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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28435/2024

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 038XUTF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04NR7DT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per, cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che Il ricorse_deveessere dichiarate inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile N ricorsi e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il31? 1ia#M0 2024 Il Consigliere Estensore li Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 038XUTF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04NR7DT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per, cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che Il ricorse_deveessere dichiarate inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile N ricorsi e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il31? 1ia#M0 2024 Il Consigliere Estensore li Presidente
Sentenza Cassazione n. 28435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris