CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 novembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 95, in relazione all'art. 76, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per aver falsamente dichiarato, in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, di non convivere con il coniuge o con altri familiari e di aver percepito, nell'anno di imposta 2014, il complessivo reddito di euro 2.000,00, laddove dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza era emerso che il Montebello conviveva con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (titolari di ditte individuali) e [OSCURATO:PERSONA], e che era proprietario di alcuni immobili censiti al catasto terreni del Comune di Delia. Con l'aggravante che dal fatto è conseguito l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas:sazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo - ed in particolare di quello eventuale, da accertarsi mediante idonea verifica controfattuale - essendo stata accertata la sussistenza di un dolo meramente in re ipsa, quale conseguenza della falsità della dichiarazione dei redditi relativamente ai possedimenti immobiliari non denunciati. Con la seconda doglianza è stata dedotta violazione di legge, in relazione agli artt. 43 cod. pen., 76 e 95 D.P.R. n. 115 del 2002, avendo il ricorrente già chiarito, in sede di merito, che: non aveva il possesso e, quindi, non percepiva alcun reddito dai terreni a lui intestati; coabitava con altre tre persone senza la sussistenza di alcun vincolo solidaristico tra esse, positivamente incidente sul reddito disponibile; di conseguenza, la dichiarazione resa con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non era stata effettuata in maniera consapevolmente falsa, quanto all'indicazione del reddito prodotto, essendo stati omessi solo dati "neutri", ininfluenti rispetto alla capacità reddituale. A dire del ricorrente, poi, pur essendo certamente vero che la fattispecie ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 si configura quale reato di pura condotta, eventualmente aggravato dall'evento, risulterebbe, comunque, necessario che rispetto ad esso si proceda all'accertamento del dolo, quanto meno nella forma del dolo eventuale. Nella condotta riferibile all'imputato, invece, latiterebbe la presenza di tale elemento soggettivo, peraltro neppure adeguatamente rappresentato dalla Corte di merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In proposito, infatti, assume rilievo il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (così, espressamente: Sez. 4, n. 37144 del 25/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01). E' stato poi affermato che, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862-01). 3. Di tali principi appare aver fatto compiuta applicazione la Corte territoriale, non ravvisandosi, nel caso di specie, MIZuna carenza motivazionale in ordine all'approfondimento del tema della ricorrenza del dolo. La Corte di merito, infatti, ha fornito una motivazione sufficiente e congrua in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando come sia risultato comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato avesse consapevolmente attestato, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, omettendo di dichiarare la titolarità del suo diritto di proprietà su sette terreni agricoli aventi destinazione certamente produttiva di reddito. Trattasi, pertanto, di motivazione non manifestamente illogica, del tutto idonea a dimostrare la ricorrenza del dolo generico del delitto ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, essendo la condotta riferibile all'impul:ato connotata da un'evidente pregnanza intrinseca, avendo il Montebello, con scelta pienamente consapevole, omesso di denunciare nella sua dichiarazione diversi possedimenti immobiliari, produttivi di reddito, a lui intestati. Né può ritenersi che, nella specie, si possa versare in ipotesi di errore ex art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, essendo l'art. 76 del d.lgs. n. 115 del 2022, di disciplina della materia, espressamente richiamato dalla norma incriminatrice dell'art. 5 dello stesso decreto, così da non costituire una legge extrapenale (così, tra le altre, Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01). 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis