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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05241/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/10/2020 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 650 cod. pen., così riqualificata la violazione dell'art. 6, comma 6,

I. n. 401 del 1989, per aver contravvenuto al divieto di accedere e/o di stazionare, tra l'altro, in piazzale [OSCURATO:PERSONA], per sei mesi, contenuto nel daspo del Questore di Palermo del 28 agosto 2017, notificatogli il 12 settembre 2017.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge perché gli era stato contestato un daspo urbano ed era stato condannato per violazione dell'ordine dell'autorità.

Con il secondo deduce il vizio di motivazione perché l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integrava piuttosto l'illecito amministrativo dell'art. 7, comma 15-bis, codice della strada.

Con il terzo lamenta il diniego delle generiche.

Nelle note ribadisce le sue difese e contesta il daspo richiamando la revoca della misura della sorveglianza speciale a causa dell'originaria mancanza di condizione legittimante l'adozione della misura come da decreto del 18 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l'imputato aveva reiteratamente violato gli ordini del Questore di Palermo di cui al daspo urbano punito dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, conv. con I. n. 48 del 2017, daspo che non risulta impugnato dall'interessato.

Il fatto risulta consumato il 9 dicembre 2018 e il Giudice ha ritenuto che, all'epoca della commissione del reato, non fosse ancora entrata in vigore la modifica del comma 3 dell'art. 10 che prevedeva come sanzione la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno.

Per questo motivo, ha applicato la pena di euro 150 di ammenda, ravvisando la violazione dell'art. 650 cod. pen., stante l'inosservanza dell'ordine dell'autorità amministrativa.

E' pacifico che lo stesso provvedimento del Questore recava l'espresso avvertimento al destinatario che eventuali contravvenzioni al divieto sarebbero state perseguite ai sensi dell'art.650 cod. pen., salvo che il fatto non avesse costituito più grave reato.

Tale era del resto la norma suppletiva che in origine si applicava mancando la sanzione specifica del daspo urbano.

In realtà, la prescrizione della sanzione per il daspo urbano era stata disposta in sede di conversione del d.l. n. 113 del 2018 da parte della

I. 10 dicembre 2018 n. 132 ed entrata in vigore il successivo 4 dicembre, per cui la decisione del Giudice, sebbene non corretta nell'individuazione della norma violata, è certamente più favorevole al reo e quindi intangibile.

Secondo la difesa, al caso concreto avrebbero dovuto essere applicati gli art. 7 e 15-bis del codice della strada che puniscono la condotta del parcheggiatore abusivo.

Qui, però, come puntualmente evidenziato dal Giudice, non è in discussione l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggio, ma la violazione dell'ordine del Questore, nel cui merito non è possibile entrare in questa sede, non i/G6-1 essendo il daspo oggetto d'impugnazione, donde anche l'irrilevanza della t sopravvenuta revoca della sorveglianza speciale che era stata il presupposto della sua emissione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/10/2020 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 650 cod. pen., così riqualificata la violazione dell'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989, per aver contravvenuto al divieto di accedere e/o di stazionare, tra l'altro, in piazzale [OSCURATO:PERSONA], per sei mesi, contenuto nel daspo del Questore di Palermo del 28 agosto 2017, notificatogli il 12 settembre 2017. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché gli era stato contestato un daspo urbano ed era stato condannato per violazione dell'ordine dell'autorità. Con il secondo deduce il vizio di motivazione perché l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integrava piuttosto l'illecito amministrativo dell'art. 7, comma 15-bis, codice della strada. Con il terzo lamenta il diniego delle generiche. Nelle note ribadisce le sue difese e contesta il daspo richiamando la revoca della misura della sorveglianza speciale a causa dell'originaria mancanza di condizione legittimante l'adozione della misura come da decreto del 18 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l'imputato aveva reiteratamente violato gli ordini del Questore di Palermo di cui al daspo urbano punito dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, conv. con I. n. 48 del 2017, daspo che non risulta impugnato dall'interessato. Il fatto risulta consumato il 9 dicembre 2018 e il Giudice ha ritenuto che, all'epoca della commissione del reato, non fosse ancora entrata in vigore la modifica del comma 3 dell'art. 10 che prevedeva come sanzione la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno. Per questo motivo, ha applicato la pena di euro 150 di ammenda, ravvisando la violazione dell'art. 650 cod. pen., stante l'inosservanza dell'ordine dell'autorità amministrativa. E' pacifico che lo stesso provvedimento del Questore recava l'espresso avvertimento al destinatario che eventuali contravvenzioni al divieto sarebbero state perseguite ai sensi dell'art.650 cod. pen., salvo che il fatto non avesse costituito più grave reato. Tale era del resto la norma suppletiva che in origine si applicava mancando la sanzione specifica del daspo urbano. In realtà, la prescrizione della sanzione per il daspo urbano era stata disposta in sede di conversione del d.l. n. 113 del 2018 da parte della I. 10 dicembre 2018 n. 132 ed entrata in vigore il successivo 4 dicembre, per cui la decisione del Giudice, sebbene non corretta nell'individuazione della norma violata, è certamente più favorevole al reo e quindi intangibile. Secondo la difesa, al caso concreto avrebbero dovuto essere applicati gli art. 7 e 15-bis del codice della strada che puniscono la condotta del parcheggiatore abusivo. Qui, però, come puntualmente evidenziato dal Giudice, non è in discussione l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggio, ma la violazione dell'ordine del Questore, nel cui merito non è possibile entrare in questa sede, non i/G6-1 essendo il daspo oggetto d'impugnazione, donde anche l'irrilevanza della t sopravvenuta revoca della sorveglianza speciale che era stata il presupposto della sua emissione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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