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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00151/2022

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8303 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pv) il 31 agosto 1971; avverso la sentenza n. 1744/2013 della Corte di appello di Brescia del 11 giugno 2013; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 11 giugno 2013, ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 8 marzo 2010, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638 del 1983, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali operate sui trattamenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] nel mese di maggio 2006 per un importo pari ad euro 3.418,00, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso il predetto provvedimento, che è stato notificato nelle forme dell'estratto contumaciale all'imputato solo in data 29 gennaio 2020, ha interposto ricorso per cassazione lo Zocchi, assistito dal suo difensore fiduciario, articolando tre motivi di impugnazione; il primo motivo ha avuto ad oggetto la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Brescia ha ritenuto che la sussistenza delle omissioni contributive sulla sola base della avvenuta presentazione dei modelli DM 10, in assenza di altri riscontri testimoniali.

Con il secondo motivo il ricorrente ha osservato che medio tempore, essendo entrato in vigore il digs n. 8 del 2016, il quale ha introdotto una soglia di punibilità pari a 10.000,00 euro annui di omissione contributiva, il fatto contestato allo Zocchi, la cui omissione contributiva è stata pari ad euro 3.418,00, non è più previsto dalla legge come reato.

In via subordinata il ricorrente eccepiva la intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dalla difesa dello Zocchi è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Dirimente è, infatti, la considerazione, formulata in adesione al secondo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, in base alla quale, essendo, medio tempore, entrato in vigore il dlgs n. 8 del 2016 (il quale ha, fra l'altro, previsto una profonda revisione della stessa struttura del reato ora in contestazione, uno degli aspetti della quale revisione è stata la introduzione di una soglia di punibilità pari all'ammontare di 10.000,00 euro di omissione contributiva per ciascun anno civile) la condotta contestata in giudizio all'imputato, avente ad oggetto il mancato pagamento degli oneri contributivi e previdenziali gravanti sul datore di lavoro in relazione alle retribuzioni di questo versate ai propri dipendenti per un ammontare, riferito all'anno 2006, pari ad euro 3.418,00, inferiore, pertanto, alla soglia di punibilità ora prevista dalla legge sopravvenuta (ma pacificamente applicabile alla presente ipotesi trattandosi di legge più favorevole), non è prevista dalla legge come reato.

Considerato che la valutazione di tale motivo di impugnazione, conducendo ad una assoluzione nel merito con formula piena del prevenuto, észZi può essere condotta anche prioritariamente all'esame del primo motivo di ricorso da questo formulato, posto che lo stesso non potrebbe, comunque, condurre alla affermazione della innocenza dell'imputato rispetto alla contestazione a suo carico formulata sulla base di una formula liberatoria più ampia di quella cui conduce la rilevata depenalizzazione del fatto contestato.

A riprova e conferma di quanto or ora affermato, deve anche rilevarsi che alla presente pronunzia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neppure deve fare seguito, per come sarebbe stato altrimenti previsto dall'art. 9 del citato dlgs n. 8 del 2016, la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa per la irrogazione della sanzione non penale secondo le modalità previste dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, atteso che l'infrazione addebitata allo Zocchi già era prescritta nel termine indicato dall'art. 9, comma 1, del dlgs n. 8 del 2016.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8303 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pv) il 31 agosto 1971; avverso la sentenza n. 1744/2013 della Corte di appello di Brescia del 11 giugno 2013; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 11 giugno 2013, ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 8 marzo 2010, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638 del 1983, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali operate sui trattamenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] nel mese di maggio 2006 per un importo pari ad euro 3.418,00, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso il predetto provvedimento, che è stato notificato nelle forme dell'estratto contumaciale all'imputato solo in data 29 gennaio 2020, ha interposto ricorso per cassazione lo Zocchi, assistito dal suo difensore fiduciario, articolando tre motivi di impugnazione; il primo motivo ha avuto ad oggetto la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Brescia ha ritenuto che la sussistenza delle omissioni contributive sulla sola base della avvenuta presentazione dei modelli DM 10, in assenza di altri riscontri testimoniali. Con il secondo motivo il ricorrente ha osservato che medio tempore, essendo entrato in vigore il digs n. 8 del 2016, il quale ha introdotto una soglia di punibilità pari a 10.000,00 euro annui di omissione contributiva, il fatto contestato allo Zocchi, la cui omissione contributiva è stata pari ad euro 3.418,00, non è più previsto dalla legge come reato. In via subordinata il ricorrente eccepiva la intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dalla difesa dello Zocchi è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Dirimente è, infatti, la considerazione, formulata in adesione al secondo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, in base alla quale, essendo, medio tempore, entrato in vigore il dlgs n. 8 del 2016 (il quale ha, fra l'altro, previsto una profonda revisione della stessa struttura del reato ora in contestazione, uno degli aspetti della quale revisione è stata la introduzione di una soglia di punibilità pari all'ammontare di 10.000,00 euro di omissione contributiva per ciascun anno civile) la condotta contestata in giudizio all'imputato, avente ad oggetto il mancato pagamento degli oneri contributivi e previdenziali gravanti sul datore di lavoro in relazione alle retribuzioni di questo versate ai propri dipendenti per un ammontare, riferito all'anno 2006, pari ad euro 3.418,00, inferiore, pertanto, alla soglia di punibilità ora prevista dalla legge sopravvenuta (ma pacificamente applicabile alla presente ipotesi trattandosi di legge più favorevole), non è prevista dalla legge come reato. Considerato che la valutazione di tale motivo di impugnazione, conducendo ad una assoluzione nel merito con formula piena del prevenuto, észZi può essere condotta anche prioritariamente all'esame del primo motivo di ricorso da questo formulato, posto che lo stesso non potrebbe, comunque, condurre alla affermazione della innocenza dell'imputato rispetto alla contestazione a suo carico formulata sulla base di una formula liberatoria più ampia di quella cui conduce la rilevata depenalizzazione del fatto contestato. A riprova e conferma di quanto or ora affermato, deve anche rilevarsi che alla presente pronunzia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neppure deve fare seguito, per come sarebbe stato altrimenti previsto dall'art. 9 del citato dlgs n. 8 del 2016, la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa per la irrogazione della sanzione non penale secondo le modalità previste dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, atteso che l'infrazione addebitata allo Zocchi già era prescritta nel termine indicato dall'art. 9, comma 1, del dlgs n. 8 del 2016. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021
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