CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G.30213/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Celano, n. 110, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, giusta procuraspeciale in atti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Avviso liquidazione IRPEFAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1620/2021, pronunciata il 2 dicembre 2020 edepositata il 12 maggio 2021, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del10 gennaio 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in relazione al primo motivo, rigettato nel resto; udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, per delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, per ilricorrente; udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Calabria, con la sentenza di cui in epigrafe - all’esito di udienza fissata in camera di consiglio per la discussione della sola istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutivadella sentenza di primo grado n. 303/2020 della Commissione tributaria provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione d’irregolarità e/o avviso bonario n. 0056327616071, confermando la legittimità dell’atto impugnato limitatamente al minor importo di euro 10.101,00 oltre sanzioni per euro 1.010,10 – pronunciando nel merito dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, accolse il gravame, condannando il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di cui in dispositivo. Avverso detta sentenza, non notificata, il ricorrente ricorre per cassazione in forza di sette motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, concludendo quindi come in epigrafe, preso atto dell’intervenuta rinuncia da parte del ricorrente al primo motivo di ricorso, come da memoria depositata dalla parte contribuente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 61, 30, 32, 58, 33, primo comma, 34, primo comma e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la decisione nel merito dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado a seguito di udienza fissata in camera di consiglio –con collegamento da remoto tra i componenti del collegio in periodo di emergenza per la pandemia da coronavirus – per la sola delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, avrebbe privato la parte privata dei diritti di difesa legati al rispetto del termine per la fissazione dell’udienza destinata alla decisione nel merito, con relativa possibilità di depositare memorie o documenti nei termini previsti dalle norme richiamate in epigrafe. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.proc. civ., 111 comma 6, e 24 Cost., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata o del procedimento, per violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 56 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo il vizio di ultrapetizione e la violazione del giudicato interno, per avere il giudice d’appello, secondo il ricorrente, esteso il thema decidendum a statuizioni della pronuncia di primo grado non oggetto di censure nell’atto d’impugnazione, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato interno formulata dal Fraone nelle proprie controdeduzioni all’avverso atto di appello. 4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 – bis, del d.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 5 del d. l. n. 193/2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR posto a fondamento dell’accoglimento del gravame dell’Agenzia delle entrate una norma inesistente, ovvero l’art. 2, comma 8 – bis , del d.P.R. n. 322/1998, nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dall’art. 5 del d. l. n. 193/2016. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 7, comma 1 e comma 2 del d. lgs. n. 546/1992 e 57 del d. lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 23 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ., lamentando che la decisione impugnata non avrebbe rilevato la violazione, da parte dell’appellante, del divieto di proposizione didomande nuove nell’atto di appello e sarebbe incorsa nella violazione dell’obbligo, incombente al giudice, di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, posto che doveva ritenersi pacifico il fatto che il ricorrente, nelle diverse dichiarazioni integrative, si era limitato ad esporre l’eccedenza del credito di credito d’imposta senza mai utilizzarlo in compensazione. 6. Con il sesto motivo il ricorrente, sotto altro profilo, in relazione al medesimo fatto esposto nel motivo precedente, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 57 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 42/1988, dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 36 bis, comma 2, lett. b) – e) del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004, dell’art. 13, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 471/1997, dell’art. 2, comma 8 -bis del d.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 193/2016 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 7. Con il settimo motivo, infine, in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto del quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in ordine alla questione del maggior importo del credito IRPEF esposto e non compensato. 8. Preso atto dell’avvenuta rinuncia espressa al primo motivo di ricorso, come precisato dal ricorrente in memoria, detto motivo va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2003, n. 15962, par. 6, in motivazione). Si ritiene che analoga declaratoria debba riguardare anche il secondo motivo, col quale si denuncia un preteso difetto di motivazione, peraltro insussistente, per motivazione apparente, essendo ben chiara la ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata, che la pone al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”, nonché i motivi terzo, nella parte in cui si è denunciato un preteso vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, quinto e sesto in relazione alle denunce di violazione della legge processuale, in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma. n. 4, cod. proc. civ., avuto riguardo al tenore complessivo della dichiarazione di rinuncia, tenuto conto della volontà espressa dalla parte ricorrente di «ottenere una sentenza nel merito della questione giuridica sottesa», che determina la cessazione della materia del contendere sulle questioni addotte di natura processuale che non involgano il merito della questione qui dibattuta. 9. Ciò posto –e rilevata altresì la palese infondatezza del terzo motivo di ricorso nella parte in cui, in modo peraltro generico, si eccepisce, da parte del ricorrente, la pretesa violazione del giudicato interno che si sarebbe formato per la mancata espressa impugnazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle statuizioni della CTP di [OSCURATO:PERSONA], favorevoli al contribuente, ulteriori rispetto alla contestazione del disconoscimento del credito IRPEF oggetto di rettifica in sede di controllo della dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2015, stante il tenore complessivo del ricorso in appello col quale l’Agenzia delle entrate chiedeva il riconoscimento della piena legittimità dell’atto di liquidazione impugnato – il quarto ed il settim o motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati, previa correzione in diritto della motivazione, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto. 9.1. Rilevato che, in effetti, al tempo della proposizione, in data 13 novembre 2017, della dichiarazione integrativa del [OSCURATO:PERSONA] 2016 per l’anno 2015, oggetto di controllo automatizzato con annessa comunicazione d’irregolarità da parte dell’Amministrazione, era già in vigore il comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio1998, n. 322, come da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. primo dicembre 2016, n. 225, ciò non inficia l’esattezza del rilievo, posto in evidenza dalla decisione impugnata, secondo cui «il credito esposto nella dichiarazione integrativa per l’anno 2014 è stato riportato dal contribuente nelle dichiarazioni dei diversi, successivi anni d’imposta» (ivi compreso, quindi, il 2015, per cui è causa) «aumentando, così, l’ammontare del credito opposto in compensazione» (rectius esposto), onde consentire al contribuente l’omesso versamento dell’imposta nella misura di volta in volta contestata dall’Ufficio. 9.2. Proprio la nuova disciplina dettata in tema di dichiarazione integrativa dal successivo comma 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, come inserito dal citato dall’art. 5, comma 1, lett. a) del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. primo dicembre 2016, n. 225 (si veda anche la correlativa disposizione di cui all’art. 8, comma 6- quater, del d.P.R. n. 322/1998 in tema di IVA) avrebbe richiesto che il maggior credito richiesto dal contribuente oltre l’anno di riferimento (nella fattispecie per cui è causa il 2015) fosse risultante dal quadro DI della dichiarazione dell’anno 2017, laddove, invece, il contribuente ha reiterato, a cascata, come è pacifico, per gli anni successivi al 2014, l’esposizione del maggior credito di euro 725.768,00 già oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. 10. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst