CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35066/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3, nr. 1 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è correttamente assolto con riferimento alla riduzione della pena risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche calcolata in conformità alla disciplina normativa (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento al calcolo della pena); considerato che in tema di determinazione della pena, non vi è obbligo di stretta proporzionalità tra quella pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, (Sez. 3, n. 26789 del 15/02/2023, Rv. 284728); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre