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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13809/2026

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ata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alcontroricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia – sezione staccata di Catania n. 3726/15/2020, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- La CTP di Catania accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Femars.p.a. (trasformatasi in seguito nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi fallita),esercente l’attività di “spedizionieri e agenzie di operazioni doganali”avverso distinti avvisi di accertamento, in relazione agli annid’imposta 2009, 2010 e 2011, per mancato assoggettamento ad IVAdi alcune fatture emesse dalla contribuente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita con atto notarile del 15.10.2008 perscissione parziale dalla [OSCURATO:SOCIETA].) per riaddebito di costi (afferentiprincipalmente la locazione, il funzionamento e la gestione diaeromobili) fatturati, anche dopo la scissione, alla contribuente dafornitori nazionali ed internazionali, in quanto titolare effettiva deicontratti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia – sezione staccata di Catania accoglievaparzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,osservando, per quanto qui rileva, che:- l’art. 15, comma 1, punto 3, del d.P.R. 633/72 prevede unafattispecie di riaddebito che, non avendo natura di vera e propriacontroprestazione per la cessione del bene o la prestazione delservizio, non concorre a formare la base imponibile;- si tratta delle cd. anticipazioni effettuate in nome e per conto dellacontroparte che trovano applicazione nelle ipotesi in cui esista unmandato con rappresentanza tra le parti, che deve essere provato dalcontribuente;- le spese anticipate devono risultare inoltre regolarmentedocumentate, dovendo essere emesso un apposito documento diaddebito intestato al soggetto mandante, titolare della spesa, ancheagli effetti dell’IVA, qualora ne ricorrano i presupposti;Numero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- il riaddebito delle spese costituisce in tal caso una partita di giroche, non avendo natura di corrispettivo, viene escluso dal computodella base imponibile e non risulta soggetto ad imposta;- nel caso in esame, in cui i pagamenti addebitati erano statieffettuati in nome proprio della contribuente appellata, ma perprestazioni in favore della società collegata, non risultava applicabileil regime di non imponibilità di cui al cit. art. 15, comma 1, n. 3), chepostula l’esistenza di un rapporto sottostante che abiliti il cedente o ilprestatore ad effettuare l’esborso di dette spese in nome dellacontroparte;- i riaddebiti di spese sostenute solo “per conto” di altri soggettirientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto il servizio, afronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quelloricevuto dal mandatario;- secondo l’Ufficio appellante le fatture in questione sarebberosoggette ad IVA, in quanto riguardavano un rapporto di mandatosenza rappresentanza;- tuttavia, in considerazione della situazione particolare che si eravenuta a creare tra le due società, in cui, nonostante la scissione, glioriginari fornitori continuavano a fare affidamento solo sulla societàscissa, si doveva ritenere applicabile l’art. 15, comma 1, n. 3) deld.P.R. 633 del 1972;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi;- la società contribuente resisteva con controricorso.- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con lequali ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del giudizio diappello e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 43,comma 3, L.F. e 40 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’eventointerruttivo della dichiarazione di fallimento della societàcontribuente, intervenuta in data 21.09.2018, in pendenza delgiudizio tributario di appello, espressamente rappresentatadall’Ufficio, e per avere deciso la controversia nel merito, nellacontumacia della curatela;- il motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che, qualorala società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio dimerito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta lanullità relativa degli atti successivi che, tuttavia, va fatta valere dallaparte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare (explurimis, Cass. Sez.

U. n. 12154 del 2021; Cass. n. 9649 del 2025)che, nella specie, sebbene costituitasi con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],depositato presso la segreteria della CTR in data 13.03.2019 (v. p. 5del controricorso) non l’ha dedotta;- con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, perviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1,comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., per averela CTR motivato in modo apparente, perplesso, obiettivamenteincomprensibile, oltre che intrinsecamente e irriducibilmentecontraddittorio, in quanto ha in un primo momento sostenuto lalegittimità degli avvisi di accertamento impugnati ("nella specie, dovei pagamenti riaddebitati sono stati fatti in nome proprio dalla odiernaappellata, seppure per prestazioni in favore della società collegata,non sembra applicabile, a prima vista, il regime di esclusioneNumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026contemplato dal punto 3 dell'art. 15 citato, giacché tale previsioneriguarda unicamente i riaddebiti di spese sostenute in nome e perconto di altri e non anche quelle effettuate solo ''per conto" di altrisoggetti.

La norma, sotto tale profilo, prevedendo che le somme sianostate anticipate non solo per conto ma anche in nome dellacontroparte cui sono successivamente addebitate, postulaevidentemente la prova della esistenza di un rapporto sottostante cheabiliti il cedente o il prestatore ad effettuare l'esborso di dette spesein nome della controparte.

Invece, i riaddebiti di spese sostenute solo"per conto" di altri soggetti rientrano nell'ambito di applicazionedell'Iva; il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dellostesso tipo di quello ricevuto dal mandatario.

L’Ufficio appellantesostiene, non senza ragione, quindi, che le fatture in questioneriguarderebbero, sostanzialmente, un rapporto di mandato senzarappresentanza e, quindi, sarebbero state soggette ad IVA");successivamente, invece, ha affermato che: "Tuttavia, inconsiderazione della particolare situazione venutasi a creare tra ledue società, dove, nonostante la scissione, gli originari fornitoricontinuano a fare affidamento solo sulla società scissa, si ritienepossa ipotizzarsi quanto previsto all'art. 15, comma 1, punto 3, delD.P.R. 633172, con conseguente esclusione dal computo della baseimponibile", effettuando, così, un revirement improvviso, del tuttoinconciliabile ed incoerente rispetto a quanto fino a quel momentosostenuto, ma soprattutto fondato su un'argomentazione scarna einadeguata, incentrata sull’affidamento degli "originari fornitori", darisultare obiettivamente incomprensibile e perplessa, essendoincentrata su argomentazioni espresse in maniera fortementedubitativa;- il motivo è infondato;Numero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- come ha più volte affermato questa Corte, “la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

Un., n.22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmiinvalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arrestogiurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla sua correttezza omeno, spiega le ragioni della ritenuta non imponibilità ai fini IVA dellefatture contestate, essendo distinguibili le parti in cui riporta le tesidell’Ufficio da quelle in cui esprime le proprie conclusioni, dovendosiritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per dettaparte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimocostituzionale" (cfr. Sez.

Un. n. 8053 del 2014);- con il terzo motivo deduce, in via subordinata, la violazione e/ofalsa applicazione degli artt.3, 13, comma 2, lett. b), 15, comma 1, n.3, del d.P.R. n. 633 del 1972, 1705 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che leprestazioni oggetto delle fatture contestate non fossero assoggettabiliad IVA, sebbene avesse escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agitoanche in rappresentanza, cioè in nome della [OSCURATO:PERSONA].r.l., essendo irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 15, comma1, n. 3) cit. (che postula la sussistenza di un mandato conrappresentanza e l’intestazione direttamente al committente delladocumentazione relativa alle spese anticipate), la circostanza che glioriginari fornitori della Femar avessero continuato a fare affidamentoNumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026su quest’ultima; rileva che il mandato senza rappresentanza èregolato dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del1972, che considera prestazioni di servizi da assoggettare ad IVAanche il successivo riaddebito del costo dal mandatario al mandante;precisa che il rapporto tra la Femar e la [OSCURATO:PERSONA] erainquadrabile nell’ambito del mandato senza rappresentanza, inquanto il mandatario (la Femar) aveva agito in nome proprio, sullabase di documenti intestati a se stesso e in assenza di contrattosottoscritto con il mandante ([OSCURATO:PERSONA]);- il motivo è infondato, anche se sul punto va corretta la motivazionedella sentenza ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.;- questa Corte, proprio con riferimento al caso in esame, in relazionealla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si è già pronunciata(Cass. n. 1198 del 2022), affrontando la questione del rimborso delleanticipazioni versate dalla società scissa a titolo di corrispettivo delleprestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza dirapporti contrattuali trasferiti a quest’ultima, in quanto parte delpatrimonio assegnato, per effetto della scissione parziale;- secondo la richiamata pronuncia, che il collegio condivide, in temadi IVA, la società scissa, nel caso di rivalsa per le anticipazioni versatea titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla societàbeneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti aquest'ultima per effetto di scissione parziale, non si configura qualemandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, con laconseguenza che va esclusa l'applicabilità dell'art. 3, comma 3, ultimoperiodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la responsabilitàsolidale della società scissa deriva da una forma particolare di accollo"ex lege" che, quale effetto legale della scissione, non richiede unaspecifica pattuizione tra le parti, fruendo, quindi, il rimborso delleNumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026suddette anticipazioni del regime previsto dall'art. 15, comma 1, n. 3,del d.P.R. n. 633 del 1972;- in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 13.800,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alcontroricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia – sezione staccata di Catania n. 3726/15/2020, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- La CTP di Catania accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Femars.p.a. (trasformatasi in seguito nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi fallita),esercente l’attività di “spedizionieri e agenzie di operazioni doganali”avverso distinti avvisi di accertamento, in relazione agli annid’imposta 2009, 2010 e 2011, per mancato assoggettamento ad IVAdi alcune fatture emesse dalla contribuente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita con atto notarile del 15.10.2008 perscissione parziale dalla [OSCURATO:SOCIETA].) per riaddebito di costi (afferentiprincipalmente la locazione, il funzionamento e la gestione diaeromobili) fatturati, anche dopo la scissione, alla contribuente dafornitori nazionali ed internazionali, in quanto titolare effettiva deicontratti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia – sezione staccata di Catania accoglievaparzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,osservando, per quanto qui rileva, che:- l’art. 15, comma 1, punto 3, del d.P.R. 633/72 prevede unafattispecie di riaddebito che, non avendo natura di vera e propriacontroprestazione per la cessione del bene o la prestazione delservizio, non concorre a formare la base imponibile;- si tratta delle cd. anticipazioni effettuate in nome e per conto dellacontroparte che trovano applicazione nelle ipotesi in cui esista unmandato con rappresentanza tra le parti, che deve essere provato dalcontribuente;- le spese anticipate devono risultare inoltre regolarmentedocumentate, dovendo essere emesso un apposito documento diaddebito intestato al soggetto mandante, titolare della spesa, ancheagli effetti dell’IVA, qualora ne ricorrano i presupposti;Numero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- il riaddebito delle spese costituisce in tal caso una partita di giroche, non avendo natura di corrispettivo, viene escluso dal computodella base imponibile e non risulta soggetto ad imposta;- nel caso in esame, in cui i pagamenti addebitati erano statieffettuati in nome proprio della contribuente appellata, ma perprestazioni in favore della società collegata, non risultava applicabileil regime di non imponibilità di cui al cit. art. 15, comma 1, n. 3), chepostula l’esistenza di un rapporto sottostante che abiliti il cedente o ilprestatore ad effettuare l’esborso di dette spese in nome dellacontroparte;- i riaddebiti di spese sostenute solo “per conto” di altri soggettirientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto il servizio, afronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quelloricevuto dal mandatario;- secondo l’Ufficio appellante le fatture in questione sarebberosoggette ad IVA, in quanto riguardavano un rapporto di mandatosenza rappresentanza;- tuttavia, in considerazione della situazione particolare che si eravenuta a creare tra le due società, in cui, nonostante la scissione, glioriginari fornitori continuavano a fare affidamento solo sulla societàscissa, si doveva ritenere applicabile l’art. 15, comma 1, n. 3) deld.P.R. 633 del 1972;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi;- la società contribuente resisteva con controricorso.- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con lequali ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del giudizio diappello e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 43,comma 3, L.F. e 40 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’eventointerruttivo della dichiarazione di fallimento della societàcontribuente, intervenuta in data 21.09.2018, in pendenza delgiudizio tributario di appello, espressamente rappresentatadall’Ufficio, e per avere deciso la controversia nel merito, nellacontumacia della curatela;- il motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che, qualorala società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio dimerito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta lanullità relativa degli atti successivi che, tuttavia, va fatta valere dallaparte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare (explurimis, Cass. Sez. U. n. 12154 del 2021; Cass. n. 9649 del 2025)che, nella specie, sebbene costituitasi con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],depositato presso la segreteria della CTR in data 13.03.2019 (v. p. 5del controricorso) non l’ha dedotta;- con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, perviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1,comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., per averela CTR motivato in modo apparente, perplesso, obiettivamenteincomprensibile, oltre che intrinsecamente e irriducibilmentecontraddittorio, in quanto ha in un primo momento sostenuto lalegittimità degli avvisi di accertamento impugnati ("nella specie, dovei pagamenti riaddebitati sono stati fatti in nome proprio dalla odiernaappellata, seppure per prestazioni in favore della società collegata,non sembra applicabile, a prima vista, il regime di esclusioneNumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026contemplato dal punto 3 dell'art. 15 citato, giacché tale previsioneriguarda unicamente i riaddebiti di spese sostenute in nome e perconto di altri e non anche quelle effettuate solo ''per conto" di altrisoggetti. La norma, sotto tale profilo, prevedendo che le somme sianostate anticipate non solo per conto ma anche in nome dellacontroparte cui sono successivamente addebitate, postulaevidentemente la prova della esistenza di un rapporto sottostante cheabiliti il cedente o il prestatore ad effettuare l'esborso di dette spesein nome della controparte. Invece, i riaddebiti di spese sostenute solo"per conto" di altri soggetti rientrano nell'ambito di applicazionedell'Iva; il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dellostesso tipo di quello ricevuto dal mandatario. L’Ufficio appellantesostiene, non senza ragione, quindi, che le fatture in questioneriguarderebbero, sostanzialmente, un rapporto di mandato senzarappresentanza e, quindi, sarebbero state soggette ad IVA");successivamente, invece, ha affermato che: "Tuttavia, inconsiderazione della particolare situazione venutasi a creare tra ledue società, dove, nonostante la scissione, gli originari fornitoricontinuano a fare affidamento solo sulla società scissa, si ritienepossa ipotizzarsi quanto previsto all'art. 15, comma 1, punto 3, delD.P.R. 633172, con conseguente esclusione dal computo della baseimponibile", effettuando, così, un revirement improvviso, del tuttoinconciliabile ed incoerente rispetto a quanto fino a quel momentosostenuto, ma soprattutto fondato su un'argomentazione scarna einadeguata, incentrata sull’affidamento degli "originari fornitori", darisultare obiettivamente incomprensibile e perplessa, essendoincentrata su argomentazioni espresse in maniera fortementedubitativa;- il motivo è infondato;Numero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026- come ha più volte affermato questa Corte, “la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. Un., n.22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmiinvalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arrestogiurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla sua correttezza omeno, spiega le ragioni della ritenuta non imponibilità ai fini IVA dellefatture contestate, essendo distinguibili le parti in cui riporta le tesidell’Ufficio da quelle in cui esprime le proprie conclusioni, dovendosiritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per dettaparte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimocostituzionale" (cfr. Sez. Un. n. 8053 del 2014);- con il terzo motivo deduce, in via subordinata, la violazione e/ofalsa applicazione degli artt.3, 13, comma 2, lett. b), 15, comma 1, n.3, del d.P.R. n. 633 del 1972, 1705 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che leprestazioni oggetto delle fatture contestate non fossero assoggettabiliad IVA, sebbene avesse escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agitoanche in rappresentanza, cioè in nome della [OSCURATO:PERSONA].r.l., essendo irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 15, comma1, n. 3) cit. (che postula la sussistenza di un mandato conrappresentanza e l’intestazione direttamente al committente delladocumentazione relativa alle spese anticipate), la circostanza che glioriginari fornitori della Femar avessero continuato a fare affidamentoNumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026su quest’ultima; rileva che il mandato senza rappresentanza èregolato dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del1972, che considera prestazioni di servizi da assoggettare ad IVAanche il successivo riaddebito del costo dal mandatario al mandante;precisa che il rapporto tra la Femar e la [OSCURATO:PERSONA] erainquadrabile nell’ambito del mandato senza rappresentanza, inquanto il mandatario (la Femar) aveva agito in nome proprio, sullabase di documenti intestati a se stesso e in assenza di contrattosottoscritto con il mandante ([OSCURATO:PERSONA]);- il motivo è infondato, anche se sul punto va corretta la motivazionedella sentenza ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.;- questa Corte, proprio con riferimento al caso in esame, in relazionealla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si è già pronunciata(Cass. n. 1198 del 2022), affrontando la questione del rimborso delleanticipazioni versate dalla società scissa a titolo di corrispettivo delleprestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza dirapporti contrattuali trasferiti a quest’ultima, in quanto parte delpatrimonio assegnato, per effetto della scissione parziale;- secondo la richiamata pronuncia, che il collegio condivide, in temadi IVA, la società scissa, nel caso di rivalsa per le anticipazioni versatea titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla societàbeneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti aquest'ultima per effetto di scissione parziale, non si configura qualemandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, con laconseguenza che va esclusa l'applicabilità dell'art. 3, comma 3, ultimoperiodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la responsabilitàsolidale della società scissa deriva da una forma particolare di accollo"ex lege" che, quale effetto legale della scissione, non richiede unaspecifica pattuizione tra le parti, fruendo, quindi, il rimborso delleNumero registro generale 4338/2021Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 13809/2026Data pubblicazione 12/05/2026suddette anticipazioni del regime previsto dall'art. 15, comma 1, n. 3,del d.P.R. n. 633 del 1972;- in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 13.800,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
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