CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
similiano Micali; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 settembre 2025 resa nel proc. n. 222/2025 R. S.I.G.E., il G.I.P. del Tribunale di Salerno, pronunciandosi in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. peri., ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione ha premesso che con l'ordinanza opposta, pronunciata il 19 giugno 2025 nel proc. n. 79/24 R. S.I.G.E., il Giudice dell'esecuzione, dopo aver preso atto che il proprio precedente provvedimento con il quale aveva disposto la cancellazione del vincolo cautelare imposto in data 3 settembre 2024 era ineseguibile, atteso che i medesimi beni erano stati medio 1tempore confiscati nell'ambito di un distinto procedimento definito con sentenza n. 559/2003 passata in giudicato in data 14 dicembre 2004, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad «ottenere l'illegittimità della trascrizione di tale confisca da parte del custode giudiziario». A fronte di ciò, il Tribunale ha ritenuto che non vi sia «motivo per ritenere illegittima la trascrizione della confisca di cui alla predetta sentenza n. 559/2003...né vi è una plausibile ragione per ritenere realmente sussistente la buona fede e l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato» rispetto a beni formalmente intestati al defunto padre, Carmine, del quale gli erano note le vicende giudiziarie. Ha in ogni caso ribadito come osti alla restituzione dei beni precedentemente disposta l'esistenza di un diverso titolo ablativo ormai definitivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi di seguito riassunti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Il difensore premette che l'istanza che aveva dato origine al procedimento n. 79/2024 R. S.I.G.E., «accolta e mai eseguita», aveva ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dei sequestri trascritti sui beni immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che con l'istanza oggetto di disamina nel procedimento n. 222/2025 R. S.I.G.E. il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare «la nullità e l'illegittimità della confisca trascritta, ad istanza dell'amministratore giudiziario, dopo la trascrizione dell'atto di compravendita». Sostiene, in particolare, che la trascrizione di detta confisca è avvenuta il 31 gennaio 2024 allorché «il termine di efficacia dei sequestri...erano ormai ampiamente spirati». Afferma, infatti, che i provvedimenti di sequestro, nel diverso procedimento, sono stati trascritti tra il 25 giugno 2 il 5 agosto 2023 e che essi non sono stati rinnovati nel termine di cui all'art. 2644 cod. civ. chiaramente applicabile al caso in esame stante il tenore dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. «ragion per cui...le trascrizioni dei provvedimenti di sequestro preventivo, nel momento in cui ..il [OSCURATO:PERSONA]...ha trascritto l'atto di compravendita.. .risultavano già prive di qualsivoglia effetto». Lamenta che sul tema il Tribunale di Salerno non abbia offerto se non una motivazione apparente. 2.2 Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che il Giudice dell'esecuzione, nel ritenere insussistente in capo al [OSCURATO:PERSONA] la buona fede all'atto dell'acquisto del bene, ha offerto una motivazione non persuasiva, posto che, nel momento in cui il predetto ha 2effettuato la trascrizione dell'atto di compravendita, i beni non erano stati attinti da confisca ma solo da decreto di sequestro preventivo. Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] è estraneo «a tutti i procedimenti penali menzionati dal P.M. e nel corso dei quali sono stati adottati sia i decreti di sequestro preventivo...che la successiva confisca». Contesta la capacità dimostrativa degli elementi fattuali ai quali il Giudice è ricorso per attribuire al [OSCURATO:PERSONA] un contegno privo di buona fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il provvedimento impugnato appare giuridicamente incensurabile nella parte in cui motiva il rigetto dell'istanza argomentando, in via assorbente, dal fatto che i beni dei quali il ricorrente invoca la restituzione risultano essere stati medio tempore attinti da provvedimento di confisca adottato con una sentenza di condanna a seguito di provvedimenti di sequestro preventivo diversi da quello «aggredito» con l'originaria istanza. Detta ricostruzione di fatto, non contestata dal difensore, rende patente la manifesta irragionevolezza della proposta difensiva, volta a far valere in questa sede asseriti vizi inficianti un diverso provvedimento ablatorio - non è dato comprendere se emesso nell'ambito del medesimo o di altro procedimento penale - che non risulta essere stato mai autonomamente contestato dal [OSCURATO:PERSONA]. A trascurare la portata dirimente della considerazione appena spesa, non può non evidenziarsi come la fondatezza del giudizio si atteggi ancor più apprezzabile ove si consideri, peraltro, la manifesta imperscrutabilità delle ragioni che il difensore ha prospettato, fondate su una irricevibile rappresentazione di dati fattuali affidata al solo dato labiale, che afferiscono ad un'asserita sopravvenuta inefficacia del diverso sequestro preventivo in relazione al quale è stata poi disposta la confisca, motivata attraverso il richiamo all'operatività di norme del codice civile del tutto eccentriche rispetto all'ambito in valutazione. Né maggior grado di precisione qualifica l'ulteriore argomento critico afferente l'asserita buona fede del ricorrente all'atto dell'acquisto dei beni, postulata dal difensore, che ha a tal fine insistito, ancora una volta, in richiami a pregresse vicende giudiziarie non meglio illustrate nella loro rilevanza ai fini in valutazione (il riferimento è alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 666/2023), senza nemmeno adeguatamente confrontarsi con ciascuno degli argomenti spesi nel corpo dell'ordinanza impugnata. Alla luce delle considerazioni spese, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il Sabotino deve essere 3altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M