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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39520/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità ed alla mancata riqualificazione nella ipotesi lieve è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appelloche ha valorizzato la complessiva condotta del ricorrente e lo specifico posto in cui è stato rinvenuto lo stupefacente all'interno dell'auto per fondare, dieare;zato, il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente del peso di circa due chilogrammi, elemento ritenuto determinante per confutare la richiesta riqualificazione nella ipotesi lieve; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello fondato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla 'assenza di resipiscenza e di elementi positivi da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità ed alla mancata riqualificazione nella ipotesi lieve è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appelloche ha valorizzato la complessiva condotta del ricorrente e lo specifico posto in cui è stato rinvenuto lo stupefacente all'interno dell'auto per fondare, dieare;zato, il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente del peso di circa due chilogrammi, elemento ritenuto determinante per confutare la richiesta riqualificazione nella ipotesi lieve; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello fondato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla 'assenza di resipiscenza e di elementi positivi da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0
Sentenza Cassazione n. 39520/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris