CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 26957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28669/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona dei Procuratori , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1712/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal cons. LinaRUBINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato intre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1712del 2020, pubblicata dalla Corte d'appello di Milano il 7 luglio 2020, notificata il 9 settembre successivo e regolarmente depositata in copia notificata. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di interesse in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] popolare di Sondrio otteneva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nonché dei garanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],odierni ricorrenti, e di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] due decreti ingiuntivi ai quali erano proposte distinteopposizioni successivamente riunite. Riunite le due cause, il Tribunale di Milano rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dagli opponenti , dichiarava improcedibile la domanda nei confronti del Fallimento, e per il resto rigettava l’opposizione pur revoca ndo il decreto ingiuntivo, previa dichiarazione di nullità di alcune pattuizioni contrattuali (relative alla commissione di massimo scoperto, agli interessi anatocistici, ai tassi di interesse applicati).L’appello principale dei Brioschi e l’appello incidentale dell’istituto di credito venivano rigettati, salvo quanto alla liquidazione delle spese di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivoi ricorrenti denunciano la violazione o erronea interpretazione e falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c., nonché dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990,in relazione all'articolo 360, primo comma,numero 3 c.p.c.; si dolgono del rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito in favore dei Tribunali di Monza e Sondrio, motivato dalla corte territoriale in ragione della insussistenza del requisito della esclusività del foro convenzionale aggiuntivo introdotto con una clausola apposita nel contratto. Sottolineano che la giurisprudenza ha più volte chiarito che la presenza o la mancanza dell'espressione “in via esclusiva” in relazione alla clausola predetta non sarebbe determinante, e che nel caso di specie la banca predisponente aveva specificamente nominato la clausola contenuta nell'articolo 16 “deroga di competenza giudiziaria” e gli odierni ricorrenti l’ avevano specificamente accettat a così come nominata; su questa base soste ngono che fosse volontà del predisponente, accettata dall'altro contraente , quella di limitare convenzionalmente il foro territoriale ai due fori indicati in deroga. Il motivo è infondato. La motivazione della corte d’appello, secondo la quale non risultava, né dal testo della clausola né dal contesto, che la volontà inequivoca delle parti nell’indicare, con l’art. 16 delle lettere di garanzia sottoscritte dalle parti, altri due possibili fori territoriali fossenon quella di aggiungere due fori alternativi ma,al contrario, quella di limitare ai due fori indicati la competenza territoriale, escludendo la competenza territoriale del Tribunale di Milano come foro generale delle persone giuridiche, è corretta. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, pur non essendo necessaria, ai fini dell’indicazione di un foro come esclusivo l’adozione di formule sacramentali, è tuttavia necessaria l’esplicitazione di una volontà univoca, non solo nel senso di derogare alle regole ordinarie sulla competenza territoriale, ma finalizzata a dotare il foro individuato del carattere della esclusività (per la necessità di una enunciazione espressa v. Cass. n. 21362 del 2020). Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c. edell'articolo 2 della legge n . 287 del 1990, in relazione all'articolo 360 , primo comma , numero 3 c.p.c. Rilevano come, su apposita eccezione della banca , l a Corte d'appello abbia qualificato il contratto tra le parti come fideiussione e non comecontratto di garanzia a prima richiesta, e precisamente come fideiussione omnibus con limitazione di importo. A fronte di questa qualificazione espressa, ripropongono l'eccezio ne di nullità della fideiussione in quanto contenente tre clausole (clausola di sopravvivenza, clausola di riviviscenza e rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c. ) , riproducenti il testo di uno schema di fideiussione predisposto unilateralmente dall’ABI e dichiarato in contrasto con le regole sulla concorrenza nel 2005 dalla Banca d’Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito, affermando peraltro che dalla nullità delle indicate clausole discenderebbe la nullità dell'intero contratto. La tesi proposta dai ricorrenti, secondo la quale la violazione della legge a tutela della concorrenza e del mercato, n. 287 del ‘90 travolgerebbe l'intera fideiussione, anziché colpire le singole clausole che sono state riconosciute come frutto di intese anticoncorrenziali, non è stata condivisa né dal giudice di primo grado né dal giudice di appello, i quali hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inserimento di tali clausole, frutto di un'intesa anticoncorrenziale dichiarata nulla dall'autorità Antitrust,non comporta la nullità dell’interocontratto, al più potendo comportare la nullità delle singole clausole, e rileva piuttosto sotto il profilo della configurabilità di un obbligo in capo all’istituto di credito di risarcire il danno, purché il correntista dia la prova del danno stesso. La corte d’appello , in particolare , ha osserva to che non hanno alcun rilievo le clausole anticoncorrenziali nella presente controversia, perché la applicazione delle prime due non è stata invocata da nessuna delle due parti, mentre, quanto alla clausola di rinuncia al termine, la banca ha provveduto all'avvio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale dei fideiussori entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di recesso dal rapporto di conto corrente,e quindi non si è avvalsa della predetta clausola. Di conseguenza, ha ritenuto il tema della loro invalidità non dirimente. Evidenziano i ricorrenti che con tale interpretazionenon si contribuisce all'eliminazione dei comportamenti lesivi della concorrenza posti in essere dalle banche per una malintesa esigenza di salvaguardare a tutti i costi la validità del contratto. Aggiungono che l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale ha di fatto conculcato la facoltà di scelta di essi fideiussori, come di tutti gli altri clienti, i quali non hanno potuto far altro che scegliere contratti di fideiussione identici predisposti in aderenza al cosiddetto schema ABI poi definito dall'Antitrust in violazione della concorrenza. Sostengono quindi che la presenza di clausole anticoncorrenziali dovrebbe rilevare come causa di nullità dell’intero contratto, e richiamano in tal senso Cass. n.29810 del 2017 , con la quale questa Corte avrebbe sancito la nullità delle fideiussioni bancarie redatte secondo lo schema dell'ABI.Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte «La legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammettealternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello. » (Cass. Sez. U. 2207 del 20/2/2005, richiamata anche da Cass. n. 24044 del 2019), così sottolineandola differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011). Questi principi trovano conferma anche nella ordinanza, richiamata dai ricorrenti, la secondo la quale, «In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.» (Cass. n. 29810 del 12/12/2017). Alla luce di quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità, dunque, la presenza di clauso le in violazione delle norme sulla concorrenza nel singolo contratto di fideiussione non potrebbe mai comportare la nullità dell’intero contratto ma, al più, la nullità delle singole clausole, accompagnata, ove tale domanda sia stata proposta e il danno provato, dal risarcimento del danno. Nel caso di specie, peraltro, come correttamente messo in luce nella sentenza impugnata, la banca non si è neppure avvalsa delle clausole in ipotesi derogatoriedella concorrenza. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1284 c.c.nonché degli articoli 117 e 120 TUB in relazione all'articolo 360 primo comma, numero 3 c . p . c . l à dove la sentenza d'appello ha rigettato la loro eccezione di omessa motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla eccezione di nullità del contratto di conto correnteda loro proposta. Lamentano che la Corte d'appello ha rigettato l ’ eccezione di nullità sottolineando semplicemente l’assolvimento, da parte dell’istituto di credito, del requisito della forma scritta senza considerare che i ricorrenti avevano denunciato la violazione da parte dell’istituto di credito delle più elementari norme di correttezza e trasparenza bancaria per la mancata indicazione nel contratto della misura degli interessi attivi e passivi da applicarsi e la mancata pattuizione tra le parti sul punto, in quanto il modulosottoscritto, nello spazio previsto e predisposto concernente la misura degli interessi, no n ri porterebbe alcuna pattuizione essendo tutti gli spazi stati lasciati in bianco. Ad avviso dei ricorrenti risulterebbe provata per tabulas l'assenza di ogni pattuizione sulla misura degli interessi,nemmeno formulata attraverso il rinvio per relazione. Dalla mancanza della pattuizione sugli interessi fanno discendere la nullità dell’intero rapporto di conto corrente o quanto meno la nullità della pattuizione di interessi convenzionali, con limitazione del debito, del correntista e dei fideiussori, al solo debito capitale. Il motivo è infondato. Correttamente la corte di merito ha affermato che non fosse in discussione la nullità dell’intero contratto, ma della singola pattuizione relativa agli interessi convenzionali, ed ha ritenuto che la indeterminatezza della misura della pattuizione potesse essere colmata facendo applicazione del criterio normativamente previsto, dettato dall’art. 117, settimo comma, lett. a) T.U.B., alla stregua del quale in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelleipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contrattoo, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. In conclusione, il ricorso varigettato. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente; pertanto, è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per i