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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21426/2026

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liere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina con la quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per avere trasportato e detenuto 82 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 269 chilogrammi di hashish.

2. Avverso detta sentenza gli imputati propongono, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti tre motivi di ricorso. 2.1.1.Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di .„ motivazione in relazione agli artt..80, iqomma 2, d.P.R. 309/1990 e 59, comma 2,cod. pen., deducendo che la sentenza avrebbe dato per presupposto, senza adeguata prova, che l'imputato avesse caricato la sostanza stupefacente sull'autoarticolato e fosse consapevole dell'ingente quantitativo trasportato.

L'aggravante sarebbe stata quindi applicata in assenza di elementi idonei a dimostrare la conoscenza della quantità di droga.

2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 e 69 cod. pen., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante contestata.

La difesa richiama, a sostegno, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, l'ammissione dei fatti e il comportamento processuale collaborativo, evidenziando altresì che il precedente specifico risulta estinto e non valutabile.

2.1.3. Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., lamentando una motivazione cumulativa riferita indistintamente agli imputati e fondata su elementi non pertinenti alla posizione del ricorrente.

Si deduce, inoltre, l'omessa valorizzazione degli elementi favorevoli, quali l'ammissione di responsabilità, il comportamento processuale e l'assenza di precedenti e carichi pendenti.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti cinque motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 192 e 530 cod. proc. pen., sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata valorizzando impropriamente il diritto al silenzio dell'imputato e presupponendo, senza prova, la sua presenza durante il carico della sostanza stupefacente.

Si evidenzia inoltre l'assenza di concreti contributi causali riconducibili al ricorrente ai fini del concorso nel reato.

2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e 59, comma 2, cod. pen., deducendo che l'aggravante dell'ingente quantitativo sarebbe stata applicata senza prova della consapevolezza dell'imputato circa la quantità di droga trasportata.

2.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 114 cod. pen., rilevando che l'alternanza alla guida del mezzo costituirebbe una condotta neutra e tipica dell'attività di autotrasporto, mentre l'utilizzo del telefono rinvenuto al coimputato non dimostrerebbe alcun coinvolgimento del ricorrente, il quale disponeva di un proprio apparecchio telefonico. 2.2.4.

Con il quarto motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante contestata, richiamando l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di elementi idonei a dimostrare la sua conoscenza delle modalità del trasporto 2della sostanza stupefacente, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni del coimputato. 2.2.5.Con il quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendo l'illogicità della motivazione cumulativa riferita agli imputati e l'omessa considerazione della posizione personale del ricorrente, incensurato, privo di carichi pendenti e non destinatario di specifiche condotte direttamente ascrivibili.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, i motivi sopra sintetizzati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

4. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione posta dalla Corte di appello a fondamento del giudizio espresso, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in relazione al primo motivo - relativo alla contestata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990- la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga trasportata emerge chiaramente dalle concrete modalità del fatto.

Gli imputati trasportavano, infatti, complessivamente 82 kg di marijuana e 269 kg di hashish, suddivisi in 21 colli occultati all'interno dell'autoarticolato, per un peso complessivo di 342 kg di sostanza stupefacente.

Le dimensioni del carico, il numero dei colli e le modalità di occultamento rendono del tutto illogico sostenere che chi abbia partecipato al caricamento e al trasporto non si sia rappresentato l'eccezionale entità del quantitativo di sostanza.

L'aggravante è stata ritenuta sussistenza anche sul piano oggettivo, atteso che il quantitativo di principio attivo accertato supera enormemente le soglie elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "ingente quantità".

5. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che la relativa concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che può valorizzare tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della modulazione della pena secondo il principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha 3escluso la concedibilità delle attenuanti valorizzando la straordinaria gravità del fatto, l'ingente quantitativo di droga trasportata, l'inserimento della condotta in un traffico internazionale organizzato e, con riferimento al figlio, la presenza di un precedente specifico, indicativo di una non episodica inclinazione al delitto.

Si tratta di valutazione pienamente coerente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di tutti i parametri indicati dalla norma, essendo sufficiente che il giudice specifichi quelli ritenuti decisivi; parimenti, anche un solo elemento attinente alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato o alle modalità della condotta può giustificarne il diniego (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, chiarito che, pur dovendo il giudice tenere conto anche della condotta successiva al reato, il rilievo di tale elemento può essere motivatamente escluso in presenza di ragioni di maggiore peso, quali la particolare gravità del fatto, senza che ciò sia censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso in esame, gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa — quali l'ammissione del fatto, l'assenza di ulteriori carichi pendenti e il comportamento processuale — non risultano idonei a sovvertire il giudizio complessivamente negativo derivante dall'eccezionale gravità della condotta e dalla presenza di precedenti specifici (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03).

Né assume rilievo decisivo l'ammissione di responsabilità resa solo in fase avanzata del procedimento.

È, infatti, principio consolidato che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti segni di ravvedimento e si risolvano nella mera presa d'atto dell'inevitabilità del quadro probatorio (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108).

6. Parimenti immune da censure è il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, anch'esso rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o assoluta carenza di motivazione (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice deve procedere a una valutazione globale delle circostanze, avuto riguardo alla concreta incidenza di ciascuna sulla gravità del fatto, senza alcuna necessità di una comparazione 4meramente numerica tra elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 38770 del 19/09/2024, Spallieri, Rv. 287117 - 01).

7. Anche il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è infondato.

La pena irrogata risulta pienamente conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è sorretta da motivazione logica e congrua.

La straordinaria gravità del fatto, le modalità organizzate del trasporto internazionale e l'elevata capacità criminale dimostrata dagli imputati giustificano ampiamente la pena inflitta.

Va inoltre ricordato che, pur in presenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo, il giudice di primo grado ha applicato l'aumento minimo della metà, laddove avrebbe potuto aumentare la pena fino ai due terzi.

È costantemente affermato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale anche attraverso il richiamo sintetico agli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il sindacato di legittimità è pertanto limitato ai soli casi di arbitrio o manifesta illogicità, situazioni certamente non ravvisabili nel caso di specie.

8. Parimenti infondati risultano i motivi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

La responsabilità del suddetto è stata desunta in maniera logica da un compendio probatorio ritenuto grave, preciso e concordante.

La tesi dell'estraneità ai fatti è stata ritenuta del tutto implausibile, anche alla luce del comportamento processuale tenuto dagli imputati, i quali si sono avvalsi della facoltà di non rispondere per poi prospettare solo in fase avanzata del giudizio una ricostruzione alternativa chiaramente difensiva e priva di riscontri concreti.

E' stato posto l'accento sulle lacune logiche presenti nella versione resa da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha spiegato né le modalità dell'incontro con i fornitori, né quelle del caricamento e dell'occultamento della droga, né la presenza nel rimorchio di un pannello predisposto per creare un vano nascosto, circostanza incompatibile con la tesi di un trasporto improvvisato.

Anche a voler ipoteticamente ritenere attendibile tale ricostruzione, il padre si trovava necessariamente presente durante le operazioni di caricamento e occultamento, incompatibili con una inconsapevole presenza a bordo.

Ne consegue l'infondatezza anche del motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non emergendo alcun elemento indicativo di un ruolo marginale.

In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen., non è 5sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia caratterizzato da un'efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez. 1, n. 29168 del 31/05/2011, Atowi e altri, Rv. 250751 - 01).

Nel caso di specie, al contrario, gli imputati operavano congiuntamente nel trasporto internazionale della droga, alternandosi alla guida del mezzo e agendo nell'ambito di un evidente rapporto fiduciario funzionale all'attività criminosa.

Infine, anche con riguardo alla posizione del padre, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio risultano adeguatamente motivati alla luce della gravità eccezionale del fatto, della natura organizzata del traffico e dell'ingentissimo quantitativo di stupefacente trasportato, senza che la motivazione presenti alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà.

9. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina con la quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per avere trasportato e detenuto 82 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 269 chilogrammi di hashish. 2. Avverso detta sentenza gli imputati propongono, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti tre motivi di ricorso. 2.1.1.Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di .„ motivazione in relazione agli artt..80, iqomma 2, d.P.R. 309/1990 e 59, comma 2,cod. pen., deducendo che la sentenza avrebbe dato per presupposto, senza adeguata prova, che l'imputato avesse caricato la sostanza stupefacente sull'autoarticolato e fosse consapevole dell'ingente quantitativo trasportato. L'aggravante sarebbe stata quindi applicata in assenza di elementi idonei a dimostrare la conoscenza della quantità di droga. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 e 69 cod. pen., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante contestata. La difesa richiama, a sostegno, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, l'ammissione dei fatti e il comportamento processuale collaborativo, evidenziando altresì che il precedente specifico risulta estinto e non valutabile. 2.1.3. Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., lamentando una motivazione cumulativa riferita indistintamente agli imputati e fondata su elementi non pertinenti alla posizione del ricorrente. Si deduce, inoltre, l'omessa valorizzazione degli elementi favorevoli, quali l'ammissione di responsabilità, il comportamento processuale e l'assenza di precedenti e carichi pendenti. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti cinque motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 192 e 530 cod. proc. pen., sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata valorizzando impropriamente il diritto al silenzio dell'imputato e presupponendo, senza prova, la sua presenza durante il carico della sostanza stupefacente. Si evidenzia inoltre l'assenza di concreti contributi causali riconducibili al ricorrente ai fini del concorso nel reato. 2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e 59, comma 2, cod. pen., deducendo che l'aggravante dell'ingente quantitativo sarebbe stata applicata senza prova della consapevolezza dell'imputato circa la quantità di droga trasportata. 2.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 114 cod. pen., rilevando che l'alternanza alla guida del mezzo costituirebbe una condotta neutra e tipica dell'attività di autotrasporto, mentre l'utilizzo del telefono rinvenuto al coimputato non dimostrerebbe alcun coinvolgimento del ricorrente, il quale disponeva di un proprio apparecchio telefonico. 2.2.4. Con il quarto motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante contestata, richiamando l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di elementi idonei a dimostrare la sua conoscenza delle modalità del trasporto 2della sostanza stupefacente, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni del coimputato. 2.2.5.Con il quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendo l'illogicità della motivazione cumulativa riferita agli imputati e l'omessa considerazione della posizione personale del ricorrente, incensurato, privo di carichi pendenti e non destinatario di specifiche condotte direttamente ascrivibili. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi sopra sintetizzati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 4. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione posta dalla Corte di appello a fondamento del giudizio espresso, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in relazione al primo motivo - relativo alla contestata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990- la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga trasportata emerge chiaramente dalle concrete modalità del fatto. Gli imputati trasportavano, infatti, complessivamente 82 kg di marijuana e 269 kg di hashish, suddivisi in 21 colli occultati all'interno dell'autoarticolato, per un peso complessivo di 342 kg di sostanza stupefacente. Le dimensioni del carico, il numero dei colli e le modalità di occultamento rendono del tutto illogico sostenere che chi abbia partecipato al caricamento e al trasporto non si sia rappresentato l'eccezionale entità del quantitativo di sostanza. L'aggravante è stata ritenuta sussistenza anche sul piano oggettivo, atteso che il quantitativo di principio attivo accertato supera enormemente le soglie elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "ingente quantità". 5. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che la relativa concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che può valorizzare tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della modulazione della pena secondo il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha 3escluso la concedibilità delle attenuanti valorizzando la straordinaria gravità del fatto, l'ingente quantitativo di droga trasportata, l'inserimento della condotta in un traffico internazionale organizzato e, con riferimento al figlio, la presenza di un precedente specifico, indicativo di una non episodica inclinazione al delitto. Si tratta di valutazione pienamente coerente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di tutti i parametri indicati dalla norma, essendo sufficiente che il giudice specifichi quelli ritenuti decisivi; parimenti, anche un solo elemento attinente alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato o alle modalità della condotta può giustificarne il diniego (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, chiarito che, pur dovendo il giudice tenere conto anche della condotta successiva al reato, il rilievo di tale elemento può essere motivatamente escluso in presenza di ragioni di maggiore peso, quali la particolare gravità del fatto, senza che ciò sia censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame, gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa — quali l'ammissione del fatto, l'assenza di ulteriori carichi pendenti e il comportamento processuale — non risultano idonei a sovvertire il giudizio complessivamente negativo derivante dall'eccezionale gravità della condotta e dalla presenza di precedenti specifici (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03). Né assume rilievo decisivo l'ammissione di responsabilità resa solo in fase avanzata del procedimento. È, infatti, principio consolidato che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti segni di ravvedimento e si risolvano nella mera presa d'atto dell'inevitabilità del quadro probatorio (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108). 6. Parimenti immune da censure è il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, anch'esso rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o assoluta carenza di motivazione (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01). Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice deve procedere a una valutazione globale delle circostanze, avuto riguardo alla concreta incidenza di ciascuna sulla gravità del fatto, senza alcuna necessità di una comparazione 4meramente numerica tra elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 38770 del 19/09/2024, Spallieri, Rv. 287117 - 01). 7. Anche il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è infondato. La pena irrogata risulta pienamente conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è sorretta da motivazione logica e congrua. La straordinaria gravità del fatto, le modalità organizzate del trasporto internazionale e l'elevata capacità criminale dimostrata dagli imputati giustificano ampiamente la pena inflitta. Va inoltre ricordato che, pur in presenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo, il giudice di primo grado ha applicato l'aumento minimo della metà, laddove avrebbe potuto aumentare la pena fino ai due terzi. È costantemente affermato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale anche attraverso il richiamo sintetico agli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il sindacato di legittimità è pertanto limitato ai soli casi di arbitrio o manifesta illogicità, situazioni certamente non ravvisabili nel caso di specie. 8. Parimenti infondati risultano i motivi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. La responsabilità del suddetto è stata desunta in maniera logica da un compendio probatorio ritenuto grave, preciso e concordante. La tesi dell'estraneità ai fatti è stata ritenuta del tutto implausibile, anche alla luce del comportamento processuale tenuto dagli imputati, i quali si sono avvalsi della facoltà di non rispondere per poi prospettare solo in fase avanzata del giudizio una ricostruzione alternativa chiaramente difensiva e priva di riscontri concreti. E' stato posto l'accento sulle lacune logiche presenti nella versione resa da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha spiegato né le modalità dell'incontro con i fornitori, né quelle del caricamento e dell'occultamento della droga, né la presenza nel rimorchio di un pannello predisposto per creare un vano nascosto, circostanza incompatibile con la tesi di un trasporto improvvisato. Anche a voler ipoteticamente ritenere attendibile tale ricostruzione, il padre si trovava necessariamente presente durante le operazioni di caricamento e occultamento, incompatibili con una inconsapevole presenza a bordo. Ne consegue l'infondatezza anche del motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non emergendo alcun elemento indicativo di un ruolo marginale. In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen., non è 5sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia caratterizzato da un'efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez. 1, n. 29168 del 31/05/2011, Atowi e altri, Rv. 250751 - 01). Nel caso di specie, al contrario, gli imputati operavano congiuntamente nel trasporto internazionale della droga, alternandosi alla guida del mezzo e agendo nell'ambito di un evidente rapporto fiduciario funzionale all'attività criminosa. Infine, anche con riguardo alla posizione del padre, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio risultano adeguatamente motivati alla luce della gravità eccezionale del fatto, della natura organizzata del traffico e dell'ingentissimo quantitativo di stupefacente trasportato, senza che la motivazione presenti alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà. 9. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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