CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43155/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha ,-. confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di minaccia grave. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, in ragione di mancanza di prova sul punto; violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., poiché attiene alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. 3.2. Il secondo motivo è affetto da genericità intrinseca, poiché si risolve nella denuncia della eccessività della pena senza indicare quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P