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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06158/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni due e mesi sei di reclusione) supera i limiti di ammissibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non trattandosi di soggetto infraventunenne; ritenuto che il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato oltre che reiterativo non essendo stata l'allegazione delle fotosegnaletiche dell'imputato ritenuta necessaria per vagliare l'attendibilità del riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], perché sorretto dalla conoscenza dell'imputato da parte delle forze dell'ordine e dalla piena utilizzabilità in sede di abbreviato degli atti di indagine relativi ai riconoscimenti fotografici operati dai diversi testimoni, essendo il giudizio abbreviato sorretto dalla rinuncia al contraddittorio nell'assunzione delle prove; ritenuto l'inammissibilità delle censure in merito al trattamento sanzionatorio basate sul raffronto con le pene irrogate ad altri sodali della stessa associazione, non essendo tali valutazioni di merito suscettibili di un vaglio in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni due e mesi sei di reclusione) supera i limiti di ammissibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non trattandosi di soggetto infraventunenne; ritenuto che il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato oltre che reiterativo non essendo stata l'allegazione delle fotosegnaletiche dell'imputato ritenuta necessaria per vagliare l'attendibilità del riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], perché sorretto dalla conoscenza dell'imputato da parte delle forze dell'ordine e dalla piena utilizzabilità in sede di abbreviato degli atti di indagine relativi ai riconoscimenti fotografici operati dai diversi testimoni, essendo il giudizio abbreviato sorretto dalla rinuncia al contraddittorio nell'assunzione delle prove; ritenuto l'inammissibilità delle censure in merito al trattamento sanzionatorio basate sul raffronto con le pene irrogate ad altri sodali della stessa associazione, non essendo tali valutazioni di merito suscettibili di un vaglio in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 06158/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris