grado e quello che, in base all'allegato I ed alla descrizione di cui all'articolo 5, dovrebbe corrispondere all'impiego in vista delle funzioni che esso comporta; indi, ove necessario, la revisione della posizione amministrativa secondo il principio della corrispondenza tra funzioni e grado prevista nell'allegato I, nel caso in cui l'interessato continui a ricoprire un impiego preesistente per il quale il nuovo Statuto prevede un grado superiore.

Nella maggior parte dei casi, l'integrazione è stata decisa prima dell'adozione della descrizione delle funzioni e inoltre tale descrizione è stata resa nota solo dopo la scadenza del termine per impugnare la decisione d'integrazione.

Voi ammetterete che la pubblicazione della descrizione delle funzioni rappresenta un fatto nuovo il quale legittima il funzionario a pretendere dalla Commissione il reinquadramento in base alle nuove disposizioni (sentenze 109-63 e

13-64 [OSCURATO:PERSONA]

,16 dicembre 1964 e, implicitamente, 10-64, Jullien ,24 febbraio 1965).

Nei due casi testé menzionati, l'interessato aveva però presentato reclamo amministrativo entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della tabella.

Nel nostro caso il ricorrente ha atteso sei mesi; quindi, secondo il convenuto, il reclamo sarebbe tardivo.

All'eccezione d'irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] oppone due argomenti.

Sin dal momento della pubblicazione della descrizione degli impieghi il ricorrente si era senza dubbio reso conto che il suo inquadramento non corrispondeva a quanto previsto nello Statuto, ma detta pubblicazione non poteva far decorrere il termine d'impugnazione, in quanto non era ancora in essere un atto per lui pregiudizievole ai sensi dell'articolo

91. Non si può considerare come tale la descrizione delle funzioni e l'illegittimità del suo inquadramento non derivava da una decisione adottata dal Segretario generale, ma piuttosto dall'inesistenza di ogni decisione in merito al suo reinquadramento; era compito dell'autorità che ha il potere di nomina provvedere d'ufficio ad attribuirgli la carriera spettantegli a norma dell'allegato I allo Statuto; solo a seguito della carenza di tale autorità egli presentò reclamo il 9 aprile 1964.

L'asserire che la descrizione delle funzioni non costituisce un atto pregiudizievole rappresenta in un certo senso un gioco di parole.

Se costituisce un fatto nuovo — come affermano le vostre sentenze — essa dà diritto all'interessato di richiedere la revisione della sua posizione definita con decisione anteriore, in linea di principio non impugnabile, ma determina al tempo stesso il dies a quo del termine d'impugnazione, senza che sia normalmente necessario attendere che l'autorità amministrativa abbia effettuato la revisione motu proprio.

Pur tenendo distinti i provvedimenti amministrativi da quelli giurisdizionali, ricorderò per analogia la disposizione che limita il termine per la proposizione della domanda di revocazione delle sentenze pronunciate da questa Corte, facendolo decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si fonda. [OSCURATO:PERSONA] assume inoltre che nessuna disposizione dello Statuto limita a tre mesi il termine per il reclamo.

L'autorità che ha il potere di nomina, chiamata a pronunciarsi sul reclamo presentato a norma dell'articolo 90 dello Statuto, non potrebbe in alcun caso respingerlo per decadenza.

Al massimo essa potrebbe negare il riconoscimento del diritto fatto valere per il periodo colpito da prescrizione; nella fattispecie non vi sarebbe però alcun diritto che sia prescritto.

La prescrizione è estranea al nostro caso; il reclamo, se può in effetti essere presentato senza limiti di tempo, non può però prorogare il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale a meno che non sia proposto entro questo stesso termine.

Ciò è quanto mi pare si debba desumere dalla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

del 9 giugno 1964 (69-63, Race.

X, pag. 469) .

Tale restrizione è prudente, poiché altrimenti i funzionari potrebbero rendere perpetua la ricevibilità di un ricorso indirizzando nuovi reclami all'autorità che ha il potere di nomina.

La liberalità da voi dimostrata ammettendo che un fatto nuovo possa indurre a ritornare su una decisione non più impugnabile, ha quale necessaria contropartita un termine rigoroso per l'esercizio di tale facoltà.

Vi proporrei certo di dichiarare tardivo il reclamo presentato il 9 marzo 1964 dal [OSCURATO:PERSONA] (posto che la descrizione degli impieghi era stata comunicata il 15 ottobre precedente) e come tale inadeguato a mantenere in vita il termine per il ricorso, se, a sostegno della ricevibilità, il ricorrente non potesse invocare il comportamento dell'amministrazione.

L'8 ottobre 1964 gli è stata comunicata una decisione del Segretario Generale dei Consigli, in data 18 luglio 1964, che lo ha inquadrato, unitamente ad altri dipendenti, nell'impiego di assistente principale, grado B/1, carriera B/1, con effetto dal 1 o gennaio 1962.

Tale atto rappresenta per lui il provvedimento che conclude definitivamente la procedura d'integrazione, che definisce la sua posizione amministrativa e alla cui comunicazione erano subordinate le sue decisioni.

Per l'amministrazione invece, detta decisione si limita a ricalcare la situazione precedente come essa appare dalle decisioni anteriori ed è quindi puramente confermativa.

Ciò non mi pare del tutto esatto.

Infatti una lettera senza data, trasmessa al ricorrente il 26 giugno 1963, conteneva il calcolo dei suoi nuovi emolumenti — che di regola non costituisce una decisione che determini la carriera — nel grado B/2, primo scatto e preannunciava in nota una comunicazione in merito alla «nuova carriera» che gli sarebbe stata attribuita «a norma della corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere». [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi fondati motivi per attendere tale comunicazione prima di agire e tale comunicazione nella fattispecie fu costituita dalla decisione comunicatagli l'8 ottobre 1964.

Essa ricalca d'altronde la falsariga della decisione dei Consigli del 7 ottobre 1963, contenente la descrizione delle funzioni.

Non ritengo che in queste circostanze si possa eccepire al [OSCURATO:PERSONA] la decadenza dal diritto d'impugnazione. 2) Nella replica, il ricorrente ha modificato le sue conclusioni originarie, chiedendo di essere inquadrato nel grado A/3, carriera riservata ai funzionari che «effettuano studi specializzati od esercitano controlli sotto la responsabilità di un Direttore generale o di un Direttore».

Infatti, solo dopo aver proposto il ricorso egli avrebbe appreso, da una «nota al personale», di dipendere direttamente da un Direttore generale, ad un tempo suo superiore gerarchico e suo relatore.

Contro le nuove conclusioni, il convenuto invoca l'articolo 38 del regolamento di procedura il quale prescrive che le conclusioni siano contenute nell'atto introduttivo, in quanto la facoltà, concessa dall'articolo 42 dello stesso regolamento, di dedurre in determinate circostanze nuovi mezzi in corso di causa non può essere estesa alle nuove conclusioni.

Dal canto mio propenderei seriamente per la tesi che dette nuove conclusioni sono implicitamente contenute nell'atto introduttivo, che si limitano a sviluppare le conclusioni precedenti; ciò che l'interessato in sostanza ha chiesto fin dall'inizio, è il reinquadramento in funzione delle disposizioni regolamentari.

Vi propongo dunque di considerare ricevibili sia le conclusioni dell'atto introduttivo, sia quelle della replica.

III — Il merito della causa ci pone di fronte ad una questione piuttosto delicata.

Con decisione del Segretario Generale in data1 o novembre 1961, il ricorrente fu incaricato del controllo degli impegni e degli ordini di spesa.

In seguito è stato riconfermato nelle sue funzioni dopo l'entrata in vigore, il 1 o gennaio 1963, del regolamento finanziario relativo alla fissazione e all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti i Consigli delle [OSCURATO:PERSONA], regolaménto che si limita a rinviare al regolamento relativo alla fissazione e all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti le Istituzioni comuni.

Per la Segreteria Generale dei Consigli, si tratta di funzioni che rientrano nel grado B/1; il ricorrente ritiene invece che esse siano proprie della categoria A e più esattamente della carriera A/3 o, in difetto, A/4 - A/5.

A norma dello Statuto, 1 inquadramento deve basarsi sull'articolo 5, che definisce in modo assai generico le categorie A e B; sull'allegato I, che stabilisce la corrispondenza tra impieghi tipo e carriere; e infine sulla decisione dell'Istituzione contenente la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego.

In realtà, l'applicazione di tale sistema va incontro a due difficoltà.

Per quanto precisa, la descrizione non può evitare delle sovrapposizioni, così che le stesse funzioni o funzioni molto simili si ritrovano in impieghi diversamente classificati.

D'altro canto, la descrizione contempla i casi più comuni, donde una certa perplessità quando si devono classificare funzioni più specifiche, oppure proprie di un solo funzionario, come nel caso del controllore finanziario della Segreteria Generale dei Consigli.

L'unico metodo è dunque quello di considerare, da un lato, la descrizione delle funzioni adottata con decisione dei Consigli, e, dall'altro, le funzioni e attribuzioni del controllore finanziario, secondo la definizione datane dal regolamento finanziario, senza però nascondersi che dall'accostamento non è detto debba scaturire necessariamente una soluzione sicura.

Noterò subito che, se la categoria A comprende funzioni «di direzione, di concetto e di studio», mentre la categoria B corrisponde alle funzioni «di esecuzione e d'inquadramento», l'articolo 5 non parla delle funzioni di controllo e per conseguenza non è escluso che esse possano, a seconda dei casi, rientrare nell'una o nell'altra categoria.

Il criterio dello Statuto è essenzialmente quello delle cognizioni o dell'esperienza professionale richieste per l'esercizio delle funzioni: di livello universitario e, rispettivamente, medio superiore per le categorie A e B. La descrizione delle funzioni adottata dai Consigli, per la carriera B/1 e l'impiego tipo di assistente principale dà la seguente definizione : «responsabile di una unità amministrativa» e «incaricato dell'attuazione o del controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali».

Le carriere di categoria A comprendono sia la direzione di unità amministrative che possono variare a seconda della loro importanza e del rango del funzionano da cui dipende il loro capo, sia l'esecuzione di compiti di studio o di concetto.

L'idea del controllo vi riaffiora in forme diverse : — Nella carriera A/G - A/7, l'amministratore «svolge compiti di concetto, di studio o di controllo in base a direttive generali». — Nella carriera A/4 - A/5, l'amministratore principale «effettua studi o controlli sotto la responsabilità di un direttore o di un capo divisione». — Nella carriera A/3, il capo divisione «effettua studi specializzati o controlli sotto la responsabilità di un direttore generale o di un direttore».

Chiedo venia per l'aridità dell'enumerazione, il cui unico scopo è quello di mostrare la sottigliezza, per non dire l'arbitrarietà, delle distinzioni che essa contiene; la difficoltà di ricavarne una soluzione che non presti il fianco alla critica, si comprenderà ancor meglio esaminando le attribuzioni che il regolamento finanziario conferisce al ricorrente.

L'articolo 25 di tale testo stabilisce che il Segretario generale dei Consigli incarica un dipendente del controllo sull'assunzione e sull'esecuzione degli impegni di spesa.

Per garantire l'indipendenza di detto funzionario, ogni misura relativa alla sua nomina, alla sua promozione e, più' generalmente, alla sua carriera, è oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza ai Consigli.

Conformemente alla prassi abituale degli Stati membri, il controllo si esercita mediante apposizione del visto preventivo sugli impegni di spesa e sui mandati di pagamento emessi dagli ordinatori.

Nel primo caso, il visto ha lo scopo di accertare l'esattezza dell'imputazione nel bilancio, la disponibilità dei crediti, la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni vigenti, in modo particolare ai bilanci e ai regolamenti come pure a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati e dei regolamenti.

S'egli rifiuta il visto, la decisione finale spetta all'autorità superiore dell'Istituzione che, con decisione motivata, può autorizzare la prosecuzione dal procedimento, salvo che sia in questione la disponibilità dei crediti.

Mutatis mutandis, le stesse norme sono applicabili agli ordini di spesa.

Scarto a priori alcuni argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] onde dimostrare che le funzioni sopra specificate sono proprie della categoria A. L'indipendenza di cui gode e che lo esime dal ricevere istruzioni dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, mi sembra di per sé irrilevante per l'inquadramento.

Altrettanto dicasi del controllo esercitato sugli atti degli ordinatori inquadrati nella categoria A. D'altro canto, malgrado il ricorrente si adoperi in ogni modo onde stabilire una corrispondenza tra le sue funzioni e quelle proprie di uno degli impieghi tipo, la sua analisi non convince mai pienamente, proprio per il carattere particolarissimo del suo compito; per questo egli afferma prima di non essere sottoposto a superiori nell'esercizio delle sue funzioni, poi di operare sotto la responsabilità diretta di un direttore generale.

Bisogna indubbiamente affrontare il problema da un punto di vista più generale.

Il convenuto, richiamandosi al silenzio dell'articolo 5, assume che le funzioni di controllo possono, a seconda dei casi, rientrare nella categoria A o in categoria B e che la descrizione adottata dai Consigli non consente di classificare a priori in una determinata categoria, gli impieghi corrispondenti ad attività di tal natura.

Ci si può però domandare — senza addentrarci nel problema sollevato dal ricorrente circa la corrispondenza tra la versione tedesca e quella francese dei termini usati nella descrizione — se il termine controllo abbia lo stesso senso quando è impiegato in detta descrizione a proposito della categoria A e della categoria B. Per la carriera B/1, la formula «incaricato di assicurare l'attuazione e il controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali» è simile a quella usata per la carriera B/4 - B/5 : «incaricato di effettuare sotto controllo lavori correnti d'ufficio».

L'accostamento potrebbe far pensare che si tratti piuttosto di sorveglianza materiale sulla buona esecuzione dei compiti piuttosto che di un vero sindacato di carattere giuridico.

In definitiva, mi sembra però impossibile dare significati molto differenti allo stesso termine in due parti della tabella; bisogna dunque riconoscere una differenza di grado piuttosto che di natura a seconda che il termine sia impiegato a proposito della categoria A o della categoria B. Sia la difficoltà più o meno grande delle operazioni, sia la loro importanza, sia i requisiti richiesti determineranno se un impiego di controllo appartenga all'una o all'altra categoria.

Giustamente il convenuto ricorda a questo proposito che le categorie, se non le carriere e i gradi, si differenziano essenzialmente per il livello, universitario o medio, delle cognizioni richieste ed afferma che si devono esaminare sotto questo profilo le caratteristiche specifiche dell'impiego di controllore finanziario.

Le funzioni di quest'ultimo consistono prevalentemente in un controllo puramente formale (sull'esattezza dell'imputazione in bilancio, sulla disponibilità dei crediti, ad esempio) che non esce dagli stretti limiti della tecnica finanziaria.

Il funzionario deve certo verificare la regolarità e la conformità della spesa alle disposizioni vigenti in materia, ma il controllo sulla regolarità non richiede di massima cognizioni di livello universitario; circa la conformità della spesa alle norme che la disciplinano, la verifica si svolgerebbe in un campo nettamente circoscritto sia dal punto di vista delle operazioni previste, sia sotto l'aspetto delle norme' da applicare.

Ciò non richiederebbe la facoltà generale di apprezzamento che può conferire una formazione universitaria.

Inoltre il controllore finanziario, a differenza della Commissione di controllo, non deve pronunziarsi sulla gestione finanziaria, né sull'opportunità della spesa.

Quest'ultimo punto, nonostante le deduzioni del ricorrente, mi pare certo.

L'articolo 2 del regolamento finanziario consacra il principio che i crediti del bilancio devono essere impiegati attenendosi a principi di economia e di buona gestione finanziaria: si tratta però di un desiderio e il controllore finanziario non è in grado di garantire l'osservanza; egli non può ad esempio rifiutarsi definitivamente di apporre il visto ad un impegno di spesa ch'egli consideri inutile ed inopportuno, se i crediti sono disponibili.

Per contro, il ricorrente non ha tutti i torti quando prospetta in modo più ampio di quanto non faccia la Segreteria Generale dei Consigli, il numero e la varietà di norme che il controllore finanziario deve applicare, specie nell'ambito delle decisioni riguardanti il personale; si tratta dell'applicazione dell'intero Statuto e se è eccessivo affermare, come egli fa, che il settore del controllo finanziario di comune con le finanze ha solo il nome, è assodato che siamo di fronte a un sindacato di diritto esercitato in materia finanziaria.

Quali sono le conclusioni? Ci troviamo di fronte ad un caso che sfortunatamente ricorre sovente nelle questioni di inquadramento, in cui nessuna soluzione appare nettamente preferibile, e due diversi provvedimenti dell'amministrazione sono entrambi giustificabili; mi pare impossibile affermare che le funzioni di controllore finanziario presso la Segreteria Generale dei Consigli richiedano necessariamente cognizioni di livello universitario, ma, nel caso di un'istituzione più complessa e fornita di un vero servizio di controllo finanziario, non si potrebbe dire altrettanto per la o le persone chiamate a dirigerlo.

L'incertezza che sempre sussiste in questa materia, non mi autorizza ad affermare che, inquadrando il ricorrente nella categoria B, nella sola carriera prevista per una funzione di controllo, l'amministrazione abbia violato lo Statuto.

Se condividete il mio punto di vista, potete anche far a meno di prendere in esame gli argomenti con cui il ricorrente vuol dimostrare che gli spetta il grado A/3 e, in subordine, la carriera A/4 - A/5.

Se invece ritenete che, per la loro natura, le funzioni di controllo appartengono alla categoria A, sarà estremamente difficile stabilire in qual grado di tale categoria l'impiego del [OSCURATO:PERSONA] debba essere collocato.

Egli chiede il grado A/3, in quanto si trova alle dirette dipendenze di un Direttore generale che è contemporaneamente suo superiore gerarchico e suo relatore; ma ciò non mi pare determinante in quanto è caratteristica del controllore finanziario quella di non ricevere istruzioni nell'esercizio delle funzioni conferitegli; il vincolo gerarchico è dunque stabilito solo per ragioni organizzative e l'inquadramento non può essere effettuato solo in base ad un criterio di tal natura.

Le carriere A/4 - A/5 e A/6 - A/7 differiscono in quanto nel primo caso di tratta di effettuare controlli sotto la responsabilità di un direttore, nel secondo dì svolgere compiti di controllo in base a direttive generali, senza che venga fatta menzione della responsabilità di un superiore.

Mi pare che la seconda carriera corrisponda meglio alle funzioni del ricorrente, in quanto i «compiti di controllo» credo siano più consoni al carattere permanente, generale e sedentario del suo lavoro, mentre i «controlli» corrisponderebbero piuttosto alle missioni d'ispezione in casi determinati; si tratta però di pure impressioni, in quanto, ancora una volta, è praticamente impossibile reperire una definizione che coincida con la situazione del ricorrente.

Ad ogni modo non mi pare che, collocando il ricorrente al grado B/1, la Segreteria dei Consigli abbia violato lo Statuto. concludo proponendovi : — di respingere il ricorso; — e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese rispettive, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0028 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA] , Il signor [OSCURATO:PERSONA] fu assunto il 31 agosto 1959 in qualità di funzionario contrattuale presso la Segreteria dei Consigli delle [OSCURATO:PERSONA] europee di Bruxelles. Con decisione del 17 gennaio 1963, egli fu nominato di ruolo al grado B/2, con effetto dal 1 o gennaio 1962. A seguito di reclami da lui presentati, con decisione 28 marzo 1963, fu promosso al grado B/1, con effetto dal 1 o ottobre 1962, e con una seconda decisione, del 21 giugno 1963, la decorrenza di tale promozione fu portata al 1 o gennaio 1962. Richiamandosi alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun impiego, adottata, per la Segreteria Generale dei Consigli, con decisione 7 ottobre 1963 e portata a conoscenza degli interessati il 15 ottobre successivo, il 9 aprile 1964 il ricorrente presentò al Segretario Generale richiesta d'inquadramento in uno dei gradi della carriera A/4 - A/5, con effetto dal 1 o gennaio 1962. La richiesta si fondava sul fatto che, ancor prima dell'entrata in vigore dello Statuto, gli era stato affidato il controllo degli impegni finanziari e dei mandati di pagamento, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario relativo all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci relativi ai Consigli; inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, egli non era soggetto ad alcuna istruzione di superiori gerarchici; infine, l'impiego che occupava non corrispondeva a funzioni «di esecuzione e d'inquadramento»; ma a funzioni di concetto, di direzione e di studio proprie della categoria A e più precisamente della carriera A /4 - A/5. Non avendo ricevuto risposta, presentò un ricorso giurisdizionale, registrato in questa Cancelleria il 2 luglio 1964 e diretto contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua richiesta. Lo stesso giorno, detta richiesta fu però esplicitamente respinta con decisione del Segretario Generale dei Consigli. Nella replica, il [OSCURATO:PERSONA] ha modificato le sue conclusioni originali, domandando di essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962 e, in subordine, nel grado A/4 - A/5 secondo le conclusioni del suo ricorso. L'esame dovrà successivamente vertere sui seguenti punti : — chi sia il convenuto; — la ricevibilità del ricorso e, eventualmente, della modifica delle conclusioni originali; — la disamina del merito. I — Il ricorso, che fa seguito ad un reclamo indirizzato al Segretario Generale dei Consigli, autorità che ha il potere di nomina, è diretto contro questa stessa autorità. Il convenuto replica che, adottando la decisione di nominare di ruolo il ricorrente, egli ha agito per conto dei Consigli, e che solo le istituzioni possono essere convenute dinanzi alla Corte, non già i servizi di cui esse si compongono né i funzionari che ne sono a capo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dirigere quindi il suo ricorso contro i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A. Le parti si richiamano rispettivamente, a sostegno dei loro assunti, alle sentenze Reynier e Erba (79 e 82-63 del 9 giugno 1964, Racc. X, pag. 509 ) e Huber ( 78-63 del 1 o luglio 1964, Racc. X, pag. 715 ). Il principio sancito da quest'ultima sentenza, leggermente modificato rispetto alla giurisprudenza precedente, per adattarlo alla fattispecie, afferma che, se la decisione di recedere da un contratto è stata adottata dalla riunione dei [OSCURATO:PERSONA], la quale, in seno alla Commissione della C.E.E., ha le funzioni di autorità che ha il potere di nomina, il ricorso dev'essere diretto contro la Commissione. Qualunque sia la natura dell'organismo detto Segreteria dei Consigli — e l'unica cosa certa nei suoi riguardi è che esso non ha il carattere di istituzione comune ai sensi dei Trattati — la sentenza Huber pare ci fornisca la soluzione. Sarà opportuno, modificando su questo punto il contenuto dell'atto introduttivo, considerare il ricorso come diretto contro i Consigli. II — Pur dichiarandosi d'accordo nell'ammettere che tale errore sulla sua identità non vizia il ricorso, il convenuto ne eccepisce l'irricevibilità. La domanda è stata proposta fuori termini, qualunque sia il profilo sotto il quale si esamini la situazione del [OSCURATO:PERSONA]. Le nuove conclusioni contenute nella replica contrastano con l'articolo 38 del Regolamento di procedura. Esaminiamo questi due punti : 1) Il convenuto assume innanzitutto che la posizione amministrativa del ricorrente è stata determinata nel 1963 con diverse decisioni: il 17 gennaio si è avuta l'integrazione al grado B/2; indi in seguito al suo reclamo contro il mancato inquadramento ab initio al grado B/l, con le decisioni 28 marzo e 21 giugno 1963, la situazione veniva modificata in tal senso. Avverso l'ultima decisione che, negandogli implicitamente il diritto ad essere inquadrato al grado A/4 o A/5, gli arreca positivamente pregiudizio dal punto di vista dell'inquadramento, il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto né ricorso giurisdizionale né reclamo amministrativo. A tale obiezione il ricorrente giustamente replica che tali avvenimenti risalgono ad un periodo nel quale la descrizione delle funzioni e attribuzioni dei vari impieghi non era ancora conosciuta; la conformità del suo inquadramento all'articolo 5 dello Statuto e all'allegato I era quindi impossibile da appurare e non gli si può farcarico di non aver presentato reclamo avverso decisioni che corrispondevano alle pretese che in quel momento egli poteva avanzare. Pur ammettendo in ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto rendersi conto del pregiudizio che gli arrecava la decisione del 21 giugno 1963 finché non fu adottata la decisione dei Consigli relativa alla descrizione delle funzioni e attribuzioni a norma dell'articolo 5 n. 4, — ed è questo il secondo argomento del convenuto — quest'ultima decisione è stata comunicata al personale il 15 ottobre 1963 ed il ricorrente non contesta tale data. Il suo reclamo del 9 aprile 1964 è quindi fuori termine e il silenzio-rifiuto oppostogli non costituisce una remissio in terminis (sentenza 34-59 Elz ,4 aprile 1960, Racc. VI, parte la, pag. 207 ). La sentenza Maudet (sentenza 20 e 21-63, 19 marzo 1964, Racc. X, pag. 215 ) distingue due fasi nel processo d'integrazione: anzitutto la nomina in ruolo nello stesso grado e scatto ottenuti implicitamente dall'interessato prima dell'entrata in vigore dello Statuto, prescindendo in questa fase dalle eventuali divergenze tra detto grado e quello che, in base all'allegato I ed alla descrizione di cui all'articolo 5, dovrebbe corrispondere all'impiego in vista delle funzioni che esso comporta; indi, ove necessario, la revisione della posizione amministrativa secondo il principio della corrispondenza tra funzioni e grado prevista nell'allegato I, nel caso in cui l'interessato continui a ricoprire un impiego preesistente per il quale il nuovo Statuto prevede un grado superiore. Nella maggior parte dei casi, l'integrazione è stata decisa prima dell'adozione della descrizione delle funzioni e inoltre tale descrizione è stata resa nota solo dopo la scadenza del termine per impugnare la decisione d'integrazione. Voi ammetterete che la pubblicazione della descrizione delle funzioni rappresenta un fatto nuovo il quale legittima il funzionario a pretendere dalla Commissione il reinquadramento in base alle nuove disposizioni (sentenze 109-63 e 13-64 [OSCURATO:PERSONA] ,16 dicembre 1964 e, implicitamente, 10-64, Jullien ,24 febbraio 1965). Nei due casi testé menzionati, l'interessato aveva però presentato reclamo amministrativo entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della tabella. Nel nostro caso il ricorrente ha atteso sei mesi; quindi, secondo il convenuto, il reclamo sarebbe tardivo. All'eccezione d'irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] oppone due argomenti. Sin dal momento della pubblicazione della descrizione degli impieghi il ricorrente si era senza dubbio reso conto che il suo inquadramento non corrispondeva a quanto previsto nello Statuto, ma detta pubblicazione non poteva far decorrere il termine d'impugnazione, in quanto non era ancora in essere un atto per lui pregiudizievole ai sensi dell'articolo 91. Non si può considerare come tale la descrizione delle funzioni e l'illegittimità del suo inquadramento non derivava da una decisione adottata dal Segretario generale, ma piuttosto dall'inesistenza di ogni decisione in merito al suo reinquadramento; era compito dell'autorità che ha il potere di nomina provvedere d'ufficio ad attribuirgli la carriera spettantegli a norma dell'allegato I allo Statuto; solo a seguito della carenza di tale autorità egli presentò reclamo il 9 aprile 1964. L'asserire che la descrizione delle funzioni non costituisce un atto pregiudizievole rappresenta in un certo senso un gioco di parole. Se costituisce un fatto nuovo — come affermano le vostre sentenze — essa dà diritto all'interessato di richiedere la revisione della sua posizione definita con decisione anteriore, in linea di principio non impugnabile, ma determina al tempo stesso il dies a quo del termine d'impugnazione, senza che sia normalmente necessario attendere che l'autorità amministrativa abbia effettuato la revisione motu proprio. Pur tenendo distinti i provvedimenti amministrativi da quelli giurisdizionali, ricorderò per analogia la disposizione che limita il termine per la proposizione della domanda di revocazione delle sentenze pronunciate da questa Corte, facendolo decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si fonda. [OSCURATO:PERSONA] assume inoltre che nessuna disposizione dello Statuto limita a tre mesi il termine per il reclamo. L'autorità che ha il potere di nomina, chiamata a pronunciarsi sul reclamo presentato a norma dell'articolo 90 dello Statuto, non potrebbe in alcun caso respingerlo per decadenza. Al massimo essa potrebbe negare il riconoscimento del diritto fatto valere per il periodo colpito da prescrizione; nella fattispecie non vi sarebbe però alcun diritto che sia prescritto. La prescrizione è estranea al nostro caso; il reclamo, se può in effetti essere presentato senza limiti di tempo, non può però prorogare il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale a meno che non sia proposto entro questo stesso termine. Ciò è quanto mi pare si debba desumere dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 1964 (69-63, Race. X, pag. 469) . Tale restrizione è prudente, poiché altrimenti i funzionari potrebbero rendere perpetua la ricevibilità di un ricorso indirizzando nuovi reclami all'autorità che ha il potere di nomina. La liberalità da voi dimostrata ammettendo che un fatto nuovo possa indurre a ritornare su una decisione non più impugnabile, ha quale necessaria contropartita un termine rigoroso per l'esercizio di tale facoltà. Vi proporrei certo di dichiarare tardivo il reclamo presentato il 9 marzo 1964 dal [OSCURATO:PERSONA] (posto che la descrizione degli impieghi era stata comunicata il 15 ottobre precedente) e come tale inadeguato a mantenere in vita il termine per il ricorso, se, a sostegno della ricevibilità, il ricorrente non potesse invocare il comportamento dell'amministrazione. L'8 ottobre 1964 gli è stata comunicata una decisione del Segretario Generale dei Consigli, in data 18 luglio 1964, che lo ha inquadrato, unitamente ad altri dipendenti, nell'impiego di assistente principale, grado B/1, carriera B/1, con effetto dal 1 o gennaio 1962. Tale atto rappresenta per lui il provvedimento che conclude definitivamente la procedura d'integrazione, che definisce la sua posizione amministrativa e alla cui comunicazione erano subordinate le sue decisioni. Per l'amministrazione invece, detta decisione si limita a ricalcare la situazione precedente come essa appare dalle decisioni anteriori ed è quindi puramente confermativa. Ciò non mi pare del tutto esatto. Infatti una lettera senza data, trasmessa al ricorrente il 26 giugno 1963, conteneva il calcolo dei suoi nuovi emolumenti — che di regola non costituisce una decisione che determini la carriera — nel grado B/2, primo scatto e preannunciava in nota una comunicazione in merito alla «nuova carriera» che gli sarebbe stata attribuita «a norma della corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere». [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi fondati motivi per attendere tale comunicazione prima di agire e tale comunicazione nella fattispecie fu costituita dalla decisione comunicatagli l'8 ottobre 1964. Essa ricalca d'altronde la falsariga della decisione dei Consigli del 7 ottobre 1963, contenente la descrizione delle funzioni. Non ritengo che in queste circostanze si possa eccepire al [OSCURATO:PERSONA] la decadenza dal diritto d'impugnazione. 2) Nella replica, il ricorrente ha modificato le sue conclusioni originarie, chiedendo di essere inquadrato nel grado A/3, carriera riservata ai funzionari che «effettuano studi specializzati od esercitano controlli sotto la responsabilità di un Direttore generale o di un Direttore». Infatti, solo dopo aver proposto il ricorso egli avrebbe appreso, da una «nota al personale», di dipendere direttamente da un Direttore generale, ad un tempo suo superiore gerarchico e suo relatore. Contro le nuove conclusioni, il convenuto invoca l'articolo 38 del regolamento di procedura il quale prescrive che le conclusioni siano contenute nell'atto introduttivo, in quanto la facoltà, concessa dall'articolo 42 dello stesso regolamento, di dedurre in determinate circostanze nuovi mezzi in corso di causa non può essere estesa alle nuove conclusioni. Dal canto mio propenderei seriamente per la tesi che dette nuove conclusioni sono implicitamente contenute nell'atto introduttivo, che si limitano a sviluppare le conclusioni precedenti; ciò che l'interessato in sostanza ha chiesto fin dall'inizio, è il reinquadramento in funzione delle disposizioni regolamentari. Vi propongo dunque di considerare ricevibili sia le conclusioni dell'atto introduttivo, sia quelle della replica. III — Il merito della causa ci pone di fronte ad una questione piuttosto delicata. Con decisione del Segretario Generale in data1 o novembre 1961, il ricorrente fu incaricato del controllo degli impegni e degli ordini di spesa. In seguito è stato riconfermato nelle sue funzioni dopo l'entrata in vigore, il 1 o gennaio 1963, del regolamento finanziario relativo alla fissazione e all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti i Consigli delle [OSCURATO:PERSONA], regolaménto che si limita a rinviare al regolamento relativo alla fissazione e all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti le Istituzioni comuni. Per la Segreteria Generale dei Consigli, si tratta di funzioni che rientrano nel grado B/1; il ricorrente ritiene invece che esse siano proprie della categoria A e più esattamente della carriera A/3 o, in difetto, A/4 - A/5. A norma dello Statuto, 1 inquadramento deve basarsi sull'articolo 5, che definisce in modo assai generico le categorie A e B; sull'allegato I, che stabilisce la corrispondenza tra impieghi tipo e carriere; e infine sulla decisione dell'Istituzione contenente la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego. In realtà, l'applicazione di tale sistema va incontro a due difficoltà. Per quanto precisa, la descrizione non può evitare delle sovrapposizioni, così che le stesse funzioni o funzioni molto simili si ritrovano in impieghi diversamente classificati. D'altro canto, la descrizione contempla i casi più comuni, donde una certa perplessità quando si devono classificare funzioni più specifiche, oppure proprie di un solo funzionario, come nel caso del controllore finanziario della Segreteria Generale dei Consigli. L'unico metodo è dunque quello di considerare, da un lato, la descrizione delle funzioni adottata con decisione dei Consigli, e, dall'altro, le funzioni e attribuzioni del controllore finanziario, secondo la definizione datane dal regolamento finanziario, senza però nascondersi che dall'accostamento non è detto debba scaturire necessariamente una soluzione sicura. Noterò subito che, se la categoria A comprende funzioni «di direzione, di concetto e di studio», mentre la categoria B corrisponde alle funzioni «di esecuzione e d'inquadramento», l'articolo 5 non parla delle funzioni di controllo e per conseguenza non è escluso che esse possano, a seconda dei casi, rientrare nell'una o nell'altra categoria. Il criterio dello Statuto è essenzialmente quello delle cognizioni o dell'esperienza professionale richieste per l'esercizio delle funzioni: di livello universitario e, rispettivamente, medio superiore per le categorie A e B. La descrizione delle funzioni adottata dai Consigli, per la carriera B/1 e l'impiego tipo di assistente principale dà la seguente definizione : «responsabile di una unità amministrativa» e «incaricato dell'attuazione o del controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali». Le carriere di categoria A comprendono sia la direzione di unità amministrative che possono variare a seconda della loro importanza e del rango del funzionano da cui dipende il loro capo, sia l'esecuzione di compiti di studio o di concetto. L'idea del controllo vi riaffiora in forme diverse : — Nella carriera A/G - A/7, l'amministratore «svolge compiti di concetto, di studio o di controllo in base a direttive generali». — Nella carriera A/4 - A/5, l'amministratore principale «effettua studi o controlli sotto la responsabilità di un direttore o di un capo divisione». — Nella carriera A/3, il capo divisione «effettua studi specializzati o controlli sotto la responsabilità di un direttore generale o di un direttore». Chiedo venia per l'aridità dell'enumerazione, il cui unico scopo è quello di mostrare la sottigliezza, per non dire l'arbitrarietà, delle distinzioni che essa contiene; la difficoltà di ricavarne una soluzione che non presti il fianco alla critica, si comprenderà ancor meglio esaminando le attribuzioni che il regolamento finanziario conferisce al ricorrente. L'articolo 25 di tale testo stabilisce che il Segretario generale dei Consigli incarica un dipendente del controllo sull'assunzione e sull'esecuzione degli impegni di spesa. Per garantire l'indipendenza di detto funzionario, ogni misura relativa alla sua nomina, alla sua promozione e, più' generalmente, alla sua carriera, è oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza ai Consigli. Conformemente alla prassi abituale degli Stati membri, il controllo si esercita mediante apposizione del visto preventivo sugli impegni di spesa e sui mandati di pagamento emessi dagli ordinatori. Nel primo caso, il visto ha lo scopo di accertare l'esattezza dell'imputazione nel bilancio, la disponibilità dei crediti, la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni vigenti, in modo particolare ai bilanci e ai regolamenti come pure a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati e dei regolamenti. S'egli rifiuta il visto, la decisione finale spetta all'autorità superiore dell'Istituzione che, con decisione motivata, può autorizzare la prosecuzione dal procedimento, salvo che sia in questione la disponibilità dei crediti. Mutatis mutandis, le stesse norme sono applicabili agli ordini di spesa. Scarto a priori alcuni argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] onde dimostrare che le funzioni sopra specificate sono proprie della categoria A. L'indipendenza di cui gode e che lo esime dal ricevere istruzioni dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, mi sembra di per sé irrilevante per l'inquadramento. Altrettanto dicasi del controllo esercitato sugli atti degli ordinatori inquadrati nella categoria A. D'altro canto, malgrado il ricorrente si adoperi in ogni modo onde stabilire una corrispondenza tra le sue funzioni e quelle proprie di uno degli impieghi tipo, la sua analisi non convince mai pienamente, proprio per il carattere particolarissimo del suo compito; per questo egli afferma prima di non essere sottoposto a superiori nell'esercizio delle sue funzioni, poi di operare sotto la responsabilità diretta di un direttore generale. Bisogna indubbiamente affrontare il problema da un punto di vista più generale. Il convenuto, richiamandosi al silenzio dell'articolo 5, assume che le funzioni di controllo possono, a seconda dei casi, rientrare nella categoria A o in categoria B e che la descrizione adottata dai Consigli non consente di classificare a priori in una determinata categoria, gli impieghi corrispondenti ad attività di tal natura. Ci si può però domandare — senza addentrarci nel problema sollevato dal ricorrente circa la corrispondenza tra la versione tedesca e quella francese dei termini usati nella descrizione — se il termine controllo abbia lo stesso senso quando è impiegato in detta descrizione a proposito della categoria A e della categoria B. Per la carriera B/1, la formula «incaricato di assicurare l'attuazione e il controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali» è simile a quella usata per la carriera B/4 - B/5 : «incaricato di effettuare sotto controllo lavori correnti d'ufficio». L'accostamento potrebbe far pensare che si tratti piuttosto di sorveglianza materiale sulla buona esecuzione dei compiti piuttosto che di un vero sindacato di carattere giuridico. In definitiva, mi sembra però impossibile dare significati molto differenti allo stesso termine in due parti della tabella; bisogna dunque riconoscere una differenza di grado piuttosto che di natura a seconda che il termine sia impiegato a proposito della categoria A o della categoria B. Sia la difficoltà più o meno grande delle operazioni, sia la loro importanza, sia i requisiti richiesti determineranno se un impiego di controllo appartenga all'una o all'altra categoria. Giustamente il convenuto ricorda a questo proposito che le categorie, se non le carriere e i gradi, si differenziano essenzialmente per il livello, universitario o medio, delle cognizioni richieste ed afferma che si devono esaminare sotto questo profilo le caratteristiche specifiche dell'impiego di controllore finanziario. Le funzioni di quest'ultimo consistono prevalentemente in un controllo puramente formale (sull'esattezza dell'imputazione in bilancio, sulla disponibilità dei crediti, ad esempio) che non esce dagli stretti limiti della tecnica finanziaria. Il funzionario deve certo verificare la regolarità e la conformità della spesa alle disposizioni vigenti in materia, ma il controllo sulla regolarità non richiede di massima cognizioni di livello universitario; circa la conformità della spesa alle norme che la disciplinano, la verifica si svolgerebbe in un campo nettamente circoscritto sia dal punto di vista delle operazioni previste, sia sotto l'aspetto delle norme' da applicare. Ciò non richiederebbe la facoltà generale di apprezzamento che può conferire una formazione universitaria. Inoltre il controllore finanziario, a differenza della Commissione di controllo, non deve pronunziarsi sulla gestione finanziaria, né sull'opportunità della spesa. Quest'ultimo punto, nonostante le deduzioni del ricorrente, mi pare certo. L'articolo 2 del regolamento finanziario consacra il principio che i crediti del bilancio devono essere impiegati attenendosi a principi di economia e di buona gestione finanziaria: si tratta però di un desiderio e il controllore finanziario non è in grado di garantire l'osservanza; egli non può ad esempio rifiutarsi definitivamente di apporre il visto ad un impegno di spesa ch'egli consideri inutile ed inopportuno, se i crediti sono disponibili. Per contro, il ricorrente non ha tutti i torti quando prospetta in modo più ampio di quanto non faccia la Segreteria Generale dei Consigli, il numero e la varietà di norme che il controllore finanziario deve applicare, specie nell'ambito delle decisioni riguardanti il personale; si tratta dell'applicazione dell'intero Statuto e se è eccessivo affermare, come egli fa, che il settore del controllo finanziario di comune con le finanze ha solo il nome, è assodato che siamo di fronte a un sindacato di diritto esercitato in materia finanziaria. Quali sono le conclusioni? Ci troviamo di fronte ad un caso che sfortunatamente ricorre sovente nelle questioni di inquadramento, in cui nessuna soluzione appare nettamente preferibile, e due diversi provvedimenti dell'amministrazione sono entrambi giustificabili; mi pare impossibile affermare che le funzioni di controllore finanziario presso la Segreteria Generale dei Consigli richiedano necessariamente cognizioni di livello universitario, ma, nel caso di un'istituzione più complessa e fornita di un vero servizio di controllo finanziario, non si potrebbe dire altrettanto per la o le persone chiamate a dirigerlo. L'incertezza che sempre sussiste in questa materia, non mi autorizza ad affermare che, inquadrando il ricorrente nella categoria B, nella sola carriera prevista per una funzione di controllo, l'amministrazione abbia violato lo Statuto. Se condividete il mio punto di vista, potete anche far a meno di prendere in esame gli argomenti con cui il ricorrente vuol dimostrare che gli spetta il grado A/3 e, in subordine, la carriera A/4 - A/5. Se invece ritenete che, per la loro natura, le funzioni di controllo appartengono alla categoria A, sarà estremamente difficile stabilire in qual grado di tale categoria l'impiego del [OSCURATO:PERSONA] debba essere collocato. Egli chiede il grado A/3, in quanto si trova alle dirette dipendenze di un Direttore generale che è contemporaneamente suo superiore gerarchico e suo relatore; ma ciò non mi pare determinante in quanto è caratteristica del controllore finanziario quella di non ricevere istruzioni nell'esercizio delle funzioni conferitegli; il vincolo gerarchico è dunque stabilito solo per ragioni organizzative e l'inquadramento non può essere effettuato solo in base ad un criterio di tal natura. Le carriere A/4 - A/5 e A/6 - A/7 differiscono in quanto nel primo caso di tratta di effettuare controlli sotto la responsabilità di un direttore, nel secondo dì svolgere compiti di controllo in base a direttive generali, senza che venga fatta menzione della responsabilità di un superiore. Mi pare che la seconda carriera corrisponda meglio alle funzioni del ricorrente, in quanto i «compiti di controllo» credo siano più consoni al carattere permanente, generale e sedentario del suo lavoro, mentre i «controlli» corrisponderebbero piuttosto alle missioni d'ispezione in casi determinati; si tratta però di pure impressioni, in quanto, ancora una volta, è praticamente impossibile reperire una definizione che coincida con la situazione del ricorrente. Ad ogni modo non mi pare che, collocando il ricorrente al grado B/1, la Segreteria dei Consigli abbia violato lo Statuto. concludo proponendovi : — di respingere il ricorso; — e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese rispettive, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris