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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 22392/2023

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danno - Presupposti -[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27434/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 199/2019 depositata il 04/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Presidente Relatore Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il Tribunale di Caltagirone emise, in data 16 aprile 2013,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decreto ingiuntivo n. 78/2013 per il pagamento in solido della somma di € 28.697,94, oltre interessi e spese, a titolo di indennità per la perdita di avviamento a seguito deldiniego di rinnovo del contratto di locazione dell'immobile adibito ad agenzia di Grammichele.

Vi si opposero le ingiuntecon separati atti di citazione, entrambe instando, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al ripristino del muro del locale là dove era collocata la cassa postale della Banca e alla rimozione del telaio in lamina blindata non apribile in uno degli ingressi prospicenti la [OSCURATO:PERSONA], dove era collocato il bancomat, oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dei locali sino all'esecuzione dei lavori di ripristino e di rimozione.

Riuniti i giudizi e ordinato il mutamento di rito, il Tribunale pronunciò sentenza (n. 132/2018 del 22 febbraio 2018) con la quale rigettò le opposizioni, confermò il decreto opposto, condannò le opponenti in solido al pagamento di € 28.699,92 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, ordinò alla opposta di ripristinare il buono stato di manutenzione della porzione dell'immobile lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; pose a carico delle opponenti, in solido, le spese di lite.

2. Pronunciando sui gravami separatamente proposti dalle soccombenti, previa riunione dei relativi procedimenti, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 199/2019, depositata in data 4 febbraio 2019, li ha rigettati, condannando le appellanti alla rifusione delle spese del grado liquidate, a carico di ciascuna separatamente, in € 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva, euro 3.305,00 per la fase decisoria oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre rimborso spese for fettarie.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., deposita controricorso.

L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese nella presente sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La controricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che, per impedimento del Relatore designato, nell’imminenza della camera di consiglio il Presidente del Collegio è stato designato come relatore. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso, per mancanza di valida procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 370.

In allegato al controricorso sono prodotte infatti due procure: a) la prima è redatta su fog lio separato, ma è chiaramente riferita ad altro procedimento, tanto da doversi considerare nulla anche alla stregua dell’elastico criterio valutativo indicato da Cass. Sez.

U. n. 36057 del 2022(«In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art.1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti»).

Ed invero, la procura di cui si sta dicendo non reca alcuna data ed è del seguente testuale tenore: «lo sottoscritto, Dott. [OSCURATO:PERSONA], … in qualità di procuratore speciale giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.4.2019 - di [OSCURATO:SOCIETA], … munito dei necessari poteri, informato ai sensi dell'art. 4 co. 3^ del D. lgs.

Nr. 28/2010, e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomino l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, per rappresentare e difendere [OSCURATO:SOCIETA]. per l'atto di precetto e la successiva azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], … e a [OSCURATO:PERSONA], … in forza del decreto ingiuntivo n. 78/2013, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 4/4/2013 nel procedimento iscritto al n. 357/2013 R.G., accordando al nominato difensore, ogni più ampia facoltà di legge per l'esecuzione del mandato, ed in particolare il potere di formalizzare ogni atto necessario per la miglior tutela della ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]., con facoltà per il nominato procuratore di farsi sostituire nelle attività connesse all'espletamento del mandato da altri procuratori con eguali o più limitati poteri, dando sin da ora rato e valido il loro operato».

Appare dunque evidente che detto mandato non solo non fa alcun riferimento al ricorso per cassazione (il che, di per sé, sarebbe ininfluente ai sensi del ricordato principio), ma fa chiaro e univoco riferimento ad altro procedimento.

Quest’ultimo non è specificato se non attraverso il riferimento a « l'atto di precetto e la successiva azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], … e a [OSCURATO:PERSONA], … in forza del decreto ingiuntivo n. 78/2013», ma appare indubbio che si tratti comunque di mandato destinato a compiersi con riferimento ad attività del tutto diverse da quelle del giudizio di cassazione introdotto con il ricorso qui in esame.

Indiretta conferma, del resto, si trae dal fatto che al ricorso viene allegata anche altra procura, questa volta chiaramente riferita al giudizio di cassazione ma in relazione alla quale vanno svolte le considerazioni che seguono; b) la seconda procura è bensì riferita , come detto, al giudizio di cassazione, ma risulta redatta , stando alla copia che ne è prodotta e che è pure attestata conforme all’originale «analogico», non in calce al controricorso, né su foglio separato ad esso unito con congiunzione materiale o informatica, ma in calce al messaggio RdAC che attesta l’avvenuta consegna del messaggio p.e.c. con il quale si è provveduto alla notifica del controricorso e dei relativi allegati: il che evidentemente implica, quanto meno, che tra tali allegati non era presentela procura di cui si sta dicendo, come invece avrebbe dovuto essere indefettibilmente in osservanza del requisito di specialità (cfr. Cass. Cass. 13/02/ 1999 , n. 1192 ; 20/08/ 1999 , n. 8801;29/03/2001 n. 4592).

L’inammissibilità del controricorso impedisce che possano prendersi in considerazione i documenti ad esso allegati e comporta altresì l’inammissibilità della memoria, in quanto consentita, ex art. 370 cod. proc. civ., solo alla parte che abbia validamente contraddetto mediante rituale e tempestivo controricorso (v.

Cass. 14/03/2017, n. 6563; 11/06/2004, n. 11160; Cass. Sez.

U.12/03/2003, n. 3602).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 - bis, 2, 4 e 5,d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e dell'art. 426 cod. proc. civ..

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando anche sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto tardiva, poiché non proposta entro la prima udienza, l’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.

Sostiene la ricorrente che i termini fissati, con l’ordinanza di mutamento del rito (da ordinario a speciale), ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ. per l’integrazione degli atti introduttivi, hanno l'effetto di dilatare la prima udienza, sicché nella specie la proposizione dell'eccezione di improcedibilità promossa con memoria entro il termine assegnato dal giudice avrebbe dovutoritenersi tempestiva.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte «in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale» (v.

Cass. n. 13472 del 18/05/2019; n. 33178 del 21/12/2018; n. 10569 del 28/04/2017).

Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale che si pone "a monte" dell'inizio del processo; la relativa disciplina, anche nella parte relativa al potere del convenuto (o dell’opponente nel caso del giudizio di opposizione a d.i.: v.

Cass. Sez.

U. n. 19596 del 18/09/2020) di eccepirne la mancanza, va quindi osservata quale che sia il rito seguito nella fase introduttiva, essendo per converso da escludere che l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione possa essere recuperata nei termini concessi ex art. 426 cod. proc. civ..

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sul risarcimento danni e sulla omessa valutazione equitativa del risarcimento danni; violazione dell'art. 1223 e dell'art. 1226 cod. civ.; nullità».

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con il quale essa aveva lamentato omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del locale a causa della presenza nell'immobile di un foro nel muro perimetrale e di una lamina blindata.

Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, sin dall'atto introduttivo essa aveva indicato i mezzi di prova in ordine al quantum, in via principale indicandolo pari all’importo del canone per tutta la durata del mancato utilizzo sino all'esecuzione dei lavori di rimozione e ripristino, subordinatamente chiedendo la nomina di un c.t.u. ed in via ancor più gradata instando per una liquidazione equitativa.

A tale ultimo riguardo sostiene che la prova del danno avrebbe dovuto trarsi dalla accertata condizione di precarietà e sciatteria in cui la banca aveva riconsegnato i locali e che, su tale presupposto, il pregiudizio avrebbe dovuto ritenersi in re ipsa.

3.1. Il motivo si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

La ricorrente evoca infatti, in ordine alla prova del danno da mancato «utilizzo» dell’immobile, quanto asseritamente allegato nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo senza però riprodurre direttamente oppure indirettamente (in questo secondo caso indicando la parte del documento corrispondente all'indiretta riproduzione) il contenuto di detto atto e localizzarlo sia quanto alla indicazione della produzione nel giudizio di merito sia quanto alla indicazione della produzione in questo giudizio di legittimità (rilevante quest'ultima, cioè la produzione, ai diversi effetti di cui al secondo comma, dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per il caso di necessità, ai fini dello scrutinio del motivo, di un concreto esame da parte di questa Corte dei documenti), come invece sarebbe stato necessario, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul significato dell'art. 366 n.6 cod. proc. civ., inaugurata da Cass. n. 22303 del 2088 e Cass. Sez.

U. n. 28547 del 2008 e quindi più volte ribadita (v. ex multis Cass. Sez.

U. n. 7701 del 2016; Cass. n. 20975 del 2018; Cass. Sez.

U. n. 23553 del 2019).

Si deve aggiungere che quanto si dice nella prima e nella seconda proposizione della pag. 12 (che qui si intendono riprodotte)si risolve in una prospettazione inammissibile, in quanto l’addebito mosso alla corte di merito nella seconda proposizione avrebbe richiesto l’allegazione con precisi riferimenti agli atti sia dell’atteggiamento tenuto dal primo giudice sulle pretese deduzioni probatorie, sia e soprattutto, in relazione tantoal decisum eventuale, quanto all’eventuale assorbimento, del come e dove esse fossero state prospettate con l’appello.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla confermata statuizione di condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado che essa assume illegittima stante il parziale accoglimento delle proprie domande riconvenzionali.

4.1. Il motivoè manifestamente infondato.

Non pertinente, infatti, si rivela nella specie il richiamo — non esplicito ma evidentemente sotteso alle argomentazioni censorie — al principio affermato da Cass.19/10/2016, n. 21069, e ribadito da Cass.23/01/2018, n. 1572, secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91, cod. proc. civ., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo periodo del primo comma del suddetto articolo, l'attore parzialmente vitto rioso sull'unica domanda, e dunque, logicamente, anche quellovittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese.

Esse, in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte noncompensata.

Come ben chiarito, in motivazione, dallo stesso richiamato arresto di Cass. n. 21069 del 2016, tale principio può valere solo in ipotesi di (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento della) unica domanda, non anche in caso, quale quello di specie, di (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di)domande contrapposte.

Il principio sopra enunciato, infatti, costituisce la risultante della combinazione, da un lato, del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. (potendosi predicare soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, articolata o meno in più capi), dall'altro, del principio di causalità (in virtù del quale, in caso di compensazioneparziale, la parte onerata della parte residua delle spese non puòessere la parte parzialmente vittoriosa, ma quella che, con la sua resistenza parzialmente ingiustificata, ha dato causa all'instaurazionedel giudizio).

Ne discende che, mentre nel caso di processo con domanda unica,il parziale accoglimento dell'unica domanda e la conseguenteesistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, ove siritenga di non compensare le spese (o di compensarle solo parzialmente), non fa venir meno la rilevanza del principio dicausalità ai fini della individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese (questa dovendosi sempre individuare nel convenuto, salvo il solo caso di cui al secondo inciso dell'art. 91, comma primo,cod. proc. civ. e anzi proprio argomentando a contrario da esso), nel caso invece — che nella specie ricorre — di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale).

Si osserva , infatti , condivisibilmente che, in tal caso, «poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque,dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell'art. 92 implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale.

In questo secondo caso, la condannaparziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cuidomanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte.

Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione alvalore della domanda».

Mette conto solo aggiungere che lo stesso criterio va ovviamente osservato — nel caso, ripetesi, di soccombenza reciproca determinatadal rigetto o dal solo parziale accoglimento delle domande contrapposte — anche nell'ipotesi in cui il giudice scelga (nell'eserciziodel potere discrezionale rimessogli dall'art. 92, comma secondo, cod.proc. civ.) di «non» compensare le spese, ai fini della individuazione della parte cu i addossarne per intero l'onere.

Al fin e poi di individuare la parte, per così dire, «maggiormente soccombente», occorre aver riguardo al — e confrontare il — valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui «maggiormente soccombente» deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore(v.

Cass. n. 1269 del 21/01/2020).

Nel caso in esame la Corte d’appello ha deciso conformemente a tale principio, coerentemente ad esso giustificando l’attribuzione alle opponenti dell’onere integrale delle spese sul rilievo che «tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (riconoscimento dell'indennità di avviamento e rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria), la Lifavi è risultata vittoriosa su una questione di modestissima rilevanza».

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 4 punto 2 del d.m.n. 55 del 2014 sulle spese del giudizio » .

Lamenta che erroneamente le spese relative alla fase decisoria del giudizio di appello sono state liquidate separatamente e per intero poste a carico di ciascuna delle Lifavi, senza considerare che in quella fase era già intervenuta la riunione delle cause, con ciò violando la disposizione della seconda parte del comma 2 dell'art. 4 del d.m. cit. , ove è stabilito che quando più cause vengono riunite, il compenso può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura dal 20% dal momento dell'avvenuta riunione.

5.1. Il motivo è inammissibile.

L’assunto secondo cui nella specie, successivamente alla riunione dei procedimenti, le appellanti siano state difese dal medesimo avvocato non trova riscontro in sentenza, nella cui epigrafe è anzi evidenziata l’esistenza di patrocini diversi per l’una e per l’altra appellante e contrasta del resto anche con il fatto che il ricorso è stato notificato all’altra appellante presso il difensore che la assisteva in appello (ovviamente diverso da quello che assiste la ricorrente).

Né trova alcun riscontro in sentenza o in altro atto del quale manca in ricorso alcuna indicazione, tanto meno osservante degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., l’affermazione che le appellanti asseritamente difese dal medesimo avvocato versassero nella medesima posizione processuale.

6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e stante l’inammissibilità del proposto controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
danno - Presupposti -[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27434/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 199/2019 depositata il 04/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Presidente Relatore Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il Tribunale di Caltagirone emise, in data 16 aprile 2013,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decreto ingiuntivo n. 78/2013 per il pagamento in solido della somma di € 28.697,94, oltre interessi e spese, a titolo di indennità per la perdita di avviamento a seguito deldiniego di rinnovo del contratto di locazione dell'immobile adibito ad agenzia di Grammichele. Vi si opposero le ingiuntecon separati atti di citazione, entrambe instando, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al ripristino del muro del locale là dove era collocata la cassa postale della Banca e alla rimozione del telaio in lamina blindata non apribile in uno degli ingressi prospicenti la [OSCURATO:PERSONA], dove era collocato il bancomat, oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dei locali sino all'esecuzione dei lavori di ripristino e di rimozione. Riuniti i giudizi e ordinato il mutamento di rito, il Tribunale pronunciò sentenza (n. 132/2018 del 22 febbraio 2018) con la quale rigettò le opposizioni, confermò il decreto opposto, condannò le opponenti in solido al pagamento di € 28.699,92 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, ordinò alla opposta di ripristinare il buono stato di manutenzione della porzione dell'immobile lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; pose a carico delle opponenti, in solido, le spese di lite. 2. Pronunciando sui gravami separatamente proposti dalle soccombenti, previa riunione dei relativi procedimenti, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 199/2019, depositata in data 4 febbraio 2019, li ha rigettati, condannando le appellanti alla rifusione delle spese del grado liquidate, a carico di ciascuna separatamente, in € 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva, euro 3.305,00 per la fase decisoria oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre rimborso spese for fettarie. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., deposita controricorso. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese nella presente sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che, per impedimento del Relatore designato, nell’imminenza della camera di consiglio il Presidente del Collegio è stato designato come relatore. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso, per mancanza di valida procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 370. In allegato al controricorso sono prodotte infatti due procure: a) la prima è redatta su fog lio separato, ma è chiaramente riferita ad altro procedimento, tanto da doversi considerare nulla anche alla stregua dell’elastico criterio valutativo indicato da Cass. Sez. U. n. 36057 del 2022(«In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art.1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti»). Ed invero, la procura di cui si sta dicendo non reca alcuna data ed è del seguente testuale tenore: «lo sottoscritto, Dott. [OSCURATO:PERSONA], … in qualità di procuratore speciale giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.4.2019 - di [OSCURATO:SOCIETA], … munito dei necessari poteri, informato ai sensi dell'art. 4 co. 3^ del D. lgs. Nr. 28/2010, e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomino l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, per rappresentare e difendere [OSCURATO:SOCIETA]. per l'atto di precetto e la successiva azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], … e a [OSCURATO:PERSONA], … in forza del decreto ingiuntivo n. 78/2013, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 4/4/2013 nel procedimento iscritto al n. 357/2013 R.G., accordando al nominato difensore, ogni più ampia facoltà di legge per l'esecuzione del mandato, ed in particolare il potere di formalizzare ogni atto necessario per la miglior tutela della ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]., con facoltà per il nominato procuratore di farsi sostituire nelle attività connesse all'espletamento del mandato da altri procuratori con eguali o più limitati poteri, dando sin da ora rato e valido il loro operato». Appare dunque evidente che detto mandato non solo non fa alcun riferimento al ricorso per cassazione (il che, di per sé, sarebbe ininfluente ai sensi del ricordato principio), ma fa chiaro e univoco riferimento ad altro procedimento. Quest’ultimo non è specificato se non attraverso il riferimento a « l'atto di precetto e la successiva azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], … e a [OSCURATO:PERSONA], … in forza del decreto ingiuntivo n. 78/2013», ma appare indubbio che si tratti comunque di mandato destinato a compiersi con riferimento ad attività del tutto diverse da quelle del giudizio di cassazione introdotto con il ricorso qui in esame. Indiretta conferma, del resto, si trae dal fatto che al ricorso viene allegata anche altra procura, questa volta chiaramente riferita al giudizio di cassazione ma in relazione alla quale vanno svolte le considerazioni che seguono; b) la seconda procura è bensì riferita , come detto, al giudizio di cassazione, ma risulta redatta , stando alla copia che ne è prodotta e che è pure attestata conforme all’originale «analogico», non in calce al controricorso, né su foglio separato ad esso unito con congiunzione materiale o informatica, ma in calce al messaggio RdAC che attesta l’avvenuta consegna del messaggio p.e.c. con il quale si è provveduto alla notifica del controricorso e dei relativi allegati: il che evidentemente implica, quanto meno, che tra tali allegati non era presentela procura di cui si sta dicendo, come invece avrebbe dovuto essere indefettibilmente in osservanza del requisito di specialità (cfr. Cass. Cass. 13/02/ 1999 , n. 1192 ; 20/08/ 1999 , n. 8801;29/03/2001 n. 4592). L’inammissibilità del controricorso impedisce che possano prendersi in considerazione i documenti ad esso allegati e comporta altresì l’inammissibilità della memoria, in quanto consentita, ex art. 370 cod. proc. civ., solo alla parte che abbia validamente contraddetto mediante rituale e tempestivo controricorso (v. Cass. 14/03/2017, n. 6563; 11/06/2004, n. 11160; Cass. Sez. U.12/03/2003, n. 3602). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 - bis, 2, 4 e 5,d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e dell'art. 426 cod. proc. civ.. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando anche sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto tardiva, poiché non proposta entro la prima udienza, l’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Sostiene la ricorrente che i termini fissati, con l’ordinanza di mutamento del rito (da ordinario a speciale), ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ. per l’integrazione degli atti introduttivi, hanno l'effetto di dilatare la prima udienza, sicché nella specie la proposizione dell'eccezione di improcedibilità promossa con memoria entro il termine assegnato dal giudice avrebbe dovutoritenersi tempestiva. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte «in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale» (v. Cass. n. 13472 del 18/05/2019; n. 33178 del 21/12/2018; n. 10569 del 28/04/2017). Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale che si pone "a monte" dell'inizio del processo; la relativa disciplina, anche nella parte relativa al potere del convenuto (o dell’opponente nel caso del giudizio di opposizione a d.i.: v. Cass. Sez. U. n. 19596 del 18/09/2020) di eccepirne la mancanza, va quindi osservata quale che sia il rito seguito nella fase introduttiva, essendo per converso da escludere che l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione possa essere recuperata nei termini concessi ex art. 426 cod. proc. civ.. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sul risarcimento danni e sulla omessa valutazione equitativa del risarcimento danni; violazione dell'art. 1223 e dell'art. 1226 cod. civ.; nullità». Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con il quale essa aveva lamentato omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del locale a causa della presenza nell'immobile di un foro nel muro perimetrale e di una lamina blindata. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, sin dall'atto introduttivo essa aveva indicato i mezzi di prova in ordine al quantum, in via principale indicandolo pari all’importo del canone per tutta la durata del mancato utilizzo sino all'esecuzione dei lavori di rimozione e ripristino, subordinatamente chiedendo la nomina di un c.t.u. ed in via ancor più gradata instando per una liquidazione equitativa. A tale ultimo riguardo sostiene che la prova del danno avrebbe dovuto trarsi dalla accertata condizione di precarietà e sciatteria in cui la banca aveva riconsegnato i locali e che, su tale presupposto, il pregiudizio avrebbe dovuto ritenersi in re ipsa. 3.1. Il motivo si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. La ricorrente evoca infatti, in ordine alla prova del danno da mancato «utilizzo» dell’immobile, quanto asseritamente allegato nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo senza però riprodurre direttamente oppure indirettamente (in questo secondo caso indicando la parte del documento corrispondente all'indiretta riproduzione) il contenuto di detto atto e localizzarlo sia quanto alla indicazione della produzione nel giudizio di merito sia quanto alla indicazione della produzione in questo giudizio di legittimità (rilevante quest'ultima, cioè la produzione, ai diversi effetti di cui al secondo comma, dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per il caso di necessità, ai fini dello scrutinio del motivo, di un concreto esame da parte di questa Corte dei documenti), come invece sarebbe stato necessario, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul significato dell'art. 366 n.6 cod. proc. civ., inaugurata da Cass. n. 22303 del 2088 e Cass. Sez. U. n. 28547 del 2008 e quindi più volte ribadita (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 7701 del 2016; Cass. n. 20975 del 2018; Cass. Sez. U. n. 23553 del 2019). Si deve aggiungere che quanto si dice nella prima e nella seconda proposizione della pag. 12 (che qui si intendono riprodotte)si risolve in una prospettazione inammissibile, in quanto l’addebito mosso alla corte di merito nella seconda proposizione avrebbe richiesto l’allegazione con precisi riferimenti agli atti sia dell’atteggiamento tenuto dal primo giudice sulle pretese deduzioni probatorie, sia e soprattutto, in relazione tantoal decisum eventuale, quanto all’eventuale assorbimento, del come e dove esse fossero state prospettate con l’appello. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla confermata statuizione di condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado che essa assume illegittima stante il parziale accoglimento delle proprie domande riconvenzionali. 4.1. Il motivoè manifestamente infondato. Non pertinente, infatti, si rivela nella specie il richiamo — non esplicito ma evidentemente sotteso alle argomentazioni censorie — al principio affermato da Cass.19/10/2016, n. 21069, e ribadito da Cass.23/01/2018, n. 1572, secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91, cod. proc. civ., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo periodo del primo comma del suddetto articolo, l'attore parzialmente vitto rioso sull'unica domanda, e dunque, logicamente, anche quellovittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte noncompensata. Come ben chiarito, in motivazione, dallo stesso richiamato arresto di Cass. n. 21069 del 2016, tale principio può valere solo in ipotesi di (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento della) unica domanda, non anche in caso, quale quello di specie, di (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di)domande contrapposte. Il principio sopra enunciato, infatti, costituisce la risultante della combinazione, da un lato, del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. (potendosi predicare soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, articolata o meno in più capi), dall'altro, del principio di causalità (in virtù del quale, in caso di compensazioneparziale, la parte onerata della parte residua delle spese non puòessere la parte parzialmente vittoriosa, ma quella che, con la sua resistenza parzialmente ingiustificata, ha dato causa all'instaurazionedel giudizio). Ne discende che, mentre nel caso di processo con domanda unica,il parziale accoglimento dell'unica domanda e la conseguenteesistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, ove siritenga di non compensare le spese (o di compensarle solo parzialmente), non fa venir meno la rilevanza del principio dicausalità ai fini della individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese (questa dovendosi sempre individuare nel convenuto, salvo il solo caso di cui al secondo inciso dell'art. 91, comma primo,cod. proc. civ. e anzi proprio argomentando a contrario da esso), nel caso invece — che nella specie ricorre — di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale). Si osserva , infatti , condivisibilmente che, in tal caso, «poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque,dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell'art. 92 implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condannaparziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cuidomanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione alvalore della domanda». Mette conto solo aggiungere che lo stesso criterio va ovviamente osservato — nel caso, ripetesi, di soccombenza reciproca determinatadal rigetto o dal solo parziale accoglimento delle domande contrapposte — anche nell'ipotesi in cui il giudice scelga (nell'eserciziodel potere discrezionale rimessogli dall'art. 92, comma secondo, cod.proc. civ.) di «non» compensare le spese, ai fini della individuazione della parte cu i addossarne per intero l'onere. Al fin e poi di individuare la parte, per così dire, «maggiormente soccombente», occorre aver riguardo al — e confrontare il — valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui «maggiormente soccombente» deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore(v. Cass. n. 1269 del 21/01/2020). Nel caso in esame la Corte d’appello ha deciso conformemente a tale principio, coerentemente ad esso giustificando l’attribuzione alle opponenti dell’onere integrale delle spese sul rilievo che «tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (riconoscimento dell'indennità di avviamento e rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria), la Lifavi è risultata vittoriosa su una questione di modestissima rilevanza». 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 4 punto 2 del d.m.n. 55 del 2014 sulle spese del giudizio » . Lamenta che erroneamente le spese relative alla fase decisoria del giudizio di appello sono state liquidate separatamente e per intero poste a carico di ciascuna delle Lifavi, senza considerare che in quella fase era già intervenuta la riunione delle cause, con ciò violando la disposizione della seconda parte del comma 2 dell'art. 4 del d.m. cit. , ove è stabilito che quando più cause vengono riunite, il compenso può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura dal 20% dal momento dell'avvenuta riunione. 5.1. Il motivo è inammissibile. L’assunto secondo cui nella specie, successivamente alla riunione dei procedimenti, le appellanti siano state difese dal medesimo avvocato non trova riscontro in sentenza, nella cui epigrafe è anzi evidenziata l’esistenza di patrocini diversi per l’una e per l’altra appellante e contrasta del resto anche con il fatto che il ricorso è stato notificato all’altra appellante presso il difensore che la assisteva in appello (ovviamente diverso da quello che assiste la ricorrente). Né trova alcun riscontro in sentenza o in altro atto del quale manca in ricorso alcuna indicazione, tanto meno osservante degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., l’affermazione che le appellanti asseritamente difese dal medesimo avvocato versassero nella medesima posizione processuale. 6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e stante l’inammissibilità del proposto controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,