CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 33141/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2266/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Valiante - Relatore - R.G.N. 15595/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/03/2025 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva e in regime di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione ad uscire dall’abitazione, in alcune ore della giornata, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33141/2025 Roma, lì, 07/10/2025 2. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in due motivi violazione di legge e vizio della motivazione. 3. Nelle more di questo giudizio di legittimità, il menzionato difensore ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del proposto ricorso, avendo [OSCURATO:PERSONA] ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La segnalazione difensiva conduce effettivamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il condannato, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, non soggiace più alla regolamentazione limitativa della libertà personale già incisa dal provvedimento impugnato. 2. Tale declaratoria non comporta (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 01/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]