CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di Cassino ha applicato a Persi- chini Mirko, su concorde richiesta delle parti, riconosciutegli le circostanze atte- nuanti generiche e applicata la diminuzione per la scelta del rito, la pena, condi- zionalmente sospesa, di anni due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 589bis, co. 1 e 8 cod. pen., perché, per colpa consistente in negligenza, impru- denza, imperizia, in particolare in violazione degli articoli 40 co. 3, 79 co. 2, in combinato disposto con l'ari. 237 co 1 reg. att. cod. strada, 140 co. 1, 141 co. 1, 2 e 3, 142 co. 1 e 143 cod. strada (che impongono il controllo del veicolo, l'ade- guamento della velocità, con rispetto dei relativi limiti, la tenuta del margine de- stro della carreggiata e la circolazione con pneumatici efficienti) nel percorrere, alla guida dell'autovettura BMW 520d tg. [OSCURATO:TARGA], la strada extraurbana S5V509 "[OSCURATO:PERSONA] ", con direzione di marcia [OSCURATO:PERSONA], giunto all'altezza del Km 32+ 000 circa, in territorio del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA], in un tratto curvilineo ad ampio raggio a sinistra con pendenza del 3/5 %, alla velocità di 118 Km/h (in presenza del limite di velocità di 90 km/h), nell'intento di ridurre l'alta velocità non adeguata al contesto, alle condizioni di pioggia in atto ed al pessimo stato di usura degli pneumatici del veicolo, frenava, innescando il moto di deriva verso l'esterno dell'asse posteriore, noto come effetto di "sovrasterzo" perdendo il controllo del veicolo, che invadeva la corsia opposta e collideva frontalmente con l'autovettura Hyundai ix35 Tucson, largata [OSCURATO:TARGA], che percorreva tale corsia, condotta da SPICA Alessandro e con a bordo TATANGELO Roberta, proiettandola all'indietro verso il bordo strada, dove sormontava parzialmente con la sezione posteriore il muro di contenimento in cemento, rimanendo in parte sospesa, così cagionando alla passeggera TATANGELO Roberta lesioni che ne causavano il de- cesso per "trauma cranico, toracico ed addominale con lesione presumibile di or- gani interni" e a SPICA Alessandro lesioni consistite in frattura pluriframmentaria tibia e perone gamba destra, frattura IX e X a sx" giudicate guaribili in giorni 30. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Fr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Con la sentenza il giudice del patteggiamento applicava all'imputato la so- spensione della patente di guida per quattro anni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Persichini, dedlucendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 222 co. 2bis cod. strada in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria, indi- viduata in quella massima di quattro anni senza tenere in alcun conto la riduzione prevista dall'art. 222 co.2bis che "impone la riduzione di un terzo nel caso di ap- plicazione della pena su richiesta delle parti" (così a pag. 4 del ricorso). Con un secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 218 cod. strada e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove è stata applicata la sospensione della patente nella sua durata massima. Si sottolinea che non vi sarebbe corrispondenza tra il quantum di pena con- cordata e ratificata, vicino al minimo, e la massima sanzione amministrativa ac- cessoria disposta dal giudice, che, essendo stata irrogata nel massimo, avrebbe necessitato di una più puntuale motivazione, con l'indicazione dei parametri di riferimento dell'art. 218 cod. strada. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensioen della patente di guida. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo con il conseguente annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata, riget- tandosi nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo primo motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto all'entità della riduzione, ai sensi dell'art. 222 co. 2 bis cod. strada, della disposta sospensione della patente di guida, mentre il ricorso va rigettato nel resto. 2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione ammini- strativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la du- rata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha rite- nuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622). 3. Orbene, nel caso in esame il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 cod. strada, norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice sarebbe stato tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (depositata il 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co- 2, quarto pe- riodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di con- danna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la so- spensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." La pronuncia della Corte costituzionale di cui si è appena detto ha dato, allora, al giudice del patteggiamento, in casi come quello che ci occupa, la possibilità di valutare se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida. Ed è proprio quanto è stato fatto, nel caso che ci occupa, in cui ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata, te- nuto conto del massimo possibile di quattro anni, nel suo massimo "tenuto conto della gravità dei danni apportati e della gravità e molteplicità delle violazioni del codice della strada". 4. Ebbene, il secondo profilo di doglianza è infondato, in quanto questa Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato - e va qui ribadito- che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida, m luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" eio alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, e dunque in situazioni come quella in esame, il riferi- mento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richie- sto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.). Peraltro, come visto, il giudice del patteggiamento ha specificamente indicato nella gravità dei danni apportati e nella gravità e molteplicità delle violazioni del codice della strada gli elementi che l'hanno indotto a quantificare nel massimo la sanzione amministrativa accessoria disposta. E costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimo- strata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 5 cod. pen. (cfr. Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959). Diversamente da quanto opina il ricorrente questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito) che, proprio perché la determinazione della durata della sospen- sione della patente deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella ammi- nistrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). 5. Fondato, invece, è il primo motivo di ricorso. L'originario testo dell'art.222, co. 2, cod. strada prevedeva, infatti, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno. La legge 21 febbraio 2006, n.102 ha modificato la durata della sanzione ac- cessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quat- tro anni. Tale legge ha anche introdotto, all'art.222, il comma 2-bis, secondo cui: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale". Orbene, il testo normativo, laddove si legge "è diminuita", appare chiaro nell'indicare l'obbligatorietà di tale riduzione, la cui quantificazione ("fino a un terzo") è affidata, invece, alla discrezionalità del giudice, soprattutto in casi come quello in esame in cui alla sospensione della patente si perviene in via gradata, in luogo della più afflittiva sanzione, originariamente prevista come obbligatoria ed evidentemente non riducibile, della revoca della patente. Si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale che implica la valutazione dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagio- nare), proprio del giudice di merito, cui, pertanto, va rinviata la decisione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata quanto all'entità della riduzione, ai sensi dell'art. 222 comma 2 bis cod. strada, della disposta sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale