CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di ha confermato la sentenza del Tribunale dì Firenze 14 febbraio 2019, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di danneggiamento, 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ZRAWDI Aymen 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, propone una mera rilettura del contenuto del fascicolo e una nuova valutazione discrezionale non idonee a dimostrare la manifesta illogicità di quella già svolte dalla Corte territoriale sulla base di elementi logici e congrui e da cui è stata desunta un'assoluta capacità di autocontrollo da parte dell'imputato e una conseguente pericolosità sociale coerente sia alla esplicitata gravità del fatto medesimo sia alla valutata non episodicità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i "-Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]