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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07341/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1974 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 27 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere già applicata al predetto il 24 giugno 2022.

Il tribunale nel respingere l'appello ha osservato che il decorso del tempo dall'esecuzione della misura cautelare non assume in sé specifico rilievo in relazione alle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza in ordine ai termini massimi di custodia cautelare, e che non ricorrono elementi di novità idonei a scalfire il giudicato cautelare. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché nel respingere l'appello cautelare il tribunale del riesame non ha considerato il decorso del tempo inteso come necessaria valutazione dell'attualità e della concretezza dell'esigenza cautelare e dell'applicabilità ella misura cautelare limitandosi ad osservare che la misura del presofferto pari ad un anno e due mesi all'epoca della istanza a fronte di una condanna d anni quattro e mesi 8 di reclusione non risulttlproporzionale alla pena inflitta.

Il tribunale non doveva valutare la proporzionalità della misura cautelare, ma gli elementi a propria disposizione per verificare l'attualità della misura.

Inoltre il tribunale non ha formulato alcuna motivazione e ha omesso ogni valutazione in ordine alla possibile applicazione della misura alternativa degli arresti donniciliari.

Il ricorrente rileva che l'imputato ha soltanto due precedenti per reati di truffa e si duole che il tribunale non ha considerato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato per affievolimento delle esigenze cautelari, dopo l'esame del perito che ha messo in dubbio la presenza dello stesso al momento del reato. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Cc. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 273139 - 01) Il tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, e ha osservato che la misura non è stata applicata per un periodo particolarmente lungo e che non ricorrono elementi di novità, senza aver fatto alcun riferimento alla entità della pena inflitta in primo grado.

Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, limitandosi a ribadire il contenuto delle doglianze sollevate con l'atto di appello e formulando una censura in ordine alla proporzionalità della misura preso offerta rispetto alla pena inflitta che non è stata oggetto di valutazione da parte del tribunale.

Deve peraltro convenirsi con il tribunale che il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato non integra un elemento di novità idoneo a scalfire il giudicato cautelare sotto il profilo delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.

Tanto premesso, il tribunale ha valorizzato il contributo fondamentale dato dall'imputato alla realizzazione della rapina per desumerne la conferma della sua pericolosità, ai fini della persistenza delle esigenze cautelari già ravvisate.

Su questo aspetto della motivazione il ricorrente nulla ha dedotto, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 4.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp att cod. proc.pen.

PEN. [OSCURATO:PERSONA] Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Fri,e Borsellino kro [OSCURATO:PERSONA]Agostini i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1974 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 27 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere già applicata al predetto il 24 giugno 2022. Il tribunale nel respingere l'appello ha osservato che il decorso del tempo dall'esecuzione della misura cautelare non assume in sé specifico rilievo in relazione alle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza in ordine ai termini massimi di custodia cautelare, e che non ricorrono elementi di novità idonei a scalfire il giudicato cautelare. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché nel respingere l'appello cautelare il tribunale del riesame non ha considerato il decorso del tempo inteso come necessaria valutazione dell'attualità e della concretezza dell'esigenza cautelare e dell'applicabilità ella misura cautelare limitandosi ad osservare che la misura del presofferto pari ad un anno e due mesi all'epoca della istanza a fronte di una condanna d anni quattro e mesi 8 di reclusione non risulttlproporzionale alla pena inflitta. Il tribunale non doveva valutare la proporzionalità della misura cautelare, ma gli elementi a propria disposizione per verificare l'attualità della misura. Inoltre il tribunale non ha formulato alcuna motivazione e ha omesso ogni valutazione in ordine alla possibile applicazione della misura alternativa degli arresti donniciliari. Il ricorrente rileva che l'imputato ha soltanto due precedenti per reati di truffa e si duole che il tribunale non ha considerato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato per affievolimento delle esigenze cautelari, dopo l'esame del perito che ha messo in dubbio la presenza dello stesso al momento del reato. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Cc. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 273139 - 01) Il tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, e ha osservato che la misura non è stata applicata per un periodo particolarmente lungo e che non ricorrono elementi di novità, senza aver fatto alcun riferimento alla entità della pena inflitta in primo grado. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, limitandosi a ribadire il contenuto delle doglianze sollevate con l'atto di appello e formulando una censura in ordine alla proporzionalità della misura preso offerta rispetto alla pena inflitta che non è stata oggetto di valutazione da parte del tribunale. Deve peraltro convenirsi con il tribunale che il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato non integra un elemento di novità idoneo a scalfire il giudicato cautelare sotto il profilo delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato. Tanto premesso, il tribunale ha valorizzato il contributo fondamentale dato dall'imputato alla realizzazione della rapina per desumerne la conferma della sua pericolosità, ai fini della persistenza delle esigenze cautelari già ravvisate. Su questo aspetto della motivazione il ricorrente nulla ha dedotto, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 4.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp att cod. proc.pen. PEN. [OSCURATO:PERSONA] Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Fri,e Borsellino kro [OSCURATO:PERSONA]Agostini i
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