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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 15641/2026

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e svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che si procede con udienza in camera di consiglio nel procedimentoper correzione di errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è statainstaurata su segnalazione del 2 febbraio 2026 del difensore della parte civileAntonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha evidenziato l'errore materiale nel ruolo relativoall'udienza della 2 sezione del 29 gennaio 2026, RG 35728/25 nei confronti diKlinger [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] che, per mero errore materiale, nel ruolo è stata omessa l’indicazionedel nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti in relazione ai qualiè stata disposta la reiezione della richiesta di liquidazione delle spese processuali,in ragione della rilevata genericità delle rispettive memorie conclusive (depositatein data 13 gennaio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e in data 14 gennaio2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in quanto prive di deduzioni dirette a paralizzareo ridurre la pretesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, precisarsi che la mancata menzione della parte civile AntonioVaudo nel ruolo costituisce un mero errore materiale, dovendo la medesimaritenersi ricompresa tra le parti nei cui confronti la domanda di liquidazione dellespese è stata respinta per le medesime ragioni sopra indicate.3.

In considerazione del fatto che il ruolo appare inficiato da errore che nondetermina una nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazioneessenziale dello stesso, può procedersi alla correzione dell’errore materiale, nelsenso che dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” devono aggiungersi le parole “e VaudoAntonio”.

P.Q.MDispone correggersi il ruolo relativo all'udienza della 2 sezione del 29 gennaio2026, RG 35728/25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole"[OSCURATO:PERSONA]" devono aggiungersi le parole "e [OSCURATO:PERSONA]".

Manda allaCancelleria per le annotazioni di rito.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che si procede con udienza in camera di consiglio nel procedimentoper correzione di errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è statainstaurata su segnalazione del 2 febbraio 2026 del difensore della parte civileAntonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha evidenziato l'errore materiale nel ruolo relativoall'udienza della 2 sezione del 29 gennaio 2026, RG 35728/25 nei confronti diKlinger [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] che, per mero errore materiale, nel ruolo è stata omessa l’indicazionedel nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti in relazione ai qualiè stata disposta la reiezione della richiesta di liquidazione delle spese processuali,in ragione della rilevata genericità delle rispettive memorie conclusive (depositatein data 13 gennaio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e in data 14 gennaio2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in quanto prive di deduzioni dirette a paralizzareo ridurre la pretesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, precisarsi che la mancata menzione della parte civile AntonioVaudo nel ruolo costituisce un mero errore materiale, dovendo la medesimaritenersi ricompresa tra le parti nei cui confronti la domanda di liquidazione dellespese è stata respinta per le medesime ragioni sopra indicate.3. In considerazione del fatto che il ruolo appare inficiato da errore che nondetermina una nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazioneessenziale dello stesso, può procedersi alla correzione dell’errore materiale, nelsenso che dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” devono aggiungersi le parole “e VaudoAntonio”. P.Q.MDispone correggersi il ruolo relativo all'udienza della 2 sezione del 29 gennaio2026, RG 35728/25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole"[OSCURATO:PERSONA]" devono aggiungersi le parole "e [OSCURATO:PERSONA]". Manda allaCancelleria per le annotazioni di rito.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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