Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 33393/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

C [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Taranto aveva accolto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresen- tante della società 4G di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Teramo in data 18/3/2022 avente ad oggetto le opere ricadenti in area demaniale marittima senza valido titolo autorizzativo, il tutto presso il ristorante ad insegna "Pois pub" di proprietà della predetta società, e nelle sue aree di pertinenza, corrente in Giu- lianova.

Tuttavia, la Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sen- tenza n. 404/2023 a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 14/12/2022 ha annullato quell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo competente ai sensi dell'arti- colo 324, co. 5 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame di Teramo, con ordinanza del 10/2/2023, in sede di rinvio, stavolta ha rigettato l'istanza di riesame confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 18/3/2022 dal GIP presso il Tribunale di Teramo.

2. Ricorre avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata non tenga conto che, finalmente, le discrasie tra diritto comunitario e legislazione nazionale, in tema di concessioni demaniali marittime, sono giunte al termine con la riunione del Consiglio dei ministri del 15/2/2022 laddove, con un emendamento al d.d.l. concorrenza, si è avviata una riforma della materia.

Viene ripercorso l'iter degli interventi in materia fino alla sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato numero 229 del 13/1/2022 con cui, dichia- rando che "le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell'articolo 952 cod. civ., di esclusiva proprietà privata cosiddetta super- ficiaria fino al momento dell'effettiva scadenza", si è riconosciuta l'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative in essere fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza il regime di prorogatio finirà comunque, essendo la normativa italiana in contrasto con quella non comunitaria, al 31/12/2023.

Pertanto, ritiene il ricorrente, che almeno fino al 31/12/2023 non vi potrà essere alcuna occupazione abusiva suscettibile di notizia criminis.

Con un secondo motivo ci si duole dell'insussistenza del fumus boni iuris.Il ricorrente rileva che la contestazione di cui al capo a) reato p. e p. dagli artt. 35, 44 lett. c) DPR 380/2001 e s.m.i., 142, co. 1 lett. a), 146, co. 1 e 2, 181, co. 1/bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) si è estinta per sopravvenuta prescri- zione, come già rilevato dal GIP, che nel decreto di applicazione della misura cau- telare esprimeva il dubbio inerente al decorso del termine di prescrizione qua- driennale.

I titoli edilizi sulla cui base era stata effettuata l'attività posta in essere dal prevenuto risalivano, infatti, al periodo tra il 1984 e il 1987.

Nel sopralluogo del 23/1/2008 veniva accertata l'esistenza dei manufatti ritenuti difformi rispetto al titolo concessotelo.

Ora, trattandosi di reato istantaneo, lo stesso deve conside- rarsi estinto e non può applicarsi alcuna forma di cautela reale rispetto allo stesso.

Si rileva, inoltre, che l'attività compiuta dall'indagato non può ricompren- dersi nella normativa richiamata, con la conseguenza che l'addebito contestato è assolutamente estraneo alla reale condotta tenuta.

In primo luogo, l'edificio originariamente destinato a magazzino-cantiere a servizio del realizzando porto fu oggetto, in virtù delle concessioni edilizie (n. 103/86 del 4/5/87 e variante n. 384/1987 del 16/6/87), di ristrutturazione edilizia con cambiamento della destinazione d'uso.

All'epoca l'intervento ricadeva in zona balneare denominata "M" in cui gli unici interventi consentiti erano quelli volti al recupero e alla ristrutturazione delle zone esistenti.

Successivamente, con il nuovo piano regolatore, la zona è stata riqualificata in "A10", ambiti costieri.

In secondo luogo, non è stato determinato alcun aumento di volumetria, come attestato dalla consulenza di parte, prodotta in sede di riesame, dove viene illustrata la corretta misurazione delle altezze.

In ogni caso, poi, la superficie edificabile e la volumetria risultano inferiori rispetto a quelle consentite dal vigente [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, le lievi modifiche interne realizzate nella zona dei servizi e conte- state nel capo di imputazione, sono state realizzate per rispondere alle norme igienico-sanitarie richieste dalla ASL per la somministrazione di cibi e bevande.

Si rileva, infine, in ordine alle valutazioni di compatibilità ambientale che l'area è inserita all'interno del territorio della città in zona pianeggiante e l'inter- vento è avvenuto nel contesto urbano esistente senza alterare la morfologia dei luoghi né lo skyline.

Non sono stati realizzati sbancamenti o opere di compensa- zione.

Il ricorrente rileva di aver prodotto in sede di riesame nota del 21/10/2010 a firma del Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] "Direzione trasporti, infrastrutture, mo- bilità e logistica" dove si attesta che l'esercizio della ditta 4G di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. è diretto unicamente al servizio di bar-gelateria-sala da tè, diverso quindi dai servizi balneari con somministrazione di bevande e alimenti o utilizzo di arenili.Anche dalla visura camerale risulta non esservi nell'oggetto dell'attività lo sfruttamento degli arenili.

Tutto ciò dimostrerebbe, a detta del Giraldi, la carenza del fumus boni iuris posto a sostegno della pretesa cautelare.

Verrebbe meno, infatti, la sussistenza del requisito di pertinenzialità del bene sequestrato rispetto al reato ipotizzato (così Sez. 6 n.5845/2017).

Ma in ogni caso, poi, essendo il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione, verrebbe meno il fumus commissi delicti, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente l'esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare (il richiamo è a Sez. 2 n. 11324/2015).

Con un terzo motivo si deducono insussistenza del periculum in mora e mancanza dei requisiti di attualità e concretezza dello stesso.

Il ricorrente sostiene che, nel caso che ci occupa, non via sia alcuna urgenza di repressione di un asserito e "fantasioso" illecito attribuibile all'indagato, in quanto lo stesso svolge un'attività diversa da quella richiamata nel capo di impu- tazione e, in ogni caso, gli interventi eseguiti non hanno determinato alcun au- mento di volumetria maggiore rispetto a quanto previsto nei titoli di concessione.

Si aggiunge, inoltre, che la gravosa misura interdittiva disposta rischia di danneggiare le famiglie dei quattro fratelli Giraldi, partecipanti dell'azienda, non- ché un buon numero di dipendenti.

Il ricorrente evidenzia, ancora, che relativamente alla contestata amplifica- zione della superficie utilizzata con il cosiddetto fabbricato E (punto j del capo a) e K del capo b): reato p. e p. dagli artt. 54, 1161, comma 1 R.D. 327/1942 Cod.

Nav.) sarebbe evidente la sua buona fede, in quanto egli, per il tramite del proprio tecnico, ha depositato istanza di concessione in sanatoria proprio per le modeste, se non doverose ex lege, superfetazioni interne eseguite allo stabile sequestrato.

Fatta eccezione per tale fabbricato E, l'immobile era preesistente alla concessione demaniale, addirittura di edificazione ad opera della capitaneria marittima locale.

Con un quarto motivo si contesta l'asserito mancato versamento dei ca- noni demaniali e la correlata decadenza dal diritto a fruire delle proroghe legisla- tive.

Il ricorrente rileva che, ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. d) del codice della navigazione, la decadenza può essere dichiarata in caso di omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato dall'atto di concessione.

Il comma 3 dello stesso articolo -prosegue il ricorso- prevede che, prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissi un termine per deduzioni, e che la decadenza venga pro- nunciata con decreto notificato in via amministrativa, sentita l'Intendenza di fi- nanza.

Mentre tutti questi adempimenti, nel caso che ci occupa, non sono mai stati posti in essere dall'amministrazione competente e il procedimento di decadenza non è mai stato avviato.

Anzi, il rinnovo automatico sarebbe ancora più evidente e giustificato non essendo intervenuto alcun provvedimento di revoca.

Il titolo concessorio - è la tesi che si sostiene in ricorso- è perfettamente valido ed efficace ed ogni avversa deduzione va rigettata.

Del resto, un'apodittica declaratoria di inefficacia, senza un intervento della P.A. di competenza compor- terebbe un conflitto, o addirittura un'ingerenza, di giurisdizione con la preposta sede civile/amministrativa.

D'altro canto - aggiunge il ricorrente- il legislatore non ha abrogato la seconda clausola di salvezza, riguardante il rilascio di concessioni pluriennali in considerazione degli investimenti compiuti (Art. 3, co. 4bis D.L. 300/93).

Si ricorda che la Corte Europea ha stabilito che le norme nazionali che con- sentono la proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali fino al 31/12/2020 sono in contrasto con l'ordinamento comunitario, di fatto ricono- scendo l'esistenza di una proroga delle concessioni demaniali quando la stessa sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovvero quando la conces- sione si stata ottenuta in un epoca in cui non era stato ancora dichiarato che i contratti avente un interesse transfrontaliero certo, come le concessioni demaniali, dovessero essere soggette a obblighi di trasparenza.

Con un quinto motivo si propone una questione di legittimità costituzio- nale.

Per il ricorrente, laddove si ritenga che un foro penale possa giudicare e stabilire in relazione ad una questione di decadenza concessoria, soggetta a un ineludibile procedimento amministrativo, la questione dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale -è la tesi proposta in ricorso- dovrà essere investita del tema di stabilire se la pretesa declaratoria di intervenuta decadenza dal diritto di fruire della concessione demaniale, per mancato pagamento del relativo canone, possa essere definita in sede penale, in difformità da quanto previsto dall'art. 25 Cost., tra l'altro in un procedimento cautelare predibattimentale, invece che da- vanti al foro amministrativo preposto, giudice naturale, ai sensi degli artt. 47 e 48 cod. nav., previa attuazione del relativo procedimento nel contraddittorio delle parti.

Dichiarando altresì se ciò non comporti lesione del diritto di difesa.

Chiede pertanto che questa Corte, previa adizione della Corte Costituzio- nale, annulli il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 18/3/2022, per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora o per la mancanza totale di necessità di predisposizione di cautele reali.

In subordine, chiede la sostituzione della misura cautelare con altra meno gravosa e comunque contenere il sequestro nei limiti della volumetria risultante dal differenziale tra quella concessa e quella rilevata (mq. 1530 e mq 1610)

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 c.p.p. le proprie conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si palesa inammissibile in quanto ripropone acriticamente, per lo più, parte questioni già decise con la sentenza di annullamento della Terza Se- zione penale di questa Corte del 14/12/2022.

Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.

Come correttamente evidenziato nell'ordinanza oggi impugnata, nel caso che ci occupa non ricorrevano le condizioni del c.d. rinnovo automatico in quanto la concessione, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 18, Dl. 194/2009 conv. in I. 25/2010, non esisteva più.

E anche la questione relativa al mancato pagamento dei canoni demaniali è inammissibile stante l'avvenuta motivata con- futazione della stessa con la richiamata sentenza di annullamento.

Correttamente, una volta dichiarata l'avvenuta mancata definizione di un titolo concessorio valido, a causa del mancato pagamento dei canoni fin dall'anno 2009, è stata ritenuta la ravvisabilità del reato di cui al capo b) dell'incolpazione provvisoria: chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo.

Il tribunale ha ritenuto l'irrilevanza dell'esatta perimetrazione dell'area abu- sivamente occupata stante l'assoluta mancanza di titolo autorizzativo.

2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati.

L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

E la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricom- prendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296).

Ancora, è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per vio- lazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per ren- dere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costi- tuente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus".

3. Ebbene, nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tribunale di Teramo, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da Sez. 3 n. 404/2023, ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente lad- dove ha dato atto conto e ragione, con linearità espositiva e con argomentazioni conformi a diritto e coerenti con le risultanze fattuali, dell'opzione decisionale adot- tata, osservando in particolare: a. che il sequestro preventivo è stato disposto con esclusivo riferimento al reato di cui al capo B) dell'imputazione provvisoria (artt. 54, 1161 comma 1 cod. nav.), sicche sono inammissibili le doglianze difensive, riproposte anche in questa sede, relative al diverso reato di cui al capo A) inerente abusi edilizi;b. che sussiste il "fumus commissi delicti" in relazione al menzionato capo B), alla stregua delle nette affermazioni rese in sede rescindente che hanno escluso la persistente validità del titolo demaniale, osservando che l'originario ti- tolo concessorio risultava rilasciato per la durata di sei anni, dal 1.1.2002 al 31.12.2007 (con la clausola secondo cui "alla scadenza si rinnova automatica- mente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, salvo diverso provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione concedente ex art. 42 del Cod.

Nav. ovvero di decadenza ex art. 47 del Cod.

Nav. (fermo restando il paga- mento della tassa di registrazione da richiedersi a cura della medesima Ammini- strazione)": E la clausola di "rinnovo automatico della concessione demaniale ma- rittima" sopra indicata veniva redatta in forza dell'art. 1, co. 2 del DI. n. 400/1993, poi sostituito dall'art. 10 della legge n. 88/2001 (dall'esame del testo della con- cessione, peraltro, risultano le seguenti annotazioni: "Si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono;" e, in particolare, al successivo punto 10 si rileva che "il tacito rin- novo della presente concessione è comunque subordinato al pagamento dei canoni ed al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito, sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate").

Come si legge in sentenza, dall'attività di P.G. svolta, tuttavia, si rilevava che il canone del 2009 non risultava pagato e lo stesso risultava essere stato ri- chiesto dall'Autorità competente alla ditta concessionaria sopra indicata con nota protocollo n. 437/DE3 del 09.01.2009.

Pertanto, a fronte di tale clausola ed al mancato pagamento del canone 2009, per il giudice del rinvio deve escludersi che possa considerarsi tacitamente rinnovata la concessione demaniale marittima in questione, oltre al fatto che non vi è evidenza dei depositi cauzionali eseguiti ai fini del rinnovo della concessione demaniale.

Quindi, è stata la logica conclusione: "se il mancato pagamento del canone 2009 ha impedito il rinnovo della concessione demaniale, la stessa è da conside- rarsi spirata prima del regime normativo che stabilisce le tacite proroghe delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, disposta dall'art. 18 del D. L. n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, dovendosi ritenere fondata l'arbitra- ria occupazione in totale carenza di un valido titolo demaniale marittimo"; c. che, pertanto, in accordo con quanto ricostruito dalla precedente sen- tenza di legittimità, deve escludersi che l'odierno ricorrente disponesse di un titolo demaniale valido ed efficace, con la conseguenza che, a seguito del venir meno della concessione per morosità, la perdurante occupazione dell'area in questione è avvenuta sine titulo: ed invero, l'esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per effetto del regime legale di proroga dei termini di durata delle concessioni - previsto dall'art. 1 comma 18 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010 n. 25 - presuppone la titolarità di un provvedimento con- cessorio valido che nel caso di specie, per le esposte ragioni, è da ritenersi insus- sistente; d. che, a fronte dell'intervenuta scadenza della concessione, non era ne- cessario l'avvio da parte dell'Amministrazione del procedimento di decadenza per omesso pagamento del canone, stante l'immediata operatività di diritto della causa di decadenza; e. che sussiste il "periculum in mora", versandosi in ipotesi di reato perma- nente la cui consumazione si protrae fin quando perdura l'illegittima occupazione dell'area demaniale.

4. Orbene, con tali chiare coordinate ermeneutiche ed argomentative il ri- corso non si confronta limitandosi a replicare una serie di considerazioni, nono- stante il provvedimento impugnato le abbia già efficacemente confutate.

La prima argomentazione è che in favore dell'indagato opererebbe il per- durante regime di prorogatio, valido sino al 31.12.2023, attualmente vigente in forza di quanto disposto dal cd.

"Ddl concorrenza' Si tratta, tuttavia, di una proposizione manifestamente infondata potendosi richiamare, a dimostrazione dell'erroneità di tale assunto, quanto già osservato da codesta Corte in sede rescindente: "... nel caso in esame, tuttavia, non sussistono le condizioni del c. d. rinnovo automatico, stante l'assenza dei presupposti richiesti dalla normativa; tra questi, proprio la regolarità nella corresponsione dei canoni dovuti alla data di scadenza, nonché la sottoscrizione e registrazione di un titolo valido che, qualora esistente e regolarmente formalizzato, avrebbe eventualmente dato in seguito accesso al regime di proroga.

E invero, per il perfezionamento del citato iter procedimentale di rinnovo, la Regione Abruzzo è tenuta, ineludibilmente, a riscontrare l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti.

Conformemente a tali di- sposizioni normative, la Regione Abruzzo - Servizio di [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggio - [OSCURATO:PERSONA] tramite la nota n. 48641 del 09.02.2021 evidenziava del resto che la società 4G di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva effettuato il pagamento dei canoni demaniali marittimi dell'anno 2009 ad oggi per una somma totale pari a euro 363.915,17 e altresì non aveva pagato le imposte regionali (10 per cento de/canone) per una somma totale pari a euro 41.794,61...".

Altra argomentazione che viene nuovamente spesa in questa sede è quella secondo cui non sussisterebbe il fumus boni iuris in relazione al reato di cui al capo A) in quanto estinto per prescrizione, ma sul punto è sufficiente ricordare che, come già detto, di tale reato l'ordinanza impugnata non si interessa poiché il se- questro è stato disposto solo in relazione al diverso reato di cui al capo B).Si sostiene, inoltre, che non sussista il periculum in mora, rispetto al quale occorrerebbe tenere conto della estrema gravosità della misura disposta, in ter- mini di ricadute commerciali ed occupazionali.

Al riguardo, tuttavia, va richiamato quanto osservato nel provvedimento impugnato, che ha posto in luce la recessività dell'argomentazione difensiva ri- spetto alla primaria esigenza di neutralizzare il progressivo ed oggettivo aggrava- mento delle conseguenze del reato.

Il ricorrente ritorna poi sul tema secondo cui la P.A. non ha adottato alcun provvedimento di revoca della concessione né ha comunicato l'avvio della relativa attività istruttoria volta a contestare il mancato versamento dei canoni di conces- sione, con la conseguenza che l'originaria concessione dovrebbe ritenersi automa- ticamente rinnovata.

Sul punto, tuttavia, ancora una volta, il ricorrente omette di confrontarsi criticamente con le statuizioni di cui alla citata sentenza di legittimità n. 404/2023, che ha chiaramente affermato che "... nella concreta fattispecie, nessun procedi- mento amministrativo, preordinato alla decadenza della concessione, doveva es- sere instaurato dalla Regione Abruzzo, in quanto tale istituto caducatorio presup- pone inevitabilmente la sussistenza di un rapporto giuridico valido ed efficace e non, come in questo caso, una situazione già scaduta e, quindi, definitivamente esaurita".

5. In ultimo, secondo il ricorrente, in ogni caso, la decadenza della conces- sione demaniale per mancato pagamento del relativo canone non può essere af- fermata dal giudice penale, per di più in un procedimento ancora in fase cautelare, ma deve essere decisa dal giudice amministrativo competente, con la conseguenza che il modus operandi adottato comporterebbe una lesione dei diritti di difesa e richiederebbe il vaglio della Corte Costituzionale.

Ebbene, anche tale considerazione ad avviso del Collegio si rivela manife- stamente infondata.

Ciò alla luce del pacifico principio di diritto in materia secondo cui, se è vero che il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, ma rimuovono un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazioni) - o addirittura li costituiscono- a meno che tale potere non trovi fondamento e giustificazione o in una esplicita previsione legislativa, ovvero, nell'ambito della interpretazione della norma penale qualora l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come ele- mento essenziale della fattispecie criminosa, nondimeno il medesimo giudice pe- nale, allorché l'ipotesi di reato delineata dalla pubblica accusa si palesi conse- guenza del collegamento essenziale tra la fattispecie criminosa e l'atto amministrativo, non può limitarsi a prendere atto dell' esistenza del reato -secondo l'ipotesi accusatoria- che si afferma connesso al provvedimento amministrativo, ma deve più concretamente valutare la loro interconnessione e l'effettiva incidenza dell'uno sull'altro, sia pure sul piano di un accertamento sommario, al fine di dare concreto spessore alla fattispecie criminosa in relazione alla quale è stata adottata la misura cautelare reale.

Corrette, dunque, appaiono le considerazioni svolte sulla sussistenza del periculum in mora e sulla concretezza e attualità della misura.

In relazione, infine, all'invocato conflitto tra autorità amministrativa e po- tere giudiziario è il caso di sottolineare che come ampiamente motivato nella sen- tenza di annullamento nessun procedimento amministrativo doveva essere instau- rato dall'autorità regionale per la decadenza della concessione presupponendo tale procedimento l'esistenza di un rapporto giuridico valido ed efficace e non di un rapporto già venuto meno per effetto di una decadenza.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Taranto aveva accolto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresen- tante della società 4G di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Teramo in data 18/3/2022 avente ad oggetto le opere ricadenti in area demaniale marittima senza valido titolo autorizzativo, il tutto presso il ristorante ad insegna "Pois pub" di proprietà della predetta società, e nelle sue aree di pertinenza, corrente in Giu- lianova. Tuttavia, la Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sen- tenza n. 404/2023 a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 14/12/2022 ha annullato quell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo competente ai sensi dell'arti- colo 324, co. 5 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame di Teramo, con ordinanza del 10/2/2023, in sede di rinvio, stavolta ha rigettato l'istanza di riesame confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 18/3/2022 dal GIP presso il Tribunale di Teramo. 2. Ricorre avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata non tenga conto che, finalmente, le discrasie tra diritto comunitario e legislazione nazionale, in tema di concessioni demaniali marittime, sono giunte al termine con la riunione del Consiglio dei ministri del 15/2/2022 laddove, con un emendamento al d.d.l. concorrenza, si è avviata una riforma della materia. Viene ripercorso l'iter degli interventi in materia fino alla sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato numero 229 del 13/1/2022 con cui, dichia- rando che "le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell'articolo 952 cod. civ., di esclusiva proprietà privata cosiddetta super- ficiaria fino al momento dell'effettiva scadenza", si è riconosciuta l'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative in essere fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza il regime di prorogatio finirà comunque, essendo la normativa italiana in contrasto con quella non comunitaria, al 31/12/2023. Pertanto, ritiene il ricorrente, che almeno fino al 31/12/2023 non vi potrà essere alcuna occupazione abusiva suscettibile di notizia criminis. Con un secondo motivo ci si duole dell'insussistenza del fumus boni iuris.Il ricorrente rileva che la contestazione di cui al capo a) reato p. e p. dagli artt. 35, 44 lett. c) DPR 380/2001 e s.m.i., 142, co. 1 lett. a), 146, co. 1 e 2, 181, co. 1/bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) si è estinta per sopravvenuta prescri- zione, come già rilevato dal GIP, che nel decreto di applicazione della misura cau- telare esprimeva il dubbio inerente al decorso del termine di prescrizione qua- driennale. I titoli edilizi sulla cui base era stata effettuata l'attività posta in essere dal prevenuto risalivano, infatti, al periodo tra il 1984 e il 1987. Nel sopralluogo del 23/1/2008 veniva accertata l'esistenza dei manufatti ritenuti difformi rispetto al titolo concessotelo. Ora, trattandosi di reato istantaneo, lo stesso deve conside- rarsi estinto e non può applicarsi alcuna forma di cautela reale rispetto allo stesso. Si rileva, inoltre, che l'attività compiuta dall'indagato non può ricompren- dersi nella normativa richiamata, con la conseguenza che l'addebito contestato è assolutamente estraneo alla reale condotta tenuta. In primo luogo, l'edificio originariamente destinato a magazzino-cantiere a servizio del realizzando porto fu oggetto, in virtù delle concessioni edilizie (n. 103/86 del 4/5/87 e variante n. 384/1987 del 16/6/87), di ristrutturazione edilizia con cambiamento della destinazione d'uso. All'epoca l'intervento ricadeva in zona balneare denominata "M" in cui gli unici interventi consentiti erano quelli volti al recupero e alla ristrutturazione delle zone esistenti. Successivamente, con il nuovo piano regolatore, la zona è stata riqualificata in "A10", ambiti costieri. In secondo luogo, non è stato determinato alcun aumento di volumetria, come attestato dalla consulenza di parte, prodotta in sede di riesame, dove viene illustrata la corretta misurazione delle altezze. In ogni caso, poi, la superficie edificabile e la volumetria risultano inferiori rispetto a quelle consentite dal vigente [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, le lievi modifiche interne realizzate nella zona dei servizi e conte- state nel capo di imputazione, sono state realizzate per rispondere alle norme igienico-sanitarie richieste dalla ASL per la somministrazione di cibi e bevande. Si rileva, infine, in ordine alle valutazioni di compatibilità ambientale che l'area è inserita all'interno del territorio della città in zona pianeggiante e l'inter- vento è avvenuto nel contesto urbano esistente senza alterare la morfologia dei luoghi né lo skyline. Non sono stati realizzati sbancamenti o opere di compensa- zione. Il ricorrente rileva di aver prodotto in sede di riesame nota del 21/10/2010 a firma del Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] "Direzione trasporti, infrastrutture, mo- bilità e logistica" dove si attesta che l'esercizio della ditta 4G di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. è diretto unicamente al servizio di bar-gelateria-sala da tè, diverso quindi dai servizi balneari con somministrazione di bevande e alimenti o utilizzo di arenili.Anche dalla visura camerale risulta non esservi nell'oggetto dell'attività lo sfruttamento degli arenili. Tutto ciò dimostrerebbe, a detta del Giraldi, la carenza del fumus boni iuris posto a sostegno della pretesa cautelare. Verrebbe meno, infatti, la sussistenza del requisito di pertinenzialità del bene sequestrato rispetto al reato ipotizzato (così Sez. 6 n.5845/2017). Ma in ogni caso, poi, essendo il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione, verrebbe meno il fumus commissi delicti, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente l'esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare (il richiamo è a Sez. 2 n. 11324/2015). Con un terzo motivo si deducono insussistenza del periculum in mora e mancanza dei requisiti di attualità e concretezza dello stesso. Il ricorrente sostiene che, nel caso che ci occupa, non via sia alcuna urgenza di repressione di un asserito e "fantasioso" illecito attribuibile all'indagato, in quanto lo stesso svolge un'attività diversa da quella richiamata nel capo di impu- tazione e, in ogni caso, gli interventi eseguiti non hanno determinato alcun au- mento di volumetria maggiore rispetto a quanto previsto nei titoli di concessione. Si aggiunge, inoltre, che la gravosa misura interdittiva disposta rischia di danneggiare le famiglie dei quattro fratelli Giraldi, partecipanti dell'azienda, non- ché un buon numero di dipendenti. Il ricorrente evidenzia, ancora, che relativamente alla contestata amplifica- zione della superficie utilizzata con il cosiddetto fabbricato E (punto j del capo a) e K del capo b): reato p. e p. dagli artt. 54, 1161, comma 1 R.D. 327/1942 Cod. Nav.) sarebbe evidente la sua buona fede, in quanto egli, per il tramite del proprio tecnico, ha depositato istanza di concessione in sanatoria proprio per le modeste, se non doverose ex lege, superfetazioni interne eseguite allo stabile sequestrato. Fatta eccezione per tale fabbricato E, l'immobile era preesistente alla concessione demaniale, addirittura di edificazione ad opera della capitaneria marittima locale. Con un quarto motivo si contesta l'asserito mancato versamento dei ca- noni demaniali e la correlata decadenza dal diritto a fruire delle proroghe legisla- tive. Il ricorrente rileva che, ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. d) del codice della navigazione, la decadenza può essere dichiarata in caso di omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato dall'atto di concessione. Il comma 3 dello stesso articolo -prosegue il ricorso- prevede che, prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissi un termine per deduzioni, e che la decadenza venga pro- nunciata con decreto notificato in via amministrativa, sentita l'Intendenza di fi- nanza. Mentre tutti questi adempimenti, nel caso che ci occupa, non sono mai stati posti in essere dall'amministrazione competente e il procedimento di decadenza non è mai stato avviato. Anzi, il rinnovo automatico sarebbe ancora più evidente e giustificato non essendo intervenuto alcun provvedimento di revoca. Il titolo concessorio - è la tesi che si sostiene in ricorso- è perfettamente valido ed efficace ed ogni avversa deduzione va rigettata. Del resto, un'apodittica declaratoria di inefficacia, senza un intervento della P.A. di competenza compor- terebbe un conflitto, o addirittura un'ingerenza, di giurisdizione con la preposta sede civile/amministrativa. D'altro canto - aggiunge il ricorrente- il legislatore non ha abrogato la seconda clausola di salvezza, riguardante il rilascio di concessioni pluriennali in considerazione degli investimenti compiuti (Art. 3, co. 4bis D.L. 300/93). Si ricorda che la Corte Europea ha stabilito che le norme nazionali che con- sentono la proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali fino al 31/12/2020 sono in contrasto con l'ordinamento comunitario, di fatto ricono- scendo l'esistenza di una proroga delle concessioni demaniali quando la stessa sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovvero quando la conces- sione si stata ottenuta in un epoca in cui non era stato ancora dichiarato che i contratti avente un interesse transfrontaliero certo, come le concessioni demaniali, dovessero essere soggette a obblighi di trasparenza. Con un quinto motivo si propone una questione di legittimità costituzio- nale. Per il ricorrente, laddove si ritenga che un foro penale possa giudicare e stabilire in relazione ad una questione di decadenza concessoria, soggetta a un ineludibile procedimento amministrativo, la questione dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. La Corte costituzionale -è la tesi proposta in ricorso- dovrà essere investita del tema di stabilire se la pretesa declaratoria di intervenuta decadenza dal diritto di fruire della concessione demaniale, per mancato pagamento del relativo canone, possa essere definita in sede penale, in difformità da quanto previsto dall'art. 25 Cost., tra l'altro in un procedimento cautelare predibattimentale, invece che da- vanti al foro amministrativo preposto, giudice naturale, ai sensi degli artt. 47 e 48 cod. nav., previa attuazione del relativo procedimento nel contraddittorio delle parti. Dichiarando altresì se ciò non comporti lesione del diritto di difesa. Chiede pertanto che questa Corte, previa adizione della Corte Costituzio- nale, annulli il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 18/3/2022, per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora o per la mancanza totale di necessità di predisposizione di cautele reali. In subordine, chiede la sostituzione della misura cautelare con altra meno gravosa e comunque contenere il sequestro nei limiti della volumetria risultante dal differenziale tra quella concessa e quella rilevata (mq. 1530 e mq 1610) 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 c.p.p. le proprie conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si palesa inammissibile in quanto ripropone acriticamente, per lo più, parte questioni già decise con la sentenza di annullamento della Terza Se- zione penale di questa Corte del 14/12/2022. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza oggi impugnata, nel caso che ci occupa non ricorrevano le condizioni del c.d. rinnovo automatico in quanto la concessione, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 18, Dl. 194/2009 conv. in I. 25/2010, non esisteva più. E anche la questione relativa al mancato pagamento dei canoni demaniali è inammissibile stante l'avvenuta motivata con- futazione della stessa con la richiamata sentenza di annullamento. Correttamente, una volta dichiarata l'avvenuta mancata definizione di un titolo concessorio valido, a causa del mancato pagamento dei canoni fin dall'anno 2009, è stata ritenuta la ravvisabilità del reato di cui al capo b) dell'incolpazione provvisoria: chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo. Il tribunale ha ritenuto l'irrilevanza dell'esatta perimetrazione dell'area abu- sivamente occupata stante l'assoluta mancanza di titolo autorizzativo. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. E la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricom- prendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296). Ancora, è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per vio- lazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per ren- dere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costi- tuente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus". 3. Ebbene, nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tribunale di Teramo, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da Sez. 3 n. 404/2023, ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente lad- dove ha dato atto conto e ragione, con linearità espositiva e con argomentazioni conformi a diritto e coerenti con le risultanze fattuali, dell'opzione decisionale adot- tata, osservando in particolare: a. che il sequestro preventivo è stato disposto con esclusivo riferimento al reato di cui al capo B) dell'imputazione provvisoria (artt. 54, 1161 comma 1 cod. nav.), sicche sono inammissibili le doglianze difensive, riproposte anche in questa sede, relative al diverso reato di cui al capo A) inerente abusi edilizi;b. che sussiste il "fumus commissi delicti" in relazione al menzionato capo B), alla stregua delle nette affermazioni rese in sede rescindente che hanno escluso la persistente validità del titolo demaniale, osservando che l'originario ti- tolo concessorio risultava rilasciato per la durata di sei anni, dal 1.1.2002 al 31.12.2007 (con la clausola secondo cui "alla scadenza si rinnova automatica- mente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, salvo diverso provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione concedente ex art. 42 del Cod. Nav. ovvero di decadenza ex art. 47 del Cod. Nav. (fermo restando il paga- mento della tassa di registrazione da richiedersi a cura della medesima Ammini- strazione)": E la clausola di "rinnovo automatico della concessione demaniale ma- rittima" sopra indicata veniva redatta in forza dell'art. 1, co. 2 del DI. n. 400/1993, poi sostituito dall'art. 10 della legge n. 88/2001 (dall'esame del testo della con- cessione, peraltro, risultano le seguenti annotazioni: "Si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono;" e, in particolare, al successivo punto 10 si rileva che "il tacito rin- novo della presente concessione è comunque subordinato al pagamento dei canoni ed al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito, sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate"). Come si legge in sentenza, dall'attività di P.G. svolta, tuttavia, si rilevava che il canone del 2009 non risultava pagato e lo stesso risultava essere stato ri- chiesto dall'Autorità competente alla ditta concessionaria sopra indicata con nota protocollo n. 437/DE3 del 09.01.2009. Pertanto, a fronte di tale clausola ed al mancato pagamento del canone 2009, per il giudice del rinvio deve escludersi che possa considerarsi tacitamente rinnovata la concessione demaniale marittima in questione, oltre al fatto che non vi è evidenza dei depositi cauzionali eseguiti ai fini del rinnovo della concessione demaniale. Quindi, è stata la logica conclusione: "se il mancato pagamento del canone 2009 ha impedito il rinnovo della concessione demaniale, la stessa è da conside- rarsi spirata prima del regime normativo che stabilisce le tacite proroghe delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, disposta dall'art. 18 del D. L. n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, dovendosi ritenere fondata l'arbitra- ria occupazione in totale carenza di un valido titolo demaniale marittimo"; c. che, pertanto, in accordo con quanto ricostruito dalla precedente sen- tenza di legittimità, deve escludersi che l'odierno ricorrente disponesse di un titolo demaniale valido ed efficace, con la conseguenza che, a seguito del venir meno della concessione per morosità, la perdurante occupazione dell'area in questione è avvenuta sine titulo: ed invero, l'esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per effetto del regime legale di proroga dei termini di durata delle concessioni - previsto dall'art. 1 comma 18 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010 n. 25 - presuppone la titolarità di un provvedimento con- cessorio valido che nel caso di specie, per le esposte ragioni, è da ritenersi insus- sistente; d. che, a fronte dell'intervenuta scadenza della concessione, non era ne- cessario l'avvio da parte dell'Amministrazione del procedimento di decadenza per omesso pagamento del canone, stante l'immediata operatività di diritto della causa di decadenza; e. che sussiste il "periculum in mora", versandosi in ipotesi di reato perma- nente la cui consumazione si protrae fin quando perdura l'illegittima occupazione dell'area demaniale. 4. Orbene, con tali chiare coordinate ermeneutiche ed argomentative il ri- corso non si confronta limitandosi a replicare una serie di considerazioni, nono- stante il provvedimento impugnato le abbia già efficacemente confutate. La prima argomentazione è che in favore dell'indagato opererebbe il per- durante regime di prorogatio, valido sino al 31.12.2023, attualmente vigente in forza di quanto disposto dal cd. "Ddl concorrenza' Si tratta, tuttavia, di una proposizione manifestamente infondata potendosi richiamare, a dimostrazione dell'erroneità di tale assunto, quanto già osservato da codesta Corte in sede rescindente: "... nel caso in esame, tuttavia, non sussistono le condizioni del c. d. rinnovo automatico, stante l'assenza dei presupposti richiesti dalla normativa; tra questi, proprio la regolarità nella corresponsione dei canoni dovuti alla data di scadenza, nonché la sottoscrizione e registrazione di un titolo valido che, qualora esistente e regolarmente formalizzato, avrebbe eventualmente dato in seguito accesso al regime di proroga. E invero, per il perfezionamento del citato iter procedimentale di rinnovo, la Regione Abruzzo è tenuta, ineludibilmente, a riscontrare l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti. Conformemente a tali di- sposizioni normative, la Regione Abruzzo - Servizio di [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggio - [OSCURATO:PERSONA] tramite la nota n. 48641 del 09.02.2021 evidenziava del resto che la società 4G di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva effettuato il pagamento dei canoni demaniali marittimi dell'anno 2009 ad oggi per una somma totale pari a euro 363.915,17 e altresì non aveva pagato le imposte regionali (10 per cento de/canone) per una somma totale pari a euro 41.794,61...". Altra argomentazione che viene nuovamente spesa in questa sede è quella secondo cui non sussisterebbe il fumus boni iuris in relazione al reato di cui al capo A) in quanto estinto per prescrizione, ma sul punto è sufficiente ricordare che, come già detto, di tale reato l'ordinanza impugnata non si interessa poiché il se- questro è stato disposto solo in relazione al diverso reato di cui al capo B).Si sostiene, inoltre, che non sussista il periculum in mora, rispetto al quale occorrerebbe tenere conto della estrema gravosità della misura disposta, in ter- mini di ricadute commerciali ed occupazionali. Al riguardo, tuttavia, va richiamato quanto osservato nel provvedimento impugnato, che ha posto in luce la recessività dell'argomentazione difensiva ri- spetto alla primaria esigenza di neutralizzare il progressivo ed oggettivo aggrava- mento delle conseguenze del reato. Il ricorrente ritorna poi sul tema secondo cui la P.A. non ha adottato alcun provvedimento di revoca della concessione né ha comunicato l'avvio della relativa attività istruttoria volta a contestare il mancato versamento dei canoni di conces- sione, con la conseguenza che l'originaria concessione dovrebbe ritenersi automa- ticamente rinnovata. Sul punto, tuttavia, ancora una volta, il ricorrente omette di confrontarsi criticamente con le statuizioni di cui alla citata sentenza di legittimità n. 404/2023, che ha chiaramente affermato che "... nella concreta fattispecie, nessun procedi- mento amministrativo, preordinato alla decadenza della concessione, doveva es- sere instaurato dalla Regione Abruzzo, in quanto tale istituto caducatorio presup- pone inevitabilmente la sussistenza di un rapporto giuridico valido ed efficace e non, come in questo caso, una situazione già scaduta e, quindi, definitivamente esaurita". 5. In ultimo, secondo il ricorrente, in ogni caso, la decadenza della conces- sione demaniale per mancato pagamento del relativo canone non può essere af- fermata dal giudice penale, per di più in un procedimento ancora in fase cautelare, ma deve essere decisa dal giudice amministrativo competente, con la conseguenza che il modus operandi adottato comporterebbe una lesione dei diritti di difesa e richiederebbe il vaglio della Corte Costituzionale. Ebbene, anche tale considerazione ad avviso del Collegio si rivela manife- stamente infondata. Ciò alla luce del pacifico principio di diritto in materia secondo cui, se è vero che il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, ma rimuovono un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazioni) - o addirittura li costituiscono- a meno che tale potere non trovi fondamento e giustificazione o in una esplicita previsione legislativa, ovvero, nell'ambito della interpretazione della norma penale qualora l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come ele- mento essenziale della fattispecie criminosa, nondimeno il medesimo giudice pe- nale, allorché l'ipotesi di reato delineata dalla pubblica accusa si palesi conse- guenza del collegamento essenziale tra la fattispecie criminosa e l'atto amministrativo, non può limitarsi a prendere atto dell' esistenza del reato -secondo l'ipotesi accusatoria- che si afferma connesso al provvedimento amministrativo, ma deve più concretamente valutare la loro interconnessione e l'effettiva incidenza dell'uno sull'altro, sia pure sul piano di un accertamento sommario, al fine di dare concreto spessore alla fattispecie criminosa in relazione alla quale è stata adottata la misura cautelare reale. Corrette, dunque, appaiono le considerazioni svolte sulla sussistenza del periculum in mora e sulla concretezza e attualità della misura. In relazione, infine, all'invocato conflitto tra autorità amministrativa e po- tere giudiziario è il caso di sottolineare che come ampiamente motivato nella sen- tenza di annullamento nessun procedimento amministrativo doveva essere instau- rato dall'autorità regionale per la decadenza della concessione presupponendo tale procedimento l'esistenza di un rapporto giuridico valido ed efficace e non di un rapporto già venuto meno per effetto di una decadenza. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
Decreto Cassazione n. 33393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris