CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 35190/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 4.2.2026, la Corte d’appello di Milano ha confermatola sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale diMilano il 16.5.2025, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni e ottomesi di reclusione per i reati di tentato omicidio di XXXXXXXXXXXX, di porto dicoltello e di minaccia aggravata.1.1. Il procedimento ha avuto ad oggetto l'accoltellamento del minoreXXXXXXXXXXXX ad opera di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in una scuola diPieve Emanuele.In particolare, dopo l'intervento dei carabinieri che rinvennero XXXXXXXdisteso a terra nell'androne della scuola con una vistosa ferita ad una gamba euna cospicua perdita di sangue, gli accertamenti mossero dalla visione delleimmagini delle telecamere comunali di sorveglianza presenti nella zona, da cuirisultò che un ragazzo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA] peraltro già indicato dallavittima come responsabile della sua aggressione, si trovava all'uscita della scuolaalle ore 14:18 di quel giorno insieme ad altri quattro giovani (tre ragazze e unragazzo), dai quali si era poi staccato per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] che pure sitrovava all'esterno dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA], intuendo verosimilmente le intenzionidell'imputato, aveva iniziato a correre verso l'ingresso della scuola, inseguitodallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo lo raggiungeva nell'androne dell’edificio e pochisecondi dopo le telecamere lo riprendevano mentre usciva dalla scuola con lamano destra all'interno della tasca destra della giacca, dalla quale alcuni secondidopo estraeva un coltello che poi occultava nuovamente nella medesima tasca.[OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto poco dopo nella sua abitazione, dove i militaritrovavano anche i suoi indumenti indossati con tracce di sangue e dove lui stessoammetteva le proprie responsabilità. Dal referto medico, risulta che XXXXXXXriportò «una ferita penetrante da arma bianca della coscia destra con parestesiealla gamba omolaterale», giudicata guaribile in ventuno giorni salvocomplicazioni.Venivano successivamente sentiti l'unico testimone oculare, ovveroun'insegnante del centro di formazione professionale, nonché la vittima e laragazza XXXXXXXXXXXXXXXX, individuata come il motivo del contrasto tral'imputato e [OSCURATO:PERSONA]. Si disponeva una consulenza tecnica sul telefono cellularedi [OSCURATO:PERSONA] e venivano rinvenuti messaggi riconducibili alle dichiarazioni dellapersona offesa, che aveva spiegato che nella settimana precedente l’imputato loaveva contattato per telefono e gli aveva detto di essere molto arrabbiato per ilsuo rapporto con una ragazza di nome [OSCURATO:PERSONA], minacciandolo di morte se nonl’avesse lasciata stare. [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere insultato il suointerlocutore e di avere risposto che lo avrebbe atteso. Il giorno del fatto avevavisto [OSCURATO:PERSONA] dirigersi verso di lui tenendo una mano in tasca e, quandol’imputato gli era giunto vicino, aveva estratto un coltello e aveva tentato dicolpirlo alla gola; senonché egli era riuscito a schivare il colpo e, impaurito, eracorso verso la scuola, inseguito da [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva raggiunto dopo che erascivolato e lo aveva colpito con calci, pugni e una coltellata alla coscia.1.2. Venendo all’atto di appello, la Corte territoriale, quanto al motivo voltoad ottenere la derubricazione del reato da tentato omicidio in lesioni, hacondiviso la enfatizzazione da parte del G.i.p. dell'uso da parte dell'imputato diun'arma da taglio potenzialmente micidiale, così come la considerazione chel’univocità degli atti fosse evincibile dalle modalità dell'attacco, e ciò tenuto contodelle sedi corporee prese di mira dall'imputato. Coltellate dirette alla gola e allacoscia, considerata anche l’anatomia delle strutture vitali coinvolte (carotide,trachea, arteria femorale), rappresentano modalità di aggressione univocamentedirette a cagionare la morte della vittima. Del resto, la copiosa perdita ematicasubita da [OSCURATO:PERSONA] attesta l’elevato pericolo di dissanguamento corso dallavittima, che si è salvata solo grazie alla presenza dell’insegnante che corse achiedere aiuto.In questo contesto, sono significative anche le reiterate minacce di morteche l'imputato rivolse alla persona offesa sia nel corso dell'inseguimento, sia neigiorni precedenti.Si tratta di dati dimostrativi di un piano diretto a recare il massimo dannoalla persona presa di mira, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA]: a) si recò sul postounitamente ad altri giovani, così configurandosi a tutti gli effetti una «spedizionepunitiva»; b) dopo aver inseguito la vittima, la colpì con un'arma micidiale,dirigendola verso parti vitali come la gola e la coscia; 3) sferrò almeno due colpi,uno non andato a segno e l'altro tale da provocare invece un gravesanguinamento; 4) si dileguò dopo l'aggressione, anziché soccorrere il ferito esenza preoccuparsi dei rischi cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato incontro.Si tratta di circostanze da cui si può inferire che l'imputato si rappresentò evolle la morte della vittima come esito possibile della propria condotta o almenoche egli nel momento del ferimento fosse indifferente rispetto all'evoluzionecausale della propria azione.Alla luce di queste considerazioni, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata sorretta,secondo la Corte, quantomeno dal dolo alternativo.1.3 Quanto all'aggravante dei futili motivi, oggetto del secondo motivo diappello dell'imputato, la Corte milanese ha ritenuto che la prospettazionedifensiva, secondo cui l'imputato aveva agito non per un impulso banale osproporzionato ma per dare una lezione a colui che aveva tenuto condottenegative e minacciose verso l'amica [OSCURATO:PERSONA], non sia idonea a escluderel'aggravante.La giurisprudenza di legittimità considera «non serio», quindi futile, ilmovente che si inscriva in una logica punitiva in base alla quale l’agente si erge adifensore dell'onore, della dignità o della serenità emotiva di una persona a luilegata da un rapporto sentimentale, vero o presunto. Queste dinamicherelazionali, caratterizzate da gelosia e volontà di possesso, non integrano unmovente dotato di consistenza oggettiva e manifestano piuttosto una volontàsoggettiva di dominio che la coscienza sociale considera sproporzionata.La gelosia non costituisce in sé un movente automaticamente qualificabilecome futile, ma può assumere tale connotazione quando si traduca in abnormitàdello stimolo possessivo o in uno spirito punitivo verso la persona amata o versoun terzo, quale espressione di un desiderio di appartenenza distorto e violento,innescato da reazioni emotive aberranti rispetto a comportamenti della vittimapercepiti dall’agente come atti di insubordinazione.Alla luce di tali principi, la tesi difensiva non è fondata, perché nel caso dispecie l'imputato non reagì a fatti ingiusti, ma si costruì un proprio «universo»,in cui la vittima divenne un rivale su cui proiettare la necessità di mantenere uncontrollo morboso sulla ragazza. La volontà di «dare una lezione» non costituisceun movente serio, ma è la cristallizzazione del mero spirito punitivo. È questoscollamento dalla realtà che forma l'essenza del motivo futile: il reato divienel'occasione per l’agente di liberare un impulso aggressivo che trae origine da unarappresentazione soggettivamente distorta, non da un'offesa concreta e reale.L’azione di [OSCURATO:PERSONA] fu frutto di un moto interiore del tutto ingiustificato e questova qualificato come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione aldolo omicidiario.Posto che il fatto si inserisce in un contesto di minacce reciproche e diconflittualità precedente e che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver compiuto il gesto dimostrativodi ferire [OSCURATO:PERSONA] alla coscia nonostante si trovasse in una posizione di dominio,si è poi allontanato di sua spontanea volontà, la Corte d'appello ha rigettato lecensure difensive sul dolo di omicidio in modo carente e illogico.Secondo i giudici d’appello, la unicità del colpo in un distretto del corpo nonvitale e con una modesta penetrazione della coscia non ha rilevanza, senzatuttavia illustrare i motivi di tale affermazione: nulla dicono circa il fatto chel'azione sia stata repentina e che [OSCURATO:PERSONA] abbia sferrato la coltellata alla coscia dauna posizione dominante, trovandosi in piedi con la vittima stesa sotto di lui. Siimputato sarebbe stato quel giorno a capo di una spedizione punitiva, mentre èinvece chiaro che abbia affrontato il rivale da solo e senza essere spalleggiato daalcuno. Erroneo è anche affermare che l'imputato abbia tentato di sferrare uncolpo precedente, interpretando il gesto iniziale di brandire il coltello all'indirizzodella gola, con uno scopo meramente intimidatorio, al pari di un colpo.Tali argomentazioni sono illogiche e non tengono conto delle specifichecircostanze del fatto, le quali non consentono di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbiaconcretamente previsto la morte della persona offesa come conseguenza dellasua azione. Dalle modalità dell'aggressione e dalla sua durata non è possibilededurre che l'imputato si sia rappresentato la possibile conseguenza dell'eventomorte, sicché il fatto deve essere ricondotto alla fattispecie di lesioni personali aisensi dell'art. 582 cod. pen.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazionealla circostanza aggravante dei futili motivi.La motivazione della Corte d’appello sulla circostanza dei futili motivi è fruttodi un ragionamento illogico, disancorato dagli elementi oggettivi del fatto.[OSCURATO:PERSONA] non ha agito perché mosso da gelosia nei confronti di un rivale. Lerisultanze processuali, invece, rivelano che egli era stato informato da ragazzidella stessa scuola di XXXXXXXXXXXXXXXX che la ragazza veniva infastiditaquotidianamente da [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva tirato addirittura uno schiaffo.L'imputato, convinto che l'amica fosse vittima di un bullo, ha innanzitutto cercatodi porre fine a tali angherie sui social, sia pure attraverso un linguaggioaggressivo. Dopo aver ricevuto come risposta una pesante minaccia, ha avutocontezza della pericolosità del proprio interlocutore e si è determinato adaffrontarlo per fargli capire che doveva smettere di molestare la ragazza.La Corte d’appello ha travisato il fatto quando ha sostenuto che la suaazione era mossa da uno spirito punitivo, alimentato da un senso diappartenenza deviato e da un bisogno di dominio affettivo disancorato dallarealtà. Ciò contrasta con gli atti, in quanto è la stessa XXXXXXXXXXXXXXXX adaffermare che [OSCURATO:PERSONA] era soltanto una persona protettiva nei suoi confronti. Diconseguenza, il suo intervento a tutela dell'amica non è uno stimolo esternosproporzionato rispetto all'azione criminosa e non consente di ritenere integratal'aggravante dei futili motivi.3. Con requisitoria scritta trasmessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo,che la Corte d’appello ha correttamente desunto il dolo omicidiario nella suaforma di dolo alternativo sia dalla condotta tenuta specificamente dall’imputato ilgiorno del fatto sia dalle azioni minatorie dei giorni precedenti, e, quanto alsecondo motivo, che la difesa non si è confrontata affatto con le argomentazionidei giudici di secondo grado, reiterando i motivi d’appello.4. In data 9.6.2026, il difensore della parte civile costituita XXXXXXXXXXXXha presentato conclusioni nell’interesse del suo assistito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.1. L’argomento principale addotto nel primo motivo di ricorso per contestarela sussistenza del dolo omicidiario è che l’imputato avrebbe assestato un solocolpo di coltello alla vittima, dopo il quale si è rapidamente allontanato dal luogodell’aggressione.Tale circostanza, in uno al fatto che il colpo avrebbe raggiunto “un distrettodel corpo non vitale” con “modesta penetrazione”, dimostra, secondo ilricorrente, che l’azione di [OSCURATO:PERSONA] non fosse mossa da effettivo animus necandi, amaggior ragione se si considera che la coltellata fu assestata quando egli sitrovava in una posizione sopraelevata rispetto alla persona offesa, dalla qualeavrebbe potuto disporre di ampia opportunità di azione.1.1. A tal proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che il ricorso tende adarticolare le proprie doglianze a partire dalla seconda fase dell’azionedell’imputato, di cui invece trascura di considerare la prima fase.La sentenza impugnata, a seguito della ricognizione delle risultanzeistruttorie di primo grado, evidenzia convenientemente la circostanza che ilferimento di [OSCURATO:PERSONA] alla coscia all’interno della scuola, in realtà, era stato pocoprima preceduto all’esterno dal tentativo di assestamento di un primo colpo, nonandato a segno, diretto alla gola della vittima.Il ricorso accenna appena a tale primo accadimento, e solo per sostenereche si trattasse di una mera intimidazione, non equivalente di per sé a un colpodi coltello.Ma l’affermazione elude il confronto con la motivazione della Corte d’appello,da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo individuatoall’esterno della scuola, gli si approssimò a distanza assai ravvicinata e, estrattoun coltello dalla tasca, tentò proditoriamente di colpirlo alla gola; egli riuscì aschivare il fendente e fuggì, ma l’imputato lo inseguì, urlandogli: “fermati, figliodi troia, o ti ammazzo”; infine, lo raggiunse e lo colpì dapprima con calci e pugnie infine con una coltellata alla coscia.Si tratta di una descrizione che non riguarda evidentemente una sempliceintimidazione, né quanto alle caratteristiche oggettive del gesto, né quanto alleintenzioni dell’imputato, che infatti non si contentò di avere conseguito il pretesoeffetto intimidatorio dell’avvertimento: nonostante il rivale si fosse dato allafuga, egli non desistette dall’inseguirlo, al contempo minacciandoloespressamente di morte e non a caso passando poi concretamente all’azione.Il ricorso non fa questione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA](che peraltro i giudici di merito, in particolare nella conforme sentenza di primogrado, hanno giudicato credibile e riscontrato nel suo racconto anche da elementiestrinseci), ma ambisce, più che altro, a introdurre una non consentitaricostruzione alternativa del fatto, mediante la rivalutazione degli elementi postia base della decisione impugnata.Quella secondo cui [OSCURATO:PERSONA] agitava il coltello all’indirizzo della persona offesaa scopo esclusivamente intimidatorio è, quindi, una mera congettura, che nontrova aggancio alcuno nell’istruttoria, nella quale peraltro, a fronte delledi merito, ha sostenuto la ancora diversa e inverosimile tesi – del tuttoincompatibile con le stesse affermazioni contenute nel ricorso – di avere agitoper difendersi.1.2 In secondo luogo, anche l’affermazione secondo cui l’azionedell’imputato non avrebbe preso di mira zone del corpo vitali risente dellainesattezza della premessa secondo cui egli avrebbe portato un unico colpoall’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] diretto alla coscia.In realtà, le sentenze di merito danno adeguatamente atto del fatto che laprima coltellata rivolta alla gola della vittima riguardava una sede anatomica checontiene strutture vitali, come carotidi o trachea.In ogni caso, i giudici di primo e di secondo grado argomentano altrettantocongruamente che anche la stessa coltellata alla coscia aveva attinto la vittima inuna zona interessata da importanti vasi sanguigni, come l’arteria femorale, eaveva esposto [OSCURATO:PERSONA] ad un elevato pericolo di dissanguamento.Da questo punto di vista, costituisce affermazione ricorrente nellagiurisprudenza di legittimità quella secondo cui l’arteria femorale è vaso arteriosodi vitale importanza, la cui lesione può determinare un rapido dissanguamento ela morte del colpito in assenza di soccorsi tempestivi (Sez. 1, n. 30384dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valenti, non mass.), sicché una lesione in tale distretto corporeoha una potenzialità letale e la condotta che la cagioni è causalmente adeguata e23852 del 29/4/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; cfr. anche Sez. 1, n. 44988 del28/4/2021, Benenati, non mass.; Sez. 1, n. 31215 del 9/4/2015, Casamonica,non mass.).Nemmeno trova effettivo riscontro negli atti, poi, l’argomento secondo cui lacoltellata ebbe una “modesta penetrazione”.Le sentenze di merito, di contro, danno atto – non smentite dal ricorso –che, al di là della profondità della ferita, il colpo inferto da [OSCURATO:PERSONA] cagionò unacopiosa perdita ematica, a dimostrazione della pericolosità del fendente direttoall’arteria femorale, che determinò appunto un’emorragia potenzialmente letalecome effetto della recisione dell’arteria stessa ed a prescindere dalla misura dellapenetrazione dell’arma.1.3. In realtà, la sentenza impugnata, per disattendere il motivo d’appelloteso a ottenere la derubricazione del tentato omicidio nel reato di lesionipersonali, ha citato adeguatamente le caratteristiche dell’arma utilizzata (uncoltello da cucina di dieci centimetri), la sede corporea presa di mira (comedetto, la gola e la coscia in corrispondenza dell’arteria femorale), la copiosaperdita ematica che conseguì al colpo andato a segno, il comportamentoprecedente e contestuale dell’imputato improntato alla prospettazione di minaccenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un preciso movente, il comportamentoimmediatamente successivo di fuga.Si tratta di indici fattuali efficacemente dimostrativi dell'idoneità e dellaunivocità degli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'animus necandi cheaveva sorretto la sua condotta.In questo modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione deiprincipi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini delladistinzione del reato di lesione personale da quello di tentato omicidio circa laprova del dolo omicida, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneitàdell’arma impiegata, dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del5/4/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv.257881 – 01).Le critiche mosse dal ricorrente non sono suscettibili di invalidare lasussunzione dell’azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] sotto la fattispecie incriminatrice deltentato omicidio, cui i giudici di merito hanno proceduto con la ragionevoleenunciazione dei parametri indicativi della volontà omicidiaria, tratti in modoplausibile dalle risultanze processuali.Nemmeno è di ostacolo all’inquadramento del fatto entro i confini segnatidagli artt. 56 e 575 cod. pen. la circostanza che in concreto un solo colpo dicoltello abbia raggiunto la vittima.È principio consolidato quello secondo cui la mancata inflizione di piùpugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che,per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea acausare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per causeindipendenti dalla volontà dell'agente (nel caso di specie, l’intervento di uninsegnante che allertò tempestivamente i soccorsi all’alunno ferito) (Sez. 1, n.32891 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Molisso, Rv. 288550 - 01; Sez. 1, n. 45332 del 2/7/2019,Pesce, Rv. 277151 – 01).La sentenza impugnata, viceversa, bene si conforma alla regola di giudizio inbase alla quale la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio puòdesumersi dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valoresintomatico in base alle comuni regole di esperienza. Tale prova ha naturaindiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da queidati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano ipiù idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente: sicché ai finidell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valoredeterminante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con unaprognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentavaall'imputato ex ante, al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018,dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01; Sez. 1, n. 35006 del 18/4/2013, Polisi, Rv.257208).1.4. Alla luce di quanto osservato, dunque, il primo motivo deve esseredisatteso.2. Quanto al secondo motivo, il tessuto argomentativo della sentenzaimpugnata è logicamente coerente quando individua i futili motivi ispiratori dellacondotta dell’imputato in una rappresentazione soggettiva della realtà che lo haportato ad agire in base ad un impulso del tutto ingiustificato, per dare sfogo alquale ha preso a pretesto la presunta attenzione della vittima perXXXXXXXXXXXXXXXX.Le risultanze processuali sono indicative di una situazione in cui XXXXXnutriva un accentuato interesse per la ragazza, che si concretizzava incontesto, maturò la sua convinzione che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto condottemoleste nei confronti dell’amica, peraltro negate agli investigatori dalla stessaragazza.Di conseguenza, i giudici di merito danno ragionevolmente atto che lacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] sia stata espressione di uno spirito punitivo neiconfronti di un terzo da lui ritenuto importuno nei confronti della ragazza, qualeLa motivazione è da stimarsi adeguata, perché rimanda alla gelosia qualeelemento integrativo dell’aggravante dei motivi futili, che nel caso di specie devedeclinarsi secondo la peculiarità del caso concreto.Si intende dire, cioè, che in questa vicenda la gelosia, come espressionedella volontà di possesso verso una persona, ha costituito l’occasione per colpireun terzo che, nella visione dell’agente, si inframmetteva fra lui e la persona dapossedere, con un’azione palesemente sproporzionata – in relazione allemodalità utilizzate, al contesto, alla giovanissima età dei protagonisti – rispettoal movente, a maggior ragione se, come nel caso di specie, la persona che sivoleva “proteggere” neghi di essere legata sentimentalmente al feritore, perchéciò è vieppiù indice del carattere morboso (e quindi sproporzionato) della volontàdi possesso.In questo senso, allora, ben può affermarsi che il motivo dell’aggressione aXXXXXXX da parte di [OSCURATO:PERSONA] mancasse di quel minimo di consistenza che lacoscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul pianologico con l'azione commessa, di guisa che il delitto finisce per rivelarsi allacomunità cui appartiene l’agente come fatto mosso da solo istinto criminale.I giudici di merito, con ragionamento non censurabile, hanno ritenuto,perciò, che il fatto traesse origine da un motivo banale e spropositato rispetto alfatto commesso, tanto da integrare, appunto, l’aggravante della futilità delmotivo.Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso.3. Sula scorta di quanto fin qui considerato, quindi, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 3,cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di procedere alla liquidazione delle spese processuali riferibili aquesta fase in favore della parte civile costituita (che peraltro nemmeno haallegato nota spese), perché nelle conclusioni trasmesse in cancelleria non hafornito alcun concreto contributo alla decisione, essendosi sostanzialmentelimitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ma senzacontrastare specificamente i motivi di impugnazione (v. Sez. 4, n. 10022 del6/2/2025, Altese, Rv. 287766 - 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.