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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07336/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle ragioni del doppio confome accertamento in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente di duplice qualità, suddiviso in dosi già confezionate (pari a complessive 24 per mariuhana e 7 per la cocaina), in uno al contegno del ricorrente volto a sfuggire al controllo disfacendosi della droga; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle ragioni del doppio confome accertamento in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente di duplice qualità, suddiviso in dosi già confezionate (pari a complessive 24 per mariuhana e 7 per la cocaina), in uno al contegno del ricorrente volto a sfuggire al controllo disfacendosi della droga; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026
Sentenza Cassazione n. 07336/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris