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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15938/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di TarantoUdita la relazione svolta dal Presidente;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGI CUOMOche conclude per l'inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudicecautelare adito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., in parziale riformadell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto con laquale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva deldivieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di anniuno, ha ridotto la durata della misura in mesi otto.A [OSCURATO:PERSONA] sono contestati, come da imputazione cautelare, i reatidi cui all’art. 416 cod.pen. (capo 45) e artt. 3 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi7, 12.12, 13.16, 14.7), in ordine ai quali il tribunale confermava la gravitàindiziaria e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, amezzo dei difensori e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivienunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.- Violazione dell'art. 121 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 127-310cod.proc.pen. e artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’omesso esame della memoriadifensiva depositata all’udienza di discussione con la quale si contestava la gravitàindiziaria in relazione al capo 7).- Violazione degli artt. 581 lett. d) e 591 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’art. 310 cod.proc.pen.

Il tribunale avrebbe erroneamente ritenutoinammissibile per genericità il motivo d'appello con riguardo al profilo dellasussistenza dei reati fini, al contrario risulterebbe dalla lettura di pagina 8dell'appello la censura laddove con riferimento ai reati fini - “del pari”- sicontestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.- Violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191-254cod.proc.pen., art. 15 Cost.,8 Cedu e vizio di motivazione in punto inutilizzabilitàdelle conversazioni chat e email per violazione dei divieti probatori e del principiodi proporzione nella cautela reale, con conseguente insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza.La censura si articola in sotto voci che vengono qui sinteticamenteriassunte: Premesso che il compendio probatorio è costituito da chat e mailapprese dai dispositivi e dal cloud di altro coindagato, sussisterebbe, nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], l’inutilizzabilità delle chat e mail poiché, trattandosi di corrispondenzaqualificata coperta dal segreto professionale dell’indagato, dottore commercialista,sarebbero state acquisite in violazione degli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. nonessendo stato rispettato il procedimento di opponibilità del segreto professionale.La violazione dei divieti probatori comporterebbe l’inutilizzabilità dei dati acquisiti(chat di WhatsApp e mail) perché l’indagato non aveva potuto opporre il segretoprofessionale ex art. 256 cod.proc.pen., perché il decreto del P.M. era esplorativoe, dunque, violava il principio di proporzione della misura reale, anche alla luce deldiritto europeo, e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell’art.15 Cost., e perché l’acquisizione dei dati estrapolati doveva essere autorizzata daun giudice e non soltanto da un Pubblico Ministero (sentenza Corte di Giustizia4/10/2024 nella causa Tribunale amministrativo regionale del Tirolo).

Da cuil’insussistenza del quadro indiziario grave al netto della prova di resistenza nonessendovi altri elementi di prova a sostegno della gravità indiziaria.- Violazione dell’art. 416 cod.pen. in riferimento agli artt. 43 e 416 cod.pen.con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza in relazione allapartecipazione all'associazione a delinquere e ai reati fine.

L'ordinanza impugnataavrebbe nuovamente fondato la propria valutazione in relazione al dolo associativoe dei reati fine, sulla scorta delle chat di whatsapp inutilizzabili, espunte le qualinon residuerebbe alcun elemento sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria chesi palesa altresì contraddittoria sulle valutazioni della credibilità di D’Auria.

Iltribunale del riesame, per qualificare l'attività del commercialista come funzionalealla realizzazione del progetto criminoso, non avrebbe individuato quel quid plurisdi apporto consapevole da cui desumere che lo svolgimento dell'attivitàprofessionale fosse funzionale alla realizzazione del programma criminoso perintegrare la compartecipazione delittuosa.

Nell'ordinanza impugnata non visarebbe traccia di alcun accertamento ulteriore e concreto idonea a delineare laconsapevole partecipazione del ricorrente al reato associativo ai reati fini.

In altritermini difetterebbe la motivazione in punto dolo del reato in quanto l'operaprofessionale e di consulenza occasionale non sarebbe sufficiente a delineare quelquid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed ancora il giudicedell'appello cautelare avrebbe illogicamente fondato il dolo di partecipazione sullacommissione dei reati fine e ciò illogicamente non potendosi trarre taleconsapevolezza dai contatti tra l'indagato e gli altri imprenditori diretti allacostituzione delle società che vengono in rilievo nella vicenda in questione.- Violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. vizio di motivazione inrelazione alla sussistenza del pericolo di recidiva con riguardo all’attualità dellostesso e alla adeguatezza della misura cautelare applicata giudicatasproporzionata.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazionedell’art. 121 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Taranto non tenuto contodella memoria difensiva esplicativa dello svolgimento dei fatti di cui al capo 7),depositata in udienza di discussione dell’appello cautelare, è manifestamenteinfondato.L’ordinanza impugnata ha ritenuto, in primo luogo, tardivamentedepositata, al di fuori del termine di cinque giorni indicato dall’art. 127 cod. proc.pen., la memoria difensiva.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondoil quale nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensiveè regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensìda quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamenterichiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essererispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni primadell'udienza (Sez.

U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01; Sez.

U,n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 – 01).Ma non solo, l’ordinanza impugnata ha rilevato altresì un ulteriore profilodi inammissibilità della produzione difensiva perché introduttiva di un motivo deltutto nuovo in relazione al profilo di censura sul capo 7) che, sempre a mente dellecitate Sezioni Unite Galati, non può avere ingresso nell’appello cautelare attesol’effetto devolutivo di tale giudizio contrassegnato dalla contestazione, dallarichiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez.

U, n. 15403 del30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01).Sulla base di tali principi consegue anche l’inammissibilità del collegatosecondo motivo di ricorso là dove l’ordinanza impugnata, a pag. 74, ha rilevatocome l’atto di appello conteneva, a pag. 8, l’enunciazione generica dei motivi diappello sui reati fini, ritenendo il motivo di appello privo di specificità e come taleinammissibile.A fronte di tale argomento il ricorrente oppone una generica censura che siappunta sull’interpretazione del dato letterale “del pari”, contenuto nel motivo diappello, che non vale a superare la genericità del motivo di appello che rimaneprivo delle ragioni specifiche di contestazione dei reati fini.

Da cui l’inammissibilitàdel motivo di ricorso privo di confronto specifico, a sua volta, della ritenutagenericità del motivo di appello.3.

Il terzo motivo di ricorso, come variamente articolato, risulta infondatosulla base delle seguenti ragioni.3.1.

Il primo profilo di censura di violazione di legge in relazione agli artt.200 e 256 cod.proc.pen. stante la violazione del procedimento per l’opponibilitàdel segreto professionale risulta manifestamente infondato.Va rilevato che, in punto di fatto, che le chat di cui la difesa denuncial'inutilizzabilità sono state estratte non dal telefono del [OSCURATO:PERSONA], ma dal telefono delcoindagato [OSCURATO:PERSONA], il cui telefono è stato oggetto di sequestro dispostodal Pubblico ministero, in data 12 maggio 2022, ed eseguito dalla polizia giudiziariain data 19 maggio del 2022.Risulta, ancora, dall’impugnata ordinanza che tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], diprofessione dottore commercialista, non vi era alcun rapporto di naturaprofessionale, sicchè non poteva ritenersi che ricorresse un sequestro dicorrispondenza presso il commercialista (cfr. ag. 75) secondo il disposto di cui agliartt. 200 e 256 cod.proc.pen.Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensivarichiamando la pronuncia di Questa Corte di legittimità n. 36775 del 2024, secondocui in tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimonee non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistratopenale il solo segreto di Stato (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191-01, (Sez. 3,n. 36775 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286913 – 01).

Si tratta di principicorrettamente applicati dal giudice della cautela in un contesto nel quale, siribadisce, non vi era stato alcun sequestro del telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] e nonvi era alcun rapporto professionale tra questi e il [OSCURATO:PERSONA].La decisione, corretta in diritto, resiste alle censure difensive, ancheveicolate richiamando due pronunce di Questa Corte (Sez. 2, n. 51446 del 2017 en. 14082 del 2018).

La violazione dell’art. 256 cod.proc.pen., come ancheargomentato nella sentenza citata n. 36775 del 2024, presuppone che vi sia unaccesso presso lo studio professionale volto all’acquisizione di documenti, che,quanto al caso in esame, non è avvenuto, essendo stati sequestrati i telefoni delDi Lecce e in assenza di un rapporto professionale tra questi e il [OSCURATO:PERSONA].

Da cuila manifesta infondatezza della censura di violazione dell’art. 256 cod.proc.pen.Del resto, come chiarito dalla sentenza n. 36775 del 2024, l'impossibilità diammettere l'opponibilità del segreto professionale da parte dell'imputato/indagatosi fonda sulla considerazione che, nell'ipotesi di richiesta di esibizione di documentiex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggettogli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa daldivieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto delprincipio di legalità.

Diversamente opinando, il segreto professionale sipresterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez.

U. civ., n.11082 del 07/05/2010) (ancora in motivazione Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024,presupposto dell’accesso presso il professionista per l’acquisizione di dati edocumenti.3.2.

Gli ulteriori profili di censura non sono fondati.L’ordinanza impugnata ha dapprima riepilogato, anche riportandone stralci,il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., in data12/05/2022, che indicava i reati per i quali di procedeva, gli esiti delleinvestigazioni fin ad allora compiute sulla società cartiere, frutto di accertamentibancari, documentali con l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo della Guardiadi finanza ed esiti di servizi di osservazione e controllo ispezioni nonché diintercettazioni delle conversazioni telefoniche, che permettevano di individuarenumerose società cartiere volte all'emissione o l'utilizzo di operazioni inesistentie l'individuazione dei commercialisti che, per le predette società, avevano curatogli adempimenti fiscali e percepito redditi dalle società coinvolte, da cui lasussistenza del fumus commissi delicti e la finalità probatoria del sequestro dellacontabilità delle società, della documentazione bancaria, dei telefoni cellulari dellepersone sottoposte ad indagine, dei computer fissi nonché delle somme di denaroche costituivano, il tutto, corpo di reato e cose pertinenti al reato necessarie perl'accertamento dei fatti per cui erano in corso le indagini, sicchè è da escludereuna genericità del provvedimento.

Ha, poi, ricordato che il decreto di perquisizionee sequestro era stato eseguito dalla p.g. in data 19/05/2022, con sequestro deicellulari nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dal quale veniva estratta copiaforense dei dati ivi contenuti, a seguito di delega del PM, in data 27 maggio 2022,agli ufficiali di dotati di qualifiche necessarie, operazioni di copia forense delle qualiera redatto verbale in data 19/09/2022.Sulla scorta di tali dati di fatto, l’ordinanza impugnata ha escluso laviolazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. non essendo stati acquisiti i dati diWhatsApp mediante fotografia della schermata (screenshot), e, qualificati imessaggi di cui alle conversazioni di WhatsApp quale corrispondenza, ha,dapprima, richiamato la giurisprudenza secondo cui i messaggi erano annoveratinella ampia categoria dei documenti acquisiti ex art. 234 cod.proc.pen., ma poi,qualificato i messaggi di WhatsApp quale corrispondenza, nei termini di cui allacitata pronuncia del Giudice delle leggi, ed ha escluso la violazione dell’art. 254comma 2 cod.proc.pen.Dopo avere escluso l’applicabilità dell’art. 254 comma 1 cod.proc.pen.essendo i suddetti messaggi ormai stati ricevuti dal destinatario, ha escluso laviolazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. sul rilievo che la P.G. aveva datoesecuzione al provvedimento sequestrando (unicamente) il telefono cellulare inuso al [OSCURATO:PERSONA], dal quale venivano estrapolate le conversazioni whatsapp, sudelega del P.M., richiamate dal gip nella propria ordinanza inerente i fatti per cuisi procede.L'ordinanza impugnata, anche mediante richiamo a precedenti di questaSuprema Corte, ha condiviso il principio secondo cui l'art. 254 cod.proc.pen. inossequio alle garanzie apprestate dall'articolo 15 della costituzione, disponesostanzialmente che il sequestro della corrispondenza avvenga su disposizioneovvero sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.In particolare, per quello che qui rileva l'art. 254 comma 2 cod.proc.pen. insostanza, vieta alla polizia giudiziaria di avere accesso al contenuto dei messaggie consente il sequestro del loro contenitore che deve essere consegnato all'autoritàgiudiziaria, unica legittimata verificarne il contenuto senza che la polizia giudiziariapossa accedervi di propria iniziativa.Ciò premesso, la loro acquisizione era avvenuta nel rispetto delle formepreviste dalla legge, in quanto la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare losmartphone nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], secondo le indicazioni e per le esigenzeindicate nel decreto di perquisizione e sequestro.Concludeva l'ordinanza impugnata che non vi era stata alcuna violazionedell'art. 254 cod.proc.pen. da cui l’ulteriore insussistenza della prospettatainutilizzabilità ai sensi del 191 cod.proc.pen. delle prove acquisite, da cui la nonnecessità di procedere alla cosiddetta prova di resistenza.3.3.

La decisione impugnata è correttamente motivata alla luce dei principienunciati nelle più recenti pronunce, secondo cui in tema di mezzi di prova, imessaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nellamemoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica dicorrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loroacquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen.per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altracausa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse allariservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (Sez. 2, n. 25549del 15/05/2024 Tundo, Rv. 286467 – 01; Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025,Pagnini, Rv. 288989 – 03).La pronuncia Pagnini ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in tema e, intale ambito, ha ricordato che l’utilizzabilità dei messaggi “WhatsApp”, degli “SMS”e degli altri dati conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto asequestro è sempre stata affermata da questa Corte, ritenendo che dovesseroqualificarsi quale prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319-01; Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012,Lafuenti, Rv. 253573- 01; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv.272319-01).

Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 22giugno 2023 n. 170, ha chiarito che «lo scambio di messaggi elettronici - “e-mail”,“SMS”, “WhatsApp” e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza»,e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario,con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbiaperso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza,trasformandosi in un mero documento "storico".Questa Corte di legittimità, aderendo alle indicazioni della Cortecostituzionale, ha quindi abbandonato l'orientamento precedente ed ha affermatoche i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservatinella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anchedopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorsodel tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, inrapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento"storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondole forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza(Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467-01).Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dapprima ricondotto l’acquisizionedei dati contenuti nel dispositivo telefonico nell’alveo della prova documentale, nondi meno, ma poi ha ricondotto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 254 cod.proc.pen.quale corrispondenza, escludendo, con motivazione congrua, la violazione delmedesimo articolo nell’acquisizione dei dati che fondano il quadro indiziario neiconfronti del ricorrente.3.4.

Quanto, infine, al profilo dell’inutilizzabilità della prova per essere stataacquisita in assenza di controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il dirittodell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustiziadell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di «un giudice o da unorgano amministrativo indipendente», la giurisprudenza di questa Corte haargomentato, in modo del tutto condivisibile, che il difetto di una preventivaautorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico,per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, lanullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invaliditàquando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questointervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sullanecessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (cfr. Sez. 6,n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02).

Ricondotta l’acquisizionenell’alveo della nullità dell’atto, a questa categoria devono applicarsi le disposizionigenerali in tema di nullità tra cui agli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. sicchè, nonessendo stata eccepita nel primo atto (interrogatorio preventivo) in cui la parte èvenuta a conoscenza, la deduzione della nullità è ormai preclusa.4.

Il quarto motivo di ricorso risulta infondato.L’ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al datoprobatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordinealla partecipazione del ricorrente nel delitto associativo, finalizzato allacommissione di plurime violazione tributarie, delineando la consapevolepartecipazione del ricorrente.Premessa e non contestata sussistenza di un’associazione a delinquere,rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 416 cod.proc.pen., operante dal2017 al 2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere,all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati fine), l’ordinanzaimpugnata, dopo avere dato atto che le censure difensive erano generiche (cfr.pag. 96), ha poi individuato quegli elementi, costituenti quel quid pluris per laconfigurazione della partecipazione del ricorrente.Nel rammentare che la consapevolezza dell’associato può essere provatapartecipazione (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, Almanza, Rv. 284057 – 02),l’ordinanza impugnata ha evidenziato la pregnanza indiziaria del contenuto di unalavagnetta rinvenuta presso il [OSCURATO:PERSONA] ove era riportato per ciascuna societàcartiera il nome del professionista che le seguiva, tra cui “Cosimo” e “[OSCURATO:PERSONA]”([OSCURATO:PERSONA]), nonché le attività da compiere tra cui la costituzione, la liquidazione e lacancellazione, attività che in successione si compiono di norma nelle società c.d.cartiere, le numerose chat riportate nell’ordinanza, ma soprattutto il portatodichiarativo del coindagato D’Auria (cfr. pag. 117).5.

Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato.L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazionedi partecipazione ad un’associazione a delinquere che ha operato sino al 2023,risulta congruamente argomentata.

Evidenzia, l'ordinanza impugnata, come dopole perquisizioni e i sequestri del maggio 2022, vi era stata la prosecuzione delprogramma criminoso con le richieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui eranofinalizzate le false fatture sin dalla loro emissione, sicché persisteva ancora ilpericolo di recidiva, sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile perrivedere la portata del pericolo di recidiva.

La motivazione resa dal Tribunale nonpresenta profili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata.Infine, è del tutto generica la lamentata sproporzione della misurainterdittiva applicata che è stata pure ridotta dal Tribunale.6.

Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di TarantoUdita la relazione svolta dal Presidente;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGI CUOMOche conclude per l'inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudicecautelare adito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., in parziale riformadell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto con laquale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva deldivieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di anniuno, ha ridotto la durata della misura in mesi otto.A [OSCURATO:PERSONA] sono contestati, come da imputazione cautelare, i reatidi cui all’art. 416 cod.pen. (capo 45) e artt. 3 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi7, 12.12, 13.16, 14.7), in ordine ai quali il tribunale confermava la gravitàindiziaria e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, amezzo dei difensori e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivienunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.- Violazione dell'art. 121 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 127-310cod.proc.pen. e artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’omesso esame della memoriadifensiva depositata all’udienza di discussione con la quale si contestava la gravitàindiziaria in relazione al capo 7).- Violazione degli artt. 581 lett. d) e 591 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’art. 310 cod.proc.pen. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenutoinammissibile per genericità il motivo d'appello con riguardo al profilo dellasussistenza dei reati fini, al contrario risulterebbe dalla lettura di pagina 8dell'appello la censura laddove con riferimento ai reati fini - “del pari”- sicontestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.- Violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191-254cod.proc.pen., art. 15 Cost.,8 Cedu e vizio di motivazione in punto inutilizzabilitàdelle conversazioni chat e email per violazione dei divieti probatori e del principiodi proporzione nella cautela reale, con conseguente insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza.La censura si articola in sotto voci che vengono qui sinteticamenteriassunte: Premesso che il compendio probatorio è costituito da chat e mailapprese dai dispositivi e dal cloud di altro coindagato, sussisterebbe, nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], l’inutilizzabilità delle chat e mail poiché, trattandosi di corrispondenzaqualificata coperta dal segreto professionale dell’indagato, dottore commercialista,sarebbero state acquisite in violazione degli artt. 200 e 256 cod.proc.pen. nonessendo stato rispettato il procedimento di opponibilità del segreto professionale.La violazione dei divieti probatori comporterebbe l’inutilizzabilità dei dati acquisiti(chat di WhatsApp e mail) perché l’indagato non aveva potuto opporre il segretoprofessionale ex art. 256 cod.proc.pen., perché il decreto del P.M. era esplorativoe, dunque, violava il principio di proporzione della misura reale, anche alla luce deldiritto europeo, e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell’art.15 Cost., e perché l’acquisizione dei dati estrapolati doveva essere autorizzata daun giudice e non soltanto da un Pubblico Ministero (sentenza Corte di Giustizia4/10/2024 nella causa Tribunale amministrativo regionale del Tirolo). Da cuil’insussistenza del quadro indiziario grave al netto della prova di resistenza nonessendovi altri elementi di prova a sostegno della gravità indiziaria.- Violazione dell’art. 416 cod.pen. in riferimento agli artt. 43 e 416 cod.pen.con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza in relazione allapartecipazione all'associazione a delinquere e ai reati fine. L'ordinanza impugnataavrebbe nuovamente fondato la propria valutazione in relazione al dolo associativoe dei reati fine, sulla scorta delle chat di whatsapp inutilizzabili, espunte le qualinon residuerebbe alcun elemento sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria chesi palesa altresì contraddittoria sulle valutazioni della credibilità di D’Auria. Iltribunale del riesame, per qualificare l'attività del commercialista come funzionalealla realizzazione del progetto criminoso, non avrebbe individuato quel quid plurisdi apporto consapevole da cui desumere che lo svolgimento dell'attivitàprofessionale fosse funzionale alla realizzazione del programma criminoso perintegrare la compartecipazione delittuosa. Nell'ordinanza impugnata non visarebbe traccia di alcun accertamento ulteriore e concreto idonea a delineare laconsapevole partecipazione del ricorrente al reato associativo ai reati fini. In altritermini difetterebbe la motivazione in punto dolo del reato in quanto l'operaprofessionale e di consulenza occasionale non sarebbe sufficiente a delineare quelquid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ed ancora il giudicedell'appello cautelare avrebbe illogicamente fondato il dolo di partecipazione sullacommissione dei reati fine e ciò illogicamente non potendosi trarre taleconsapevolezza dai contatti tra l'indagato e gli altri imprenditori diretti allacostituzione delle società che vengono in rilievo nella vicenda in questione.- Violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. vizio di motivazione inrelazione alla sussistenza del pericolo di recidiva con riguardo all’attualità dellostesso e alla adeguatezza della misura cautelare applicata giudicatasproporzionata.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazionedell’art. 121 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Taranto non tenuto contodella memoria difensiva esplicativa dello svolgimento dei fatti di cui al capo 7),depositata in udienza di discussione dell’appello cautelare, è manifestamenteinfondato.L’ordinanza impugnata ha ritenuto, in primo luogo, tardivamentedepositata, al di fuori del termine di cinque giorni indicato dall’art. 127 cod. proc.pen., la memoria difensiva.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondoil quale nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensiveè regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensìda quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamenterichiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essererispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni primadell'udienza (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01; Sez. U,n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 – 01).Ma non solo, l’ordinanza impugnata ha rilevato altresì un ulteriore profilodi inammissibilità della produzione difensiva perché introduttiva di un motivo deltutto nuovo in relazione al profilo di censura sul capo 7) che, sempre a mente dellecitate Sezioni Unite Galati, non può avere ingresso nell’appello cautelare attesol’effetto devolutivo di tale giudizio contrassegnato dalla contestazione, dallarichiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del30/11/2023, Galati, Rv. 286155 – 01).Sulla base di tali principi consegue anche l’inammissibilità del collegatosecondo motivo di ricorso là dove l’ordinanza impugnata, a pag. 74, ha rilevatocome l’atto di appello conteneva, a pag. 8, l’enunciazione generica dei motivi diappello sui reati fini, ritenendo il motivo di appello privo di specificità e come taleinammissibile.A fronte di tale argomento il ricorrente oppone una generica censura che siappunta sull’interpretazione del dato letterale “del pari”, contenuto nel motivo diappello, che non vale a superare la genericità del motivo di appello che rimaneprivo delle ragioni specifiche di contestazione dei reati fini. Da cui l’inammissibilitàdel motivo di ricorso privo di confronto specifico, a sua volta, della ritenutagenericità del motivo di appello.3. Il terzo motivo di ricorso, come variamente articolato, risulta infondatosulla base delle seguenti ragioni.3.1. Il primo profilo di censura di violazione di legge in relazione agli artt.200 e 256 cod.proc.pen. stante la violazione del procedimento per l’opponibilitàdel segreto professionale risulta manifestamente infondato.Va rilevato che, in punto di fatto, che le chat di cui la difesa denuncial'inutilizzabilità sono state estratte non dal telefono del [OSCURATO:PERSONA], ma dal telefono delcoindagato [OSCURATO:PERSONA], il cui telefono è stato oggetto di sequestro dispostodal Pubblico ministero, in data 12 maggio 2022, ed eseguito dalla polizia giudiziariain data 19 maggio del 2022.Risulta, ancora, dall’impugnata ordinanza che tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], diprofessione dottore commercialista, non vi era alcun rapporto di naturaprofessionale, sicchè non poteva ritenersi che ricorresse un sequestro dicorrispondenza presso il commercialista (cfr. ag. 75) secondo il disposto di cui agliartt. 200 e 256 cod.proc.pen.Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensivarichiamando la pronuncia di Questa Corte di legittimità n. 36775 del 2024, secondocui in tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimonee non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistratopenale il solo segreto di Stato (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191-01, (Sez. 3,n. 36775 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286913 – 01). Si tratta di principicorrettamente applicati dal giudice della cautela in un contesto nel quale, siribadisce, non vi era stato alcun sequestro del telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] e nonvi era alcun rapporto professionale tra questi e il [OSCURATO:PERSONA].La decisione, corretta in diritto, resiste alle censure difensive, ancheveicolate richiamando due pronunce di Questa Corte (Sez. 2, n. 51446 del 2017 en. 14082 del 2018). La violazione dell’art. 256 cod.proc.pen., come ancheargomentato nella sentenza citata n. 36775 del 2024, presuppone che vi sia unaccesso presso lo studio professionale volto all’acquisizione di documenti, che,quanto al caso in esame, non è avvenuto, essendo stati sequestrati i telefoni delDi Lecce e in assenza di un rapporto professionale tra questi e il [OSCURATO:PERSONA]. Da cuila manifesta infondatezza della censura di violazione dell’art. 256 cod.proc.pen.Del resto, come chiarito dalla sentenza n. 36775 del 2024, l'impossibilità diammettere l'opponibilità del segreto professionale da parte dell'imputato/indagatosi fonda sulla considerazione che, nell'ipotesi di richiesta di esibizione di documentiex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggettogli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa daldivieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto delprincipio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale sipresterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n.11082 del 07/05/2010) (ancora in motivazione Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024,presupposto dell’accesso presso il professionista per l’acquisizione di dati edocumenti.3.2. Gli ulteriori profili di censura non sono fondati.L’ordinanza impugnata ha dapprima riepilogato, anche riportandone stralci,il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., in data12/05/2022, che indicava i reati per i quali di procedeva, gli esiti delleinvestigazioni fin ad allora compiute sulla società cartiere, frutto di accertamentibancari, documentali con l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo della Guardiadi finanza ed esiti di servizi di osservazione e controllo ispezioni nonché diintercettazioni delle conversazioni telefoniche, che permettevano di individuarenumerose società cartiere volte all'emissione o l'utilizzo di operazioni inesistentie l'individuazione dei commercialisti che, per le predette società, avevano curatogli adempimenti fiscali e percepito redditi dalle società coinvolte, da cui lasussistenza del fumus commissi delicti e la finalità probatoria del sequestro dellacontabilità delle società, della documentazione bancaria, dei telefoni cellulari dellepersone sottoposte ad indagine, dei computer fissi nonché delle somme di denaroche costituivano, il tutto, corpo di reato e cose pertinenti al reato necessarie perl'accertamento dei fatti per cui erano in corso le indagini, sicchè è da escludereuna genericità del provvedimento. Ha, poi, ricordato che il decreto di perquisizionee sequestro era stato eseguito dalla p.g. in data 19/05/2022, con sequestro deicellulari nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dal quale veniva estratta copiaforense dei dati ivi contenuti, a seguito di delega del PM, in data 27 maggio 2022,agli ufficiali di dotati di qualifiche necessarie, operazioni di copia forense delle qualiera redatto verbale in data 19/09/2022.Sulla scorta di tali dati di fatto, l’ordinanza impugnata ha escluso laviolazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. non essendo stati acquisiti i dati diWhatsApp mediante fotografia della schermata (screenshot), e, qualificati imessaggi di cui alle conversazioni di WhatsApp quale corrispondenza, ha,dapprima, richiamato la giurisprudenza secondo cui i messaggi erano annoveratinella ampia categoria dei documenti acquisiti ex art. 234 cod.proc.pen., ma poi,qualificato i messaggi di WhatsApp quale corrispondenza, nei termini di cui allacitata pronuncia del Giudice delle leggi, ed ha escluso la violazione dell’art. 254comma 2 cod.proc.pen.Dopo avere escluso l’applicabilità dell’art. 254 comma 1 cod.proc.pen.essendo i suddetti messaggi ormai stati ricevuti dal destinatario, ha escluso laviolazione dell’art. 254 comma 2 cod.proc.pen. sul rilievo che la P.G. aveva datoesecuzione al provvedimento sequestrando (unicamente) il telefono cellulare inuso al [OSCURATO:PERSONA], dal quale venivano estrapolate le conversazioni whatsapp, sudelega del P.M., richiamate dal gip nella propria ordinanza inerente i fatti per cuisi procede.L'ordinanza impugnata, anche mediante richiamo a precedenti di questaSuprema Corte, ha condiviso il principio secondo cui l'art. 254 cod.proc.pen. inossequio alle garanzie apprestate dall'articolo 15 della costituzione, disponesostanzialmente che il sequestro della corrispondenza avvenga su disposizioneovvero sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.In particolare, per quello che qui rileva l'art. 254 comma 2 cod.proc.pen. insostanza, vieta alla polizia giudiziaria di avere accesso al contenuto dei messaggie consente il sequestro del loro contenitore che deve essere consegnato all'autoritàgiudiziaria, unica legittimata verificarne il contenuto senza che la polizia giudiziariapossa accedervi di propria iniziativa.Ciò premesso, la loro acquisizione era avvenuta nel rispetto delle formepreviste dalla legge, in quanto la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare losmartphone nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], secondo le indicazioni e per le esigenzeindicate nel decreto di perquisizione e sequestro.Concludeva l'ordinanza impugnata che non vi era stata alcuna violazionedell'art. 254 cod.proc.pen. da cui l’ulteriore insussistenza della prospettatainutilizzabilità ai sensi del 191 cod.proc.pen. delle prove acquisite, da cui la nonnecessità di procedere alla cosiddetta prova di resistenza.3.3. La decisione impugnata è correttamente motivata alla luce dei principienunciati nelle più recenti pronunce, secondo cui in tema di mezzi di prova, imessaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nellamemoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica dicorrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loroacquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen.per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altracausa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse allariservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (Sez. 2, n. 25549del 15/05/2024 Tundo, Rv. 286467 – 01; Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025,Pagnini, Rv. 288989 – 03).La pronuncia Pagnini ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in tema e, intale ambito, ha ricordato che l’utilizzabilità dei messaggi “WhatsApp”, degli “SMS”e degli altri dati conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto asequestro è sempre stata affermata da questa Corte, ritenendo che dovesseroqualificarsi quale prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319-01; Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012,Lafuenti, Rv. 253573- 01; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv.272319-01). Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 22giugno 2023 n. 170, ha chiarito che «lo scambio di messaggi elettronici - “e-mail”,“SMS”, “WhatsApp” e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza»,e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario,con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbiaperso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza,trasformandosi in un mero documento "storico".Questa Corte di legittimità, aderendo alle indicazioni della Cortecostituzionale, ha quindi abbandonato l'orientamento precedente ed ha affermatoche i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservatinella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anchedopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorsodel tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, inrapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento"storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondole forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza(Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467-01).Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dapprima ricondotto l’acquisizionedei dati contenuti nel dispositivo telefonico nell’alveo della prova documentale, nondi meno, ma poi ha ricondotto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 254 cod.proc.pen.quale corrispondenza, escludendo, con motivazione congrua, la violazione delmedesimo articolo nell’acquisizione dei dati che fondano il quadro indiziario neiconfronti del ricorrente.3.4. Quanto, infine, al profilo dell’inutilizzabilità della prova per essere stataacquisita in assenza di controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il dirittodell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustiziadell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di «un giudice o da unorgano amministrativo indipendente», la giurisprudenza di questa Corte haargomentato, in modo del tutto condivisibile, che il difetto di una preventivaautorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico,per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, lanullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invaliditàquando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questointervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sullanecessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (cfr. Sez. 6,n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02). Ricondotta l’acquisizionenell’alveo della nullità dell’atto, a questa categoria devono applicarsi le disposizionigenerali in tema di nullità tra cui agli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. sicchè, nonessendo stata eccepita nel primo atto (interrogatorio preventivo) in cui la parte èvenuta a conoscenza, la deduzione della nullità è ormai preclusa.4. Il quarto motivo di ricorso risulta infondato.L’ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al datoprobatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordinealla partecipazione del ricorrente nel delitto associativo, finalizzato allacommissione di plurime violazione tributarie, delineando la consapevolepartecipazione del ricorrente.Premessa e non contestata sussistenza di un’associazione a delinquere,rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 416 cod.proc.pen., operante dal2017 al 2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere,all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati fine), l’ordinanzaimpugnata, dopo avere dato atto che le censure difensive erano generiche (cfr.pag. 96), ha poi individuato quegli elementi, costituenti quel quid pluris per laconfigurazione della partecipazione del ricorrente.Nel rammentare che la consapevolezza dell’associato può essere provatapartecipazione (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, Almanza, Rv. 284057 – 02),l’ordinanza impugnata ha evidenziato la pregnanza indiziaria del contenuto di unalavagnetta rinvenuta presso il [OSCURATO:PERSONA] ove era riportato per ciascuna societàcartiera il nome del professionista che le seguiva, tra cui “Cosimo” e “[OSCURATO:PERSONA]”([OSCURATO:PERSONA]), nonché le attività da compiere tra cui la costituzione, la liquidazione e lacancellazione, attività che in successione si compiono di norma nelle società c.d.cartiere, le numerose chat riportate nell’ordinanza, ma soprattutto il portatodichiarativo del coindagato D’Auria (cfr. pag. 117).5. Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato.L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazionedi partecipazione ad un’associazione a delinquere che ha operato sino al 2023,risulta congruamente argomentata. Evidenzia, l'ordinanza impugnata, come dopole perquisizioni e i sequestri del maggio 2022, vi era stata la prosecuzione delprogramma criminoso con le richieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui eranofinalizzate le false fatture sin dalla loro emissione, sicché persisteva ancora ilpericolo di recidiva, sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile perrivedere la portata del pericolo di recidiva. La motivazione resa dal Tribunale nonpresenta profili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata.Infine, è del tutto generica la lamentata sproporzione della misurainterdittiva applicata che è stata pure ridotta dal Tribunale.6. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15938/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris