CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 13296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 19.7.2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 618,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. Rileva che la pena per il reato contestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 bis cod.pen. ed operata la riduzione per le generiche non poteva comunque essere inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa. 2.11 Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é fondato. Ed invero la cornice edittale cui fare riferimento é quella prevista dall'art. 624 bis, comma 3 cod.pen. di anni da quattro a dieci di reclusione e della multa da Euro 927 ad Euro 2000, sicché operando sulla stessa la riduzione prevista per le circostanze attenuanti generiche la pena non poteva comunque essere inferiore ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari. «C CC Così deciso il 9.3.2023 W '4""'", [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente