CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 46424/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 5 novembre 2020 la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale egli aveva chiesto la rideternninazione, nella misura calibrata all'attività effettivamente svolta nei suoi confronti e comunque pro quota, delle spese processuali derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del Tribunale di Milano del 6 marzo 2006, confermata in appello e divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2008, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per l'importo di euro 164.807,54, ed aveva eccepito, altresì, la violazione degli artt. 70 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per omessa notifica dell'avviso di avvenuta emissione del decreto di liquidazione delle spese per consentire la proposizione dell'opposizione nel rispetto dei termini di legge. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo si deduce la "inesistenza del titolo azionato". Con sentenza del 26 giugno 2007 la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e altri avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 marzo 2006, che aveva confermato il verdetto di colpevolezza per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere e vari episodi di turbativa di incanti, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali; la stessa decisione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, aveva annullato la sentenza limitatamente al disposto dissequestro di alcuni immobili in favore, tra gli altri, dell'odierno ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Con sentenza del 28 marzo 2008, il giudice del rinvio confermava la decisione di primo grado anche con riferimento alla confisca dei beni immobili sequestrati, nulla disponendo in punto di spese processuali. Successivamente con ordinanza del 26 ottobre 2016 era stata disposta la correzione del provvedimento, integrandolo con la condanna, tra gli altri, anche di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del grado.Partendo da tale presupposto, erroneamente nella cartella di pagamento il titolo per il recupero del credito erariale era stato individuato nella sentenza del 2008, laddove "la parte del procedimento relativo alla condanna e alle spese processuali di cui alla cartella opposta, specificate per l'appunto come noleggio apparati per intercettazioni, si era concluso con la sentenza n. 3032/2007 della Corte di Cassazione che, passando in giudicato, rappresentava l'unico titolo idoneo e valido a fondare la pretesa creditoria". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla perimetrazione della statuizione di condanna alle spese. Pur essendo individuato quale titolo esecutivo la sola sentenza emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, la cartella esattoriale indica come unica voce di spesa quella per le intercettazioni, sostenuta nei confronti di tutti gli imputati, raggiunti dall'imputazione associativa. Ed allora è ingiusto e gravatorio che alcuni condannati, nei cui confronti sono state svolte le intercettazioni, e peraltro in modo più incisivo, non debbano rispondere del debito di rimborso delle spese, sol perché non coinvolti nel giudizio di rinvio. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove il giudice dell'esecuzione ha ritenuto esulare dalla competenza del giudice penale, competente essendo ritenuto il giudice civile, le questioni relative alla discrasia temporale tra l'annotazione delle spese e il compimento degli atti di indagine, non essendo in proposito sufficienti "le semplice annotazioni manuali riportate sui fascicoli da parte del personale amministrativo". Ed ancora, nella cartella di pagamento sono stati richiamati solo i modelli lAGS, recanti le singole poste di credito, senza che di tali modelli sia stata fornita rendicontazione, con violazione delle norme sottese alla formazione dei capitoli di spesa. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato e va dunque respinto. 1. Il ricorrente per contrastare la decisione avversata solleva una serie di questioni incentrate: a) sull'inesistenza del titolo posto a base della pretesa azionata, che si assume essere la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e non quella emessa all'esito del giudizio di rinvio; b) sulla sostanziale irragionevolezza della mancata applicazione retroattiva del regime di esclusione del vincolo della solidarietà e sulla mancata individualizzazione delle spese a lui addebitabili, essendo stato condannato, nell'ambito di un procedimento complesso e non apparendo conforme a giustizia che delle spese per le intercettazioni -intercettazioni, peraltro, risultate più incisive ai fini della affermazione della responsabilità di altri coimputati- debbano rispondere soltanto quelli nei cui confronti è stato celebrato il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello da parte dalla Corte di cassazione disposto limitatamente al dissequestro degli immobili in favore di alcuni di essi, tra cui l'odierno ricorrente; c) sull'omesso accertamento del rispetto delle disposizioni normative sottese alla formazione dei capitoli di spesa. 2. Sotto il primo profilo, le censure mosse sono manifestamente infondate. Ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen. la sentenza penale di condanna pone a carico del condannato l'obbligo al pagamento delle spese processuali e l'articolo 208 del Testo unico sulle spese di giustizia individua l'ufficio competente al recupero delle spese in quello presso il giudice dell'esecuzione, esecuzione che presuppone l'irrevocabilità della sentenza. E non v'è dubbio che, nel caso di specie, la pretesa azionata dall'Erario con l'attivazione della procedura di riscossione ha ad oggetto le spese processuali derivanti dalla condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Milano con sentenza emessa il 14 dicembre 2004, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 28 marzo 2008, con la decisione - non impugnata- emessa all'esito del giudizio di rinvio. 3. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha quindi ritenuto che il caso dell'Antonino, - condannato in solido con numerosi altri imputati al pagamento delle spese del processo nel quale era stata accertata la sua responsabilità, in conformità alla legge del tempo - restasse soggetto alla previgente disciplina, contenuta nella formulazione originaria dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen. In tal modo ha aderito alle indicazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251265, secondo la quale il nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizione di condanna divenuta irrevocabile anteriormente alla sua entrata in vigore e ciò, non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. L'anzidetta pronuncia ha esaminato ed escluso anche eventuali profili di incostituzionalità, per contrasto con i parametri normativi costituzionali o sovranazionali, dell'art. 2 cod. pen., nella parte in cui rende insensibile l'accertamento contenuto nella pronuncia giudiziale irrevocabile alla sopravvenienza di norma più favorevole, osservando che la regola che vuole l'applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa non costituisce un principio assoluto ed incondizionato, ma può subire limitazioni o deroghe, come appunto si verifica nel caso dell'intangibilità degli accertamenti contenuti in sentenze divenute irrevocabili in funzione dell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai definiti, finalità che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha considerato offrire una giustificazione ragionevole e tale da preservare la conformità alla Costituzione della norma scrutinata. 3. La Corte territoriale non ha mancato, poi, di definire la portata della statuizione di condanna alle spese e di individualizzarne l'area di spettanza, rimarcando come in entrambe le discipline sulle spese processuali, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato stabilito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo. Al contrario, si è affermato che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale (Cass. sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori). E al proposito, ha osservato che il ricorrente era stato condannato per il reato associativo e per una serie di reati fine e che ad essi pertinenti dovevano considerarsi le spese per intercettazioni, costituenti la maggiore voce oggetto di recupero, indistintamente sostenute nel procedimento per l'accertamento dell'organizzazione criminosa e, dunque, indivisibili e da porsi a carico di ciascun imputato in solido, non risultando esse frazionabili e imputabili ai singoli con riferimento alle sole intercettazioni utilizzate per fondare la prova di colpevolezza in relazione ai singoli delitti ascritti. Per le considerazioni così chiaramente e fondatamente esposte, non contrastate da alcun serio argomento contrario, va dunque ribadita la correttezza della soluzione giuridica esposta nell'ordinanza impugnata e l'infondatezza delle articolate censure. 4. Erroneo è, altresì, il punto di partenza del ragionamento prospettato in ricorso, ossia che il debito solidale di rimborso delle spese processuali sarebbe stato posto a carico dei soli imputati, nei cui confronti è stato celebrato il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della statuizione, ad essi favorevole, relativa al disposto dissequestro dei beni. La riscossione delle spese solidali comporta che, quando una sentenza penale di condanna di primo grado passa in giudicato solo nei confronti di taluni imputati, mentre per altri viene proposto appello, l'ufficio recupero crediti presso l'ufficio giudiziario di primo grado procede all'attività di riscossione, per gli importi relativi alle voci individuate dall'art. 211 d.P.R. n. 115/2002, a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile, provvedendo alla quantificazione ed al recupero delle somme dovute da ciascun condannato a titolo individuale e di quelle dovute con vincolo di solidarietà tra i medesimi, secondo la disposizione normativa dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen. Al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di secondo grado (o il giudizio di rinvio) si procederà alla riscossione degli importi dovuti ai sensi dell'art. 211 del citato decreto nei confronti degli imputati condannati in via definitiva con la sentenza di appello. La quantificazione dei crediti a loro carico dovrà pertanto comprendere, analogamente a quanto sopra indicato per l'ufficio di primo grado, sia le somme da ciascuno dovute a titolo individuale che quelle al cui pagamento gli stessi imputati sono tenuti in via solidale, ai sensi del richiamato art. 535, comma 2, cod. proc. pen., ma la procedura di riscossione del credito solidale è attivata nei loro confronti solo a seguito dell'accertamento di infruttuosità, totale o parziale, della procedura di riscossione già avviata nei confronti degli altri debitori solidali per gli stessi crediti. E, dunque, anche sotto tale profilo non hanno pregio gli argomenti spesi dal ricorrente. 4. Quanto, poi, alle ulteriori doglianze poste con l'originaria istanza di incidente di esecuzione (la nullità della cartella di pagamento per omessa comunicazione alla parte dei singoli decreti di liquidazione delle spese) e alle ulteriori obiezioni, prospettate per la prima volta in questa sede, relative ad asserite -e genericamente dedotte- violazioni delle prescrizioni sottese alla formazione dei capitoli di spesa e al quantum della pretesa creditoria, correttamente il provvedimento impugnato ha ricordato che, una volta definita e perimetrata la portata della statuizione in sé della condanna, tutte le altre questioni non inerenti alla portata del titolo posto a base dell'azione di recupero, ma relative all'erronea attuazione, da parte dell'ufficio addetto, di quanto recato dal titolo stesso, esulano dalle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale e sono demandate al giudice dell' opposizione all'esecuzione in sede civile. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata resiste alle critiche mosse col ricorso che va dunque respinto con la conseguente condanna del p