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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18205/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO'@ato avviso alleiuà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 3/3/2021.

2. Propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, KRIDIDE Hatim.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la "mancata riduzione dell'aumento di pena apportato con riferimento al capo 4)", è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez.

U, Sent. n. 8914 dei 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il ConsicXere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO'@ato avviso alleiuà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 3/3/2021. 2. Propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, KRIDIDE Hatim. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la "mancata riduzione dell'aumento di pena apportato con riferimento al capo 4)", è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 dei 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il ConsicXere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris