Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 gennaio 2008
1
(
1
)
Causa C‑27/07
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
«Direttiva 90/435 – Tassazione di dividendi transfrontalieri – “Utili distribuiti [da una] società figlia”»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) francese, riguarda l’interpretazione
degli artt. 4 e 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile
alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (
2
) (in prosieguo: la «direttiva»).
2.
Tale direttiva può essere compresa più agevolmente se inquadrata nella più ampia problematica nella quale si inserisce.
Tassazione dei dividendi intragruppo
3.
Una società controllata distribuisce dividendi alla sua controllante, attingendo a tal fine dagli utili. Qualora tutte le
società di un gruppo abbiano sede nello stesso Stato membro, la controllata sarà tassata sugli utili con i quali sono pagati
i dividendi e la controllante (come qualsiasi altro azionista) sarà tassata sui dividendi, in quanto reddito. Lo stesso reddito
viene quindi tassato due volte, in capo a due diversi contribuenti. Questo è ciò che si intende per doppia imposizione economica.
4.
Per porre rimedio a tale doppia imposizione, taluni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno adottato «sistemi di imputazione» secondo cui agli
azionisti è garantito un credito d’imposta che rappresenta interamente o parzialmente l’imposta societaria riscossa sugli
utili a base dei dividendi. Il credito d’imposta è dedotto dall’importo dovuto dall’azionista a titolo di imposta sui dividendi,
riducendo ovvero eliminando in tal modo la doppia imposizione. Nel periodo rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a questo tipo
di credito d’imposta nazionale con il cosiddetto
avoir fiscal
(
3
).
5.
[OSCURATO:PERSONA] membri che accordano siffatti crediti d’imposta per i dividendi vorranno essere certi che l’imposta societaria sia
stata effettivamente riscossa sugli utili alla base dei dividendi. I sistemi di imputazione provvedono a tal fine mediante
un’imposta speciale, in genere in forma di acconto, a carico della società che versa il dividendo, beneficiando così del credito
d’imposta. Nel periodo rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una siffatta imposta di imputazione, il cosiddetto
précompte mobilier
(
4
).
6.
Qualora un gruppo di società comprenda una controllante stabilita in uno Stato membro e una o più controllate stabilite in
uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, il pagamento transnazionale di dividendi effettuati dalla controllata alla controllante solleva ovviamente
una serie di diversi problemi di ordine fiscale.
7.
La maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri tassa le società stabilite nei rispettivi territori sulla base del loro reddito estero,
il che ha storicamente incluso i dividendi versati dalle controllate estere. La maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri tassa anche
il reddito di non residenti prodotto all’interno dei rispettivi territori ed ha storicamente trattenuto alla fonte l’imposta
sui dividendi transfrontalieri. Tale ritenuta d’acconto garantisce allo Stato membro della controllata la riscossione dell’imposta
a carico degli azionisti, che non possono essere raggiunti mediante accertamento diretto.
8.
Di conseguenza, qualora una controllante percepisca redditi da dividendo da una controllata estera, tale reddito sarà già
stato tassato due volte: la prima volta con l’imposta estera sulle società relativamente agli utili della controllata sulla
base dei quali sono distribuiti i dividendi (tale imposta è versata dalla controllata); la seconda volta con la ritenuta d’acconto
estera sugli stessi dividendi, a carico della controllante (ma trattenuta alla fonte e versata alle autorità tributarie estere
dalla controllata). Anche questa è una doppia imposizione in senso economico. Se il dividendo è soggetto tanto alla ritenuta
d’acconto nello Stato membro della controllata quanto all’imposta sulle persone giuridiche nello Stato membro della controllante,
tale società pagherà un’imposta sullo stesso reddito due volte, in due [OSCURATO:PERSONA] membri. Questa è una doppia imposizione in senso
giuridico.
9.
Per ridurre o eliminare tale doppia imposizione economica e/o giuridica dei dividendi, la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri
ha storicamente accordato uno sgravio ai destinatari dei dividendi fiscalmente residenti sul loro territorio, sia unilateralmente
che mediante la stipula di convenzioni contro la doppia imposizione, ricorrendo sia al metodo dell’esenzione che a quello
del credito d’imposta.
10.
Con il metodo dell’esenzione, il reddito estero pertinente è completamente esonerato dall’imposta nazionale sul reddito e
sulle società. Con il sistema del credito d’imposta, lo Stato continua a tassare il reddito estero, ma consente di accordare
un credito per talune imposte estere sul reddito (per esempio, l’imposta sugli utili alla base dei dividendi e/o la ritenuta
d’acconto sui dividendi), che può poi essere dedotto dalle imposte statali.
11.
Ai sensi dei trattati stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] con altri [OSCURATO:PERSONA] membri in materia tributaria, ad una società controllante stabilita
in [OSCURATO:PERSONA] viene riconosciuto un siffatto credito d’imposta estera (il
credit d’impôt étranger
) relativo alla distribuzione degli utili da parte di una controllata con sede in un altro Stato membro, qualora la distribuzione
sia stata soggetta ad una ritenuta alla fonte operata da tale altro Stato membro. Il credito d’imposta estera è pari all’importo
della ritenuta.
La direttiva
12.
La direttiva mira ad eliminare la penalizzazione fiscale nella quale incorrono società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi rispetto alle
società dello stesso Stato membro, qualora cerchino di cooperare formando gruppi di controllanti e controllate (
5
).
13.
L’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere la qualità di controllante almeno ad ogni
società (
6
) che ha il domicilio fiscale in uno Stato membro e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro una partecipazione
minima del 25% (
7
) [definita “società figlia” all’art. 3, n. 1, lett. b)].
14.
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva, qualora una controllante con sede in uno Stato membro riceva un dividendo da
una controllata stabilita in un altro Stato membro, lo Stato membro della controllante deve astenersi dal tassare il dividendo
(metodo dell’esenzione), oppure tassarlo, autorizzando però la controllante a detrarre dalla sua imposta la frazione dell’imposta
sulle società pagata dalla controllata a fronte degli utili distribuiti con quel dividendo (metodo del credito).
15.
Conformemente all’art. 4, n. 2, tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che gli oneri relativi alla partecipazione e le
minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della controllata non siano deducibili dall’utile imponibile della
controllante. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo
forfettario «non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».
16.
L’art. 5, n. 1, della direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare dalla ritenuta alla fonte gli utili distribuiti da una
controllata alla sua controllante. Peraltro, la Grecia, la Germania e il Portogallo godono di deroghe che consentono loro,
per periodi transitori diversi, di applicare ritenute alla fonte sugli «utili distribuiti» da controllate a controllanti di
altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
8
).
17.
L’art. 7, n. 2, recita:
«La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere
o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti
di imposta ai beneficiari dei dividendi».
18.
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva, essa «non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali
necessarie per evitare le frodi e gli abusi».
19.
La direttiva richiedeva una trasposizione entro il 1° gennaio 1992, salvo le disposizioni transitorie dell’art. 5.
Normativa nazionale rilevante
(
9
)
20.
[OSCURATO:PERSONA] ha optato per il metodo dell’esenzione ex art. 4, n. 1, della direttiva. Pertanto, l’art. 216 del Code général
des impôts (
10
) (in prosieguo: il «CGI») dispone che i redditi netti delle partecipazioni, che danno diritto all’applicazione del regime
fiscale delle società controllanti (
11
) riscossi nel corso di un esercizio da una società controllante, possono essere esclusi dall’utile netto totale di quest’ultima,
salvo una quota per spese ed oneri fissata forfettariamente al 5% del ricavo totale delle partecipazioni, compreso il credito
d’imposta (
12
). L’effetto di tale disposizione è che il detto 5% è reintegrato al reddito imponibile della controllante; vi farò riferimento
con l’espressione «il 5% reintegrato».
21.
Una circolare amministrativa (
13
) (in prosieguo: la «circolare amministrativa») afferma che il credito d’imposta menzionato all’art. 216 del CGI comprende
tanto il credito d’imposta nazionale (
avoir fiscal
) per i redditi prodotti in [OSCURATO:PERSONA], quanto il credito d’imposta estera (
credit d’impôt étranger
) per i redditi delle controllate aventi sede in uno Stato con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato una convenzione contro la
doppia imposizione.
22.
Conformemente all’art. 146, n. 2, del CGI, se la distribuzione, da parte di una controllante ai suoi azionisti, di dividendi
ricevuti da una controllata estera conduce all’applicazione del
précompte mobilier
, dal
précompte mobilier
possono essere detratti crediti d’imposta solo qualora essi riguardino dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni. In
forza di una concessione eccezionale, tali crediti d’imposta possono essere eventualmente detratti dalla ritenuta d’acconto
da versare sulla ridistribuzione dei dividendi da parte della controllante a soggetti fiscalmente non domiciliati, o che non
hanno la loro sede, in [OSCURATO:PERSONA].
La questione pregiudiziale
23.
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État un ricorso
diretto all’annullamento della circolare amministrativa. Essa ha sostenuto che, comprendendo nella base di calcolo del 5%
reintegrato i crediti d’imposta estera versati conformemente ai trattati stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] con altri [OSCURATO:PERSONA], la circolare
impugnata è in contrasto con l’art. 4 della direttiva, che limita l’ammontare delle spese non deducibili dal reddito imponibile
della controllante, limitandolo ad un importo fisso, pari al 5% solo «degli utili distribuiti dalla società figlia» (
14
).
24.
[OSCURATO:PERSONA] d’État rileva che, conformemente ai trattati stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] con altri [OSCURATO:PERSONA] membri in materia tributaria,
alla controllata avente sede in [OSCURATO:PERSONA] viene riconosciuto un credito d’imposta sulla distribuzione dei dividendi da parte
di una controllata con sede in un altro Stato membro, qualora tale distribuzione di utili sia stata soggetta ad una ritenuta
d’acconto operata dall’altro Stato membro (
15
). Tale credito d’imposta è pari all’importo della ritenuta d’acconto così dedotta. Il 5% reintegrato pone la controllante
in una situazione identica a quella in cui essa si troverebbe se non vi fosse stata alcuna ritenuta d’acconto, dato che il
credito d’imposta può essere interamente detratto dall’imposta dovuta dalla controllante. Dagli artt. 146, n. 2, e 216 del
CGI nonché dalla circolare amministrativa emerge che il credito d’imposta riconosciuto in occasione della distribuzione di
dividendi alla controllante da parte della controllata avente sede in un altro Stato membro può essere detratto dall’imposta
dovuta dalla controllante solo qualora tali dividendi siano ridistribuiti nei successivi cinque anni. In tal caso, il 5% reintegrato
non incide sul principio della neutralità fiscale sulla distribuzione transfrontaliera degli utili.
25.
Inoltre, se la controllata non ridistribuisce i suoi dividendi entro tale termine, il [OSCURATO:PERSONA] d’État concorda sul fatto che
il 5% reintegrato ha l’effetto di aumentare il suo reddito imponibile al di sopra del limite fissato dall’art. 4 della direttiva
e di pregiudicare, di conseguenza, la neutralità fiscale della distribuzione transfrontaliera degli utili. Esso ritiene che
si ponga il problema di sapere se, in tal caso, l’aumento che ne deriva dell’imposta sulle persone giuridiche versata dalla
controllata possa essere consentito dall’art. 7, n. 2, della direttiva.
26.
[OSCURATO:PERSONA] d’État ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Il reintegro nell’imponibile di una società controllante stabilita in [OSCURATO:PERSONA] del 5% dei crediti d’imposta attribuiti al
momento della distribuzione di dividendi da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea,
quando tali dividendi distribuiti sono stati soggetti a ritenuta alla fonte in detto altro Stato, non incide sul livello dell’imposta
gravante sulla controllante quando quest’ultima può detrarre la totalità di detti crediti d’imposta dall’imposta dovuta. Risulta
dubbio se, nel caso in cui la controllante non abbia deciso di ridistribuire i dividendi in questione ai propri azionisti
entro cinque anni, e quindi non abbia diritto all’agevolazione fiscale costituita da siffatti crediti d’imposta, l’aggravio
tributario risultante, per l’imposta sulle società, dal reintegro del 5% dei crediti d’imposta nel suo imponibile possa ritenersi
consentito dalle disposizioni di cui all’art. 7, n. 2, della direttiva 23 luglio 1990, 90/435/CEE, in considerazione dell’importo
contenuto di tale prelievo e della circostanza che esso è stato instaurato in diretta connessione con il pagamento di crediti
d’imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi, oppure vada considerato in contrasto
con gli obiettivi risultanti dall’art. 4 della citata direttiva».
27.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi francese e tedesco, nonché la [OSCURATO:PERSONA]; tutti sono
stati rappresentati in udienza, ad eccezione del governo tedesco.
28.
Il giudice del rinvio ritiene che, salvo il caso in cui sia consentita dall’art. 7, n. 2, della direttiva, la normativa nazionale,
così come interpretata dalla circolare amministrativa, sarà contraria all’art. 4, n. 2, della direttiva stessa, qualora il
credito d’imposta non possa essere usato perché la controllata non ridistribuisce gli utili entro cinque anni dal pagamento.
I governi tedesco e francese, tuttavia, sostengono che la normativa è compatibile con l’art. 4, n. 2, senza dover ricorrere
all’art. 7, n. 2. Propongo quindi di prendere in considerazione, in primo luogo, la questione, logicamente precedente, se
la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sia contraria, in linea di principio, all’art. 4, n. 2, della
direttiva, prima di esaminare, in secondo luogo, la questione se, eventualmente, essa sia ciò nondimeno legittima in forza
della deroga prevista dal suo art. 7, n. 2 (e/o, come sostenuto dal governo francese, in forza del suo art. 1, n. 2).
Art. 4, n. 2, della direttiva
29.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la normativa nazionale, come interpretata dalla circolare amministrativa,
è in contrasto con l’art. 4, n. 2, della direttiva. Entrambi i governi sostengono una tesi contraria.
30.
L’art. 4, n. 2, direttiva dispone che, qualora uno Stato membro fissi forfettariamente le spese di gestione relative alla
partecipazione, tale importo forfettario non può essere superiore al 5% «degli utili distribuiti dalla società figlia». Le
parti che hanno presentato osservazioni sono in disaccordo sul problema se l’espressione «utili distribuiti dalla società
figlia» significhi, in una situazione in cui il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte, l’importo netto del dividendo
effettivamente percepito dalla controllante (in seguito a detrazione della ritenuta) o l’importo lordo del dividendo, pari
all’importo effettivamente percepito, maggiorato dell’importo del credito d’imposta accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] per compensare
la ritenuta d’acconto.
31.
[OSCURATO:PERSONA] d’État e tutte le parti che hanno presentato osservazioni fanno ampi riferimenti alla causa risolta con sentenza
della Corte 25 settembre 2003, causa C‑58/01, Océ van der Grinten (
16
), in cui si chiedeva alla Corte, tra l’altro, se un onere del 5% imposto sull’ammontare complessivo dei dividendi distribuiti
da una controllata con sede nel [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllante con sede nei [OSCURATO:PERSONA] ed il credito d’imposta cui dava
diritto tale distribuzione equivalesse ad una ritenuta d’acconto contraria all’art. 5, n. 1, della direttiva.
32.
Nella detta causa si sosteneva esplicitamente che il credito d’imposta dovesse essere considerato parte degli utili distribuiti
dalla controllata (
17
). La Corte ha respinto tale argomento, dichiarando quanto segue:
«Per quanto riguarda la parte del prelievo del 5% che si applica al credito fiscale cui la distribuzione del dividendo dà
diritto, essa non presenta le caratteristiche di una trattenuta alla fonte sugli utili distribuiti, in linea di principio
vietata dall’art. 5, n. 1, della direttiva, poiché non colpisce gli utili distribuiti dalla società controllata.
Infatti, il credito fiscale è uno strumento fiscale diretto ad evitare, in termini economici, una doppia imposizione degli
utili distribuiti sotto forma di dividendi: una prima volta a carico della società controllata e una seconda volta a carico
della società capogruppo beneficiaria dei dividendi. Non costituisce pertanto un rendimento da titoli» (
18
).
33.
Occorre rammentare che il credito d’imposta oggetto della causa Océ van der Grinten riguardava l’importo del pagamento anticipato
dell’imposta sulle persone giuridiche versata dalla società sui dividendi da essa versati. Esso era quindi diretto, come chiarito
dalla Corte, a ridurre la doppia imposizione economica (
19
). Nella causa in esame, il credito d’imposta di cui trattasi è diretto a compensare l’azionista per la ritenuta effettuata
sul dividendo ed è quindi diretto a ridurre la doppia imposizione giuridica (
20
). Di conseguenza, non concordo con la [OSCURATO:PERSONA], che nelle sue osservazioni, molto succinte (
21
), afferma semplicemente che dalla sentenza Océ van der Grinten emerge che il credito d’imposta non può essere considerato
alla stregua di utili distribuiti.
34.
Sulla base di un’interpretazione letterale, dubito che l’espressione «utili distribuiti [da una] società figlia» non esprima
l’importo del dividendo effettivamente percepito, maggiorato dell’importo del credito d’imposta accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] per
compensare l’imposta trattenuta alla fonte. Dal punto di vista della controllata, se essa dichiara un dividendo, ad esempio,
di EUR 100, essa distribuirà utili per EUR 100. Se non vi fosse ritenuta alla fonte, tale importo lascerebbe la sfera della
controllata per giungere direttamente in quella della controllante. Non vedo perché tale analisi dovrebbe essere modificata
dal fatto che lo Stato membro della controllata esige una trattenuta da detto pagamento per un importo pari all’imposta dovuta
dalla controllante ed accredita lo stesso importo direttamente alle autorità fiscali di tale Stato membro. Come dichiarato
dalla Corte nella sentenza 4 ottobre 2001, causa C‑294/99, [OSCURATO:PERSONA] (
22
), nel caso di una ritenuta d’acconto «la società che distribuisce dividendi deve trattenerne una parte, che essa versa alle
autorità fiscali». Questa interpretazione mi sembra inoltre confermata dall’art. 5 della direttiva, che autorizza la Germania,
la Grecia e il Portogallo a prelevare una ritenuta d’acconto sugli «utili distribuiti».
35.
A mio avviso, e come sostenuto dal governo francese, la normativa francese non fa che calcolare il 5% reintegrato facendo
riferimento all’importo totale del dividendo dichiarato; il riferimento al credito d’imposta è solo uno strumento per garantire
che esso sia stato accreditato. Non condivido, quindi, l’argomento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, poiché
un credito d’imposta previsto da un trattato contro la doppia imposizione per compensare la riduzione dovuta alla ritenuta
assume la forma di un credito nei confronti dello Stato, esso non può essere considerato un dividendo, ovvero, di conseguenza,
un utile distribuito ai sensi della direttiva. Devo poi rilevare che, nell’ambito di un argomento che non intendo trattare,
in quanto mira esplicitamente a rimettere in discussione l’interpretazione del diritto nazionale su cui il [OSCURATO:PERSONA] d’État
ha fondato il suo rinvio pregiudiziale alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sebbene legalmente dovuta dalla società
che distribuisce, la ritenuta alla fonte è in realtà sopportata dai destinatari dei dividendi. Mi pare che tale affermazione
confermi l’interpretazione da me proposta.
36.
Concordo altresì con il governo tedesco, secondo il quale l’obiettivo della direttiva non inficia tale analisi. Per garantire
la neutralità fiscale, l’art. 5, n. 1, della direttiva vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prelevare una ritenuta d’acconto sugli utili
distribuiti dalla controllata alla sua controllante. Nella causa in esame, la mancanza di neutralità fiscale è dovuta alla
ritenuta d’acconto operata nello Stato della controllata. La totale neutralità fiscale non potrà essere realizzata fino a
quando saranno in vigore le disposizioni transitorie. Questo non significa che un’interpretazione che conduce ad una neutralità
fiscale imperfetta o incompleta sia per ciò stesso inesatta. La natura delle disposizioni transitorie implica che durante
la loro vigenza gli obiettivi della normativa alla quale esse derogano non possono essere interamente realizzati. Chiedere
alla [OSCURATO:PERSONA] di concedere un credito totale per le imposte trattenute durante il periodo transitorio, mentre essa ha optato
per il metodo dell’esenzione invece che per quello del credito, equivarrebbe sostanzialmente a chiederle di optare per entrambi
i metodi, quando la direttiva chiede agli [OSCURATO:PERSONA] membri di optare solo per uno di essi.
37.
Di conseguenza, ritengo che, qualora uno Stato membro abbia deciso, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva, di disporre
che gli oneri relativi alla partecipazione di una controllante in una controllata di un altro Stato membro e le minusvalenze
risultanti dalla distribuzione degli utili della controllata non siano deducibili dall’utile imponibile della controllante,
tale disposizione non osta a che le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate al 5% del reddito complessivo
della holding, compresi i crediti d’imposta diretti a compensare le ritenute d’acconto prelevate sui dividendi ai sensi dell’art. 5,
nn. 2, 3 o 4, della direttiva.
38.
Pertanto, non è necessario esaminare se la normativa possa essere giustificata con riferimento ad altre disposizioni della
direttiva. Ciò nondimeno, prenderò brevemente in considerazione la rilevanza di tali disposizioni.
Art. 7, n. 2, della direttiva
39.
Qualora la normativa nazionale, come interpretata dalla circolare amministrativa, sia contraria all’art. 4, n. 2, della direttiva,
il giudice nazionale chiede se essa sia consentita dall’art. 7, n. 2, della stessa considerato che, poiché l’unico effetto
del 5% reintegrato consiste parzialmente nella riduzione del credito d’imposta riconosciuto alla controllante in occasione
della distribuzione dei dividendi, essa può essere considerata facente parte di un corpus di norme relative al versamento
di crediti d’imposta ai beneficiari dei dividendi e dirette, attraverso il medesimo meccanismo, a ridurre la doppia imposizione.
40.
L’art. 7, n. 2, della direttiva stabilisce che quest’ultima «lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali
o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni
relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi».
41.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono inapplicabile la deroga prevista all’art. 7, n. 2, della direttiva. Il governo
francese esprime un avviso contrario nelle sue osservazioni scritte, sebbene abbia sostenuto in udienza la compatibilità della
normativa rispetto all’art. 4, n. 2, con la conseguente irrilevanza dell’art. 7, n. 2, della direttiva. Il governo tedesco
non si è espresso sull’art. 7, n. 2.
42.
Mi sembra evidente che l’art. 7, n. 2, della direttiva non può avere alcuna rilevanza nella causa in esame, dato che la normativa
nazionale di cui trattasi non è diretta ad eliminare o attenuare la doppia imposizione
economica
. Sebbene la questione pregiudiziale menzioni il fatto che il prelievo aggiuntivo risultante dal 5% reintegrato «è stato instaurato
in diretta connessione con il pagamento di crediti d’imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica
sui dividendi», emerge chiaramente dalla domanda pregiudiziale nel suo complesso che i crediti d’imposta (
crédits d’impôt étranger
) di cui trattasi sono intesi a ridurre la doppia imposizione giuridica dello stesso dividendo in capo alla controllante nello
Stato membro della controllata e in quello della controllante.
Art. 1, n. 2, della direttiva
43.
Il governo francese ha sostenuto che la Corte dovrebbe considerare, oltre agli artt. 4, n. 2, e 7, n. 2, della direttiva,
specificatamente menzionati dal giudice del rinvio, anche il suo art. 1, n. 2, il quale dispone che la direttiva non pregiudica
l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi. Il governo francese
osserva che la disposizione nazionale di cui trattasi nella causa principale prevede che una controllante possa detrarre i
crediti d’imposta ottenuti dalle controllate aventi sede un altro Stato membro dal
précompte mobilier
versato per i dividendi distribuiti ai suoi azionisti solo qualora la distribuzione avvenga entro cinque anni. Tale limitazione
a cinque anni riflette l’intento del governo francese di combattere le frodi. Il rischio di frode e la difficoltà del controllo
fiscale aumenterebbero se le imprese potessero detrarre crediti d’imposta relativi a dividendi percepiti 10 o 20 anni prima.
L’amministrazione non sarebbe in grado di verificare se detti crediti fossero effettivi e quindi di impedire il rischio di
frodi connesso alla detrazione di crediti d’imposta fittizi.
44.
Tale argomento non può essere accolto. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur‑Bloem,
una presunzione generale di evasione o di frode fiscali non può giustificare una misura fiscale che pregiudichi gli obiettivi
di una direttiva (
23
). Va rilevato che detta causa riguardava una disposizione nazionale diretta a impedire, conformemente all’art. 11 della direttiva
sulle fusioni (
24
), le agevolazioni fiscali che la direttiva intendeva escludere per le operazioni che hanno come obiettivo principale la frode
o l’evasione fiscale. Lo stesso principio dovrebbe chiaramente valere qualora, come nel caso in esame, una direttiva consenta
ad uno Stato membro di derogare alle sue disposizioni per ragioni di frode o di abuso. Se le autorità francesi desiderano
verificare l’effettività dei crediti d’imposta accordati, esse possono avvalersi della direttiva sulla reciproca assistenza (
25
) per ottenere dalle autorità competenti di un altro Stato membro le informazioni necessarie per svolgere un corretto accertamento
dell’imposta sulle persone giuridiche.
Conclusione
45.
Considerato quanto precede, ritengo che la questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État ([OSCURATO:PERSONA]) dovrebbe essere risolta
come segue:
Qualora uno Stato membro abbia deciso (conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi) di disporre che gli
oneri relativi alla partecipazione di una controllante in una controllata di un altro Stato membro e le minusvalenze risultanti
dalla distribuzione degli utili della controllata non siano deducibili dall’utile imponibile della controllante, tale disposizione
non osta a che le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate al 5% del reddito complessivo della holding,
compresi i crediti d’imposta diretti a compensare le ritenute d’acconto prelevate sui dividendi ai sensi dell’art. 5, nn. 2,
3 o 4, della direttiva.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– GU L 225, pag. 6. La direttiva è stata successivamente modificata, ma (secondo la ricorrente) la causa principale riguarda
solo la versione originale.
3
– Previsto dall’art 158 bis del Code général des impôts (codice generale delle imposte).
4
– Previsto dall’art. 223 sexies del Code général des impôts.
5
– Secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva.
6
– Più precisamente, ogni società che assume una delle forme elencate nell’allegato alla direttiva e che è soggetta a una
delle imposte elencate all’art. 2, lett. c), della direttiva.
7
– Tale partecipazione minima è stata ridotta al 20% a decorrere dal 2 febbraio 2004, al 15% a decorrere dal 1° gennaio 2007
e sarà ulteriormente ridotta al 10% a decorrere dal 1° gennaio 2009: direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE,
che modifica la direttiva 90/435/CEE (GU 2004, L 7, pag. 41).
8
– Rispettivamente art. 5, nn. 2, 3 e 4. Le disposizioni transitorie sono state abrogate dalla direttiva 2003/123, citata
alla nota 7.
9
– Come descritta dal giudice del rinvio, dinanzi al quale è stato proposto il 22 dicembre 2003 un ricorso di annullamento.
L’
avoir fiscal
ed il
précompte mobilier
sono stati in seguito abrogati (a decorrere dal 1° gennaio 2005).
10
– Nella versione derivante dall’art. 43 (I) della legge finanziaria per il 1999 (n. 98‑1266 del 30 dicembre 1998, GURF 20050),
come modificata dall’art. 20 della legge finanziaria per il 2000 (n. 99‑1172 del 30 dicembre 1999, GURF 19914).
11
– L’art. 145 del Code général des impôts, il quale, all’epoca dei fatti disponeva che il regime fiscale per le controllate
era applicabile alle società soggette all’imposta sulle persone giuridiche al tasso nomale di partecipazione di almeno il
5% del capitale della società in questione.
12
– Con il limite, per ciascun esercizio, dell’importo complessivo delle spese e degli oneri sostenuti a qualsiasi titolo dalla
società holding durante lo stesso esercizio.
13
– Del 25 giugno 1999, pubblicata nel
Bulletin officiel des impôts
4 H‑4‑99; v., in particolare, paragrafo 15.
14
– [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’Etat altresì che: i) l’art. 216 del CGI viola l’art. 4, n. 2,
della direttiva, in quanto dispone che il 5% reintegrato non può superare, per ciascun esercizio fiscale, l’importo totale
delle spese e degli oneri di qualsiasi natura sostenuti dalla holding durante tale esercizio, e ii) l’inclusione dell’
avoir fiscal
(nel caso di controllate con sede in [OSCURATO:PERSONA]) e del
credit d’impôt étranger
(nel caso di controllate con sede in uno Stato terzo) nella base di calcolo del 5% reintegrato è discriminatoria nei confronti
delle controllanti con sede in [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con gli artt. 43 CE e 56 CE. [OSCURATO:PERSONA] d’Etat ha respinto entrambi gli
argomenti e non li menziona nella questione pregiudiziale.
15
– Ovviamente, tale situazione non dovrebbe più riprodursi, dato che l’art. 5, n. 1, della direttiva impone che gli utili
distribuiti da una controllata alla sua controllante siano esenti da ritenuta. La questione pregiudiziale in esame è sorta
in seguito ad un ricorso di annullamento di una normativa nazionale, e non da una controversia avente ad oggetto un concreto
accertamento fiscale. È quindi possibile che il giudizio della Corte riguardi accertamenti avvenuti in esercizi precedenti,
ai quali erano ancora applicabili le disposizioni transitorie dell’art. 5, nn. 2, 3 e 4.
16
– Racc. pag. I‑9809.
17
– V. punti 38 e 42.
18
– Punti 55 e 56.
19
– Cioè la duplice tassazione dello stesso reddito, in capo a due diversi contribuenti: v. supra, paragrafo 3.
20
– Cioè la duplice tassazione dello stesso reddito, in capo allo stesso contribuente: v. supra, paragrafo 8.
21
– [OSCURATO:PERSONA] dedica quattro brevi paragrafi al problema della compatibilità della normativa nazionale, come interpretata
dalla circolare amministrativa, con l’art. 4, n. 2, della direttiva.
22
– Racc. pag. I‑6797, punto 7.
23
– Racc. pag. I‑4161, punto 44.
24
– Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni,
ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (GU L 225, pag. 1).
25
– Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
[OSCURATO:PERSONA] membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15).