CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11028/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8559/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2617/2020, Oggetto:intermediazione finanziaria depositata il 5 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositatail 5 ottobre 2020, di reiezione dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui rapporti era subentrata, per la riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di euro 315.064,24, oltre interessi convenzionali e rivalutazione monetaria sulla somma investita (euro 908.964,14), a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento di un contratto di gestione patrimoniale concluso per il tramite del promotore [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , familiari di [OSCURATO:PERSONA], in quanto estranei al rapporto contrattuale dedotto in giudizio,e, quindi, aveva accertato la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)in ragione dell’affidamento colposo ingenerato nell’attore in ordine alla titolarità del rapporto medesimo e dell’inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto, in relazione alla mancata corresponsione dei rendimenti pattuiti; -ha, quindi, confermato la decisione di primo grado; -il ricorso è affidato a undici motivi; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; -le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 100, 115 e 116 cod. proc. civ. e 1321, 1325, 1326, 1362 e 1372 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale tra la ricorrente medesima e gli attori e, comunque, omesso di considerare che tale contratto era stato concluso tra gli attori e la [OSCURATO:SOCIETA].; -evidenzia, in proposito, che la sua attività si era risolta nel mettere a disposizione un conto soggettivamente schermato su cui «appoggiare» le gestioni che gli attori avevano sottoscritto con la predetta [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite del promotore Travisani; -il motivo è inammissibile; -deve osservarsi che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre perdedurre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. occorre allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); -orbene, la doglianza formulata con il motivo in esame non è rispettosa dei riferiti oneri contenutistici; - sotto altro profilo, il motivo si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie che, investendo un accertamento riservato al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede per violazione di legge; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.100, 115,116 e 216 cod. proc. civ. e 2697 e 2702 cod. civ., per aver la Corte di appello accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili ad AnnaRita Pari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e apposte sul documento rappresentativo del mandato fiduciario conferito alla banca e, conseguente mente , dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di tali soggetti senza che fosse stato dato ingresso all’istanza di verificazione chiesta dalla banca; -censura, in particolare, la decisione impugnata per aver dichiarato il difetto di interesse dell’appellante sulla statuizione per assenza del requisito della soccombenza benché tale interesse risedesse nell’evitare una seconda domanda dei predetti soggetti nei suoi confronti e nel dimostrare l ’elevat a competenza ed esperienza dell’investitore [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia nelle questioni finanziarie; -il motivo è infondato; - l a Corte territoriale ha disatteso il primo motivo di appello, con cui era aggredita la statuizione del Tribunale avente a oggetto la declaratoria di carenza di legittimazione ad agire degli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sostenendo che l’appellante non avevainteresse, poiché totalmente vincitrice in primo grado sul punto; - tale valutazio ne risulta corretta in quanto con tale statuizione il giudice di primo grado ha respinto la domanda formulata nei confronti della società, la quale, dunque, risulta priva di interesse all’impugnazione, difettando il requisito della soccombenza; -erronea è l’argomentazione della ricorrente secondo cui una siffatta statuizione avrebbe l’effetto di esporla a una possibile nuova domanda da parte di tali soggetti, in quanto la declaratoria di «carenza di legittimazione ad agire»pronunciata dal Tribunale va intesa nel senso di un rigetto della domanda per insussistenza del diritto fatto valere e, in quanto tale, è suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata se non ritualmente impugnata;-non concludente è, poi, l’assunto secondo cui una siffatta declaratoria impedirebbe di dimostrare che gli attori fossero investitori competenti ed esperti, trattandosi di una circostanza la cui dimostrazione non è impedita dalla dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire dei familiari dell’investitore [OSCURATO:PERSONA]; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione:dell’art. 1460 cod. civ. , per aver la sentenza impugnata omesso di riconoscere che in difetto di adempimento dell’attore [OSCURATO:PERSONA] banca non poteva essere tenuta all’adempimento della propria obbligazione; dell’art. 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione in riferimento alle politiche di gestione dell’investimento; degli artt. 1227, 1362 e 1460 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che dalle informative derivassero effetti obbligatori di versamento delle cedole indipendenti dai risultati di gestione e omesso di considerare la incidenza degli effetti dell’inadempimento dell’attore [OSCURATO:PERSONA] realizzato con il disinvestimento delle somme operato prima della scadenza dell’orizzonte temporale pattuito; degli artt. 1324 e 1362 e ss. cod. civ., per aver la sentenza impugnata qualificato gli ordini di disinvestimento quali ritiri di cedole; degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2733 cod. civ. per aver omesso di considerare quale confessione giudiziale resa in sede di interrogatorio formale l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di aver sottoscritto ordini di disinvestimento; degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e 1375 cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse in buona fede e la società convenuta in mala fede senza alcuna evidenza di tale assunto; -il motivo è inammissibile; - quanto a i profili sviluppati sul l’assunto che [OSCURATO:PERSONA] si sia reso inadempiente delle obbligazioni contrattualmente assunto ma tale circostanza non trova riscontro nella sentenza impugnata , la quale, anzi, sembra escludere qualsiasi inadempimento dell’investitore; - non rispetta, dunque, il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile dell’operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - la censura per ultrapetizione non appare sufficientemente illustrata e, in quanto tale, non consente di individuare con esattezza la statuizione che non sarebbe rispondente alladomanda formulata dagli attori; - quanto all’individuazione degli effetti obbligatori discendenti dal contratto dedotto in giudizio, alla qualificazione delle operazioni di versamento delle somme a beneficio dell’investitore in termine di riscossione delle cedolee alla sussistenza degli stati soggettivi di buona o mala fede, vengono in evidenza accertamenti riservati al giudice di merito e, in quanto tali, non sindacabili in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge; - in ordine alla mancata valutazione della confessione giudiziale che l’investitore avrebbe reso in sede di interrogatorio formale, si osserva che tale questione non risulta essere stata trattata nella sentenza di appello; - in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censure, sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere; - con il quarto motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione: degli artt. 1227, 1375 e 1460 cod. civ., nella parte in cui non ha tenuto conto degli indici di anomalia, del comportamento e degli effetti dell’inadempimento dell’investitore al fine di escludere o ridurre la responsabilità della banca; degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e 1282 e 1283 cod. civ., nella parte in cui si è pronunciata ultra petita e ha omesso di considerare i disinvestimenti operati dall’ investitore in sede di determinazione degli interessi e del danno; -il motivo è inammissibile; - la censura, infatti, muove da assunti – l’inadempimento dell’investitore, i disinvestimenti dallo stesso operato nel corso del rapporto – che la Corte di appello ha escluso, per cui difetta della necessaria concludenza; - con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 1418 e 1421 cod. civ. e 111 Cost., per motivazione assente o apparente in ordine alla domanda di nullità del mandato fiduciario e dei rapporti delle informative; -il motivo è inammissibile; - la questione non risulta essere stata trattata nella sentenza di appello e la ricorrente omette di allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, non assolvendo all’onere sulla stessa gravante; - può, comunque, osservarsi che l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale presuppone la validità del contratto, per la cui, in una siffatta situazione, la domanda di nullità eventualmente proposta deve ritenersi implicitamente respinta, in quanto incompatibile con la statuizione resa; -con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1228 e 1398 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’applicazione del principio dell’apparenza colposa in tema di rappresentanza; - sostiene, in proposito, che la Corte territoriale avrebbe confuso la modulistica della [OSCURATO:SOCIETA]. con quella della [OSCURATO:SOCIETA]., imputando alla prima quella della seconda e, conseguentemente, ritenuto colposi i comportamenti della prima, e omesso di individuare quali sarebbero le misure che il falso rappresentato avrebbe dovuto tenere per non ingenerare dubbi nell’investitore circa gli effettivi poteri rappresentativi del promotore Travisani; -il motivo è inammissibile; - lo stesso, infatti, investe accertamenti riservati al giudice di merito che, come rilevato in precedenza, sfuggono al sindacato di questa Corte per violazione di legge; - sotto altro aspetto, non si confronta con la sentenza impugnata , la quale, oltre a sottolineare la genericità delle contestazioni sollevate sul punto dall’appellante, ha affermato che «l’utilizzo di moduli intestati a [OSCURATO:SOCIETA]. ha indubbiamente ingenerato nell’investitore il convincimento che il rapporto fosse instaurato nei riguardi di quest’ultima e non dell’altra società di intermediazione con cui l’intermediario pure aveva rapporti…; a quel punto, l’investitore non poteva certo dubitare che il promotore finanziario, utilizzando tale modulistica, non avesse l’autorizzazione a concludere in nome e per conto della società in oggetto»;-tale statuizione non risulta utilmente aggredita; - con il settimo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 e 1365 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata «illegittimamente interpretato le Informative, senza tener conto dei documenti e dunque degli effetti anche sostitutivi dei più recenti rispetto agli anteriori»; -con l’ottavo motivo denuncia valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e1372 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la società appellante era parte del contratto dedotto in giudizio e da ciò fatto discendere che la stessa era titolare delle relative obbligazioni; - i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto entrambi si risolvono nella critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito– in particolare, il contenuto della Informative e la loro valenza contrattuale, nonché la titolarità in capo alla società appellante del rapporto contrattuale in oggetto –che è a lui riservata; - con il nono motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2935, 2943 e 2946 cod. civ. per aver la sentenza impugnata disatteso l’eccezione di prescrizione del diritto azionato individuando quale momento in cui l’investitore aveva acquisito consapevolezza della condotta illecita della società, rilevante ai fini della decorrenza del relativo termine, ilmese di settembre 2001 benché l’insussistenza di garanzie circa l’integrità del capitale, così come delle cedole, si era reso manifesto già dal rendiconto del settembre dell’anno precedente; -il motivo è inammissibile; - l'accertamento del giudice di merito circa la data in cui il danno è divenuto percepibile da parte dell’investitore danneggiato costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimitàper vizio di violazione di legge(cfr. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29859 ; Cass. 12 giugno 2023, n. 16631; Cass. 22 settembre 2017, n. 22059); - con decimo motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321e 1362 e ss. cod. civ. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ.,nella parte in cui ha ignorato gli effetti del mandato di gestione del 16 giugno 2000 in favore delle condizioni contenute nelle Informative del 7 luglio 200 1 con riferimento ai conferimenti per un totale di lire 900 mln. effettuati anteriormente a tale ultima data e ha confermato la condanna della società convenuta al risarcimento del danno da inflazione pur in assenza di una specifica domanda; -il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; - con riferimento al primo aspetto, la Corte territoriale ha affermato che «la scrittura del 2001 richiamava e sostituiva interamente il mandato di gestione del 2000, comportando quindi la sommatoria degli investimenti già effettuati con la medesima società di intermediazione e l’obbligo del rendimento del 10% annuo su un capitale minimo conferito di lire 1.000.000.000»; - la censura non si confronta con tale ratio decidendi per cui risulta priva della necessaria concludenza; - in ordine al riconoscimento del danno da inflazione in assenza di relativa domanda, si rammenta che l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (cfr., ex plurimis, Cass. 26 novembre 2024, n. 30439; Cass.19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948; Cass. 27 giugno 2016, n. 13225). - n e consegue che nella domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, in quanto componenteindispensabile del risarcimento , per cui il giudice di merito è tenuto ad attribuirlaanche se non espressamente richiesta senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione. (cfr. Cass. 4 novembre 2020, n. 24468; Cass. 17 settembre 2015, n. 18243; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19636); - infatti, la svalutazione monetaria, al pari degli interessi, non costituisceun autonomo diritto del creditore, ma svolge una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la sua attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria (cfr. Cass. 14 giugno 2023, n. 17004; Cass. 18 luglio 2011, n. 15709; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2007, n. 8520); - con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., in relazione al motivo di appello con cui era contestata la decisione del giudice di prime di considerare incompatibile il teste Travisano; -il motivo è inammissibile; - benché i l principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, primo comma, n. 6, c od . p roc . civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 –, è, tuttavia, necessario che il contenuto de i motiv i asseritamente non esaminato sia sufficientemente determinato in modo da renderli pienamente comprensibili e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello; - parte ricorrente non ha soddi sfatto un siffatto onere , omettendo di riferirne, sia pure in via sintetica, il contenuto e di indicare in modo puntuale in quale punto dell’atto di appello lo stesso è stato articolato; -si osserva, comunque, che i l giudizio sulla capacità a testimoniare è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità per violazione di legge (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1188; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1101; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526); - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,