CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lece - quale giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati tra loro già unificati, con provvedimento del Giudice per le indagini p elirn nari del Tribunale di Lecce del 06/11/2001, di cui alle seguenti sentenze: - sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di L mce del 25/11/1999, passata in giudicato il 30/01/2001, per i reati di cui agli 2rtt. 416- bis, 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e 629 cod. pen., cOmim ssi nelle province di Brindisi e di Taranto fino al 08/03/1999; - sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taianto del 17/04/2000, passata in giudicato il 18/01/2001, per i reati di cu agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pén., c)mmessi in Manduria il 16/01/1999; e i reati, parimenti tra loro già unificati, con provvedimento della COrte i appello di Lecce del 08/06/2022, di cui alle seguenti sentenze: - sentenza della Corte di appello di Lecce del 10/11/2014, passata in gi idicato il 06/04/2016, per i reati ex art. 416-bis cod. pen. (commesso in Manduria in permanenza), ex art. 629 (commesso in Manduria fino a luglio 200) Ed ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso in Manduria nel mese di nnarZo 2010); - sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Tal anto del 06/06/2011, passata in giudicato il 19/12/2012, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Manduria il 22/05/2010. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ex art. 606, connma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 81 cod. pen., carenza di motivazione, manifesta il ogicità e contraddittorietà della stessa, nonché travisamento della prova. Contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata ordinanzn, Tondo aveva già - allorquando aderì all'associazione mafiosa capeggiatà da Cinieri - programmato il successivo ingresso nell'associazione capeggiata da Strar ieri; tale organizzazione, come dimostrato da sentenza passata in giudicato, all'e )oca non era affatto inesistente, come invece ritenuto dalla Corte di appello. errato, quindi, negare la riunione in continuazione fra i fatti sopra esposti, con:iderando l'adesione di Tondo alla prima associazione, che viene temporalmente collocata alla fine degli anni novanta, laddove l'ingresso del condannato nella seconda organizzazione viene collocato circa dieci anni dopo. L'associazione capE Alata da [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era contestata senza indicazione lel nomento iniziale. Le associazioni rispettivamente capeggiate da [OSCURATO:PERSONA] ri e da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avevano ad oggetto la commissionè di reati di omogenea natura; e nemmeno è determinante, infine, il dato della fferente composizione soggettiva dei due gruppi criminali, in base al crite -io della "continuità con allargamento". 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, laddove risulti riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a più sodalizi Timinosi, può essere ritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotsi as5ociative, ma esclusivamente a seguito di una specifica indagine, in ordine alla na:ura delle diverse associazioni, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità temporale, lei p .ogrammi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che conCorre alla loro formazione. Non è infatti sufficiente, all'uopo, il compimento di . na mera valutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordine all'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. Norn:stante la contiguità geografica e cronologica delle diverse condotte associati vo - finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità - le modalità concrete dii consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita is)irate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all'attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, si vedano Sez. 4 n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, rv. 268786 e Sez. 6, n. 6851 del 09 ,02/2016, Malorgio, rv. 266106). Non è sufficiente, dunque, il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine Sulla -natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua succesisiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una p uralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 9, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, rv. 271569).È stato inoltre chiarito, in tema di associazione per delinquère d stampo mafioso, che il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non dete .mina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al so alizid, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami t a gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in per lenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne far no venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione de forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], rv. 269121); nvero, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continwto viene meno per fatti imprevedibili, come la detenzione o la condanna, non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determii iati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono iccettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuaz one non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come iuello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregi-esso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, rv. 25164). 3. Tanto premesso ai fini dell'inquadramento dei principi di diritto da applicare, si rileva come l'ordinanza impugnata abbia disatteso I invocato riconoscimento della continuazione, fra i due gruppi di sentenze richiamai: in parte narrativa, sulla base di una variegata serie di considerazioni, così sihteti a) l'enorme iato temporale, pari a oltre dieci anni, esistente tra il fatto as wciativo di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Le :ce (fatti risalenti ai primi mesi dell'anno 1999) ed il fatto associativo giudicai: ) con la sentenza della Corte di appello di Lecce (condotta dipanatasi fino al 2011: ); b) la differente composizione soggettiva dei due sodalizi, tale da non au :orizzare la conclusione che possano essere l'una la prosecuzione dell'altra; c) la mancanza di collegamenti fra le diverse compagini. 3.1. Tali elementi sono stati reputati - dalla Corte terrii:Driale univocamente deponenti4 nel senso della assenza di una preventiva leazione unitaria, fra i diversi fatti. L'avversato provvedimento, infatti, evidenzia le connotaz oni delle già individuate catene criminose e pone l'accento sul divario te riporale, obiettivamente rilevantissimo, che si è frapposto fra le stesse. Contrai amente all'assunto difensivo, peraltro, il primo fatto associativo era contestato, secondo quanto riportato dal Giudice dell'esecuzione, con imputazione "chilia", uanto al tempo di consumazione. 3.2. Insussistente è poi il dedotto travisamento, che ovrebbe compendiarsi - in ipotesi difensiva - nell'aver definito inesistente, n 'l'ai -110 1999, l'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1. Giova ricordare, sul punto, che il vizio di travisamen0 de la prova (vizio che deve emergere dal testo stesso del provvedimento impugnatc, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente) è navvi abile ed efficace solo allorquando l'errore sia non solo accertato, ma anchl: atto a disgregare la saldezza del ragionamento probatorio globalmente con Aderato, disarticolandone la tenuta concettuale e rendendo illogica la motivaZione in virtù della dirimente attitudine dimostrativa dell'elemento frainteso o ignOrato, salvo il limite rappresentato dalla vigenza del principio devolutivo e ferma res:ando la intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (trattasi li regola ermeneutica ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittirnità; .' -a tante, si veda Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., rv. 277758). 3.2.2. Nel caso di specie, la dedotta retrodatazione dell'eSister za della suddetta associazione, in realtà, non inciderebbe comunque sull'elemen :o logico centrale dell'impugnato provvedimento, costituito dall'esistenza di uno iato temporale tale, fra le condotte accertate a carico del condannato, da rendere quasi ipso facto non configurabile una ideazione preventiva di carattere unitario. 3.3. Le censure difensive, per il resto, si sviluppano interamente ul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, p ù che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. ploc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte olatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di Prosp ttazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata ri ettu'3" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei 'atti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché :i come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto rhalizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 2 ?256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], rv. 235507).3.4. Nessun vizio logico argomentativo, infine, è ravVisabi e nella motivazione sviluppata, che appare anzi congrua, esaustiva e priva di !;punti di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di restare al riparo da qu,:lsivoglia stigma, in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il ril; etto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento' del e spese processuali. P.Q.M. Rig