CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure proposte con il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha congruamente rilevato come dalle risultanze probatorie fosse emersa con certezza la natura arbitraria della permanenza dell'imputata all'interno dell'immobile di proprietà comunale, in considerazione della assenza di un provvedimento di effettiva assegnazione dell'alloggio in favore della stessa (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è generico e non formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, ha evidenziato come nel caso di specie dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione dellapreclusione derivante dalla durata pluriennale della condotta di occupazione abusiva dell'alloggio comunale (si veda ancora la pagina 2); ritenuto, infine, che è manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, dovendo al riguardo osservarsi come la sentenza impugnata abbia posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la particolare intensità del dolo, come desumibile dalla circostanza che la condotta di occupazione abusiva dell'alloggio comunale si protraesse già da diversi anni, risultando ancora in corso durante il giudizio di appello, senza che la ricorrente avesse mostrato alcuna forma di resipiscenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura dì reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M