CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18666/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ROMANO, che ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12/11/2019 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ad esito di rito abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il reato alla stessa ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di ricorso e chiedendo la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e/o vizio della motivazione, nonché violazione di legge in relazione all'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., nonché travisamento della prova; la Corte di appello di Ancona ha affermato che la somma di 300,00 euro, corrispondente al valore dei beni in sequestro non rientra nel concetto di danno di particolare tenuità, senza indicare i criteri sulla base dei quali è stata fatta tale valutazione; la motivazione è autoreferenziale e non inidonea a sostenere la motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché assente in relazione all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; nonostante specifico motivo di appello sul punto la Corte non ha motivato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e/o vizio della motivazione, nonché violazione di legge e travisamento della prova in relazione all'applicazione dell'art. 648 cod. pen. piuttosto che dell'art. 624 cod. pen.; la motivazione sul punto si riferisce alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] e non è stata affrontata in alcun modo la doglianza introdotta dalla ricorrente sul punto, emerge conseguentemente un travisamento degli atti; nell'atto di appello si erano evidenziati gli elementi di prova che avrebbero dovuto portare necessariamente alla contestazione di furto, attesa la stretta contiguità temporale tra i furti e il ritrovamento del materiale in sequestro e la vicinanza con i luoghi ove erano stati perpetrati i furti. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e/o vizio della motivazione, nonché violazione di legge ed ancora, congiuntamente, travisamento della prova in relazione all'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen.; il motivo non è stato proposto in appello, ma essendo stato proposto dalla coimputata si deve ritenere ammissibile in considerazione della solidarietà del debito risarcitorio. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e/o vizio della motivazione quanto all'applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché travisamento della prova. La prognosi sulla futura condotta non può basarsi solo sulla personalità del reo e tanto meno soltanto su un precedente risalente ad oltre cinque anni prima della emissione della sentenza 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso relativamente al terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2. In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità ed aspecificità Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel proporre un'evidente lettura alternativa a quella fornita dal giudice di merito (quanto alla qualificazione giuridica del fatto, al suo atteggiarsi in sede circostanziale e alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena), non ammissibile in questa sede, la ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. 3. La stessa articolazione del ricorso e dei cinque motivi proposti, dove si contesta genericamente la ricorrenza di un vizio della motivazione e/o contestualmente una violazione di legge, nonché travisamento della prova, ed ancora travisamento dei fatti, evidenzia la genericità predetta, atteso che secondo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che qui si intende ribadire, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto i diversi vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01). Si è inoltre precisato che ai fini dell'osservanza del principio di specificità, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento della prova, è necessaria la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01). 4. Ricorre poi quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente una c.d. doppia conforme; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). 5. Ciò posto, occorre richiamare i cinque motivi di ricorso proposti. 5.1. In relazione al primo motivo la motivazione della Corte di appello - da correlare a quella del giudice di primo grado pienamente confermata sul punto - ha ritenuto, congruamente e senza alcuna illogicità, non concedibile l'attenuante richiamata evidenziando come l'importo corrispondente al valore dei beni nella disponibilità delle imputate non potesse essere considerato di particolare modestia, emergendo conseguentemente l'irrilevanza nel caso concreto del criterio relativo alle condizioni economiche della persona offesa (un criterio notoriamente a carattere secondario ai fini della valutazione dell'entità del danno). Il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno, dunque, fatto buon governo dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952-02). Con tale motivazione la ricorrente non si è confrontata adeguatamente, semplicemente riportando le osservazioni già articolate in appello. 5.2. In relazione al secondo motivo di appello occorre considerare come effettivamente manchi nella sentenza di appello una motivazione specifica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia la lettura dell'atto di appello rende evidente come il motivo proposto sul punto fosse del tutto aspecifico e generico e, dunque, manifestamente infondato, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte della difesa quanto ad elementi positivi da valutare proprio al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314-01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01). È, dunque, inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). 5.3. In ordine al terzo motivo di ricorso occorre considerare che la Corte di appello, rendendo una motivazione ampia e riferibile sul punto a tutte le imputate, ha chiarito come al momento del controllo le stesse non avessero fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dei beni, tutti ancora dotati della targhetta con indicazione del prezzo e provento di furto presso diversi esercizi commerciali, chiarendo solo con riferimento all'imputata [OSCURATO:PERSONA] come le dichiarazioni rese dalla stessa non fossero riscontrabili. La Corte di appello nel considerare il silenzio e il comportamento processuale della ricorrente ha dato una lettura unitaria e articolata di una serie di dati estremamente significativi ed ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyennang, Rv. 268643- 01). In presenza, dunque, di una serie di elementi significativi - come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, presenza dei cartellini con prezzo, provenienza della merce quale provento di furto come in seguito accertato presso diversi esercizi commerciali, mancanza di documentazione giustificativa del possesso - il silenzio delle imputate rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità delle stesse, senza in alcun modo poter essere giustificato un diverso inquadramento giuridico del fatto come esplicitamente evidenziato, con motivazione chiara, approfondita e coerente, dal giudice di merito, senza che possa essere riscontrato, in presenza di tali elementi e di una motivazione sul punto articolata, logica e priva di aporie, il dedotto travisamento dei fatti. 5.4. Non può essere esaminata la doglianza proposta con il quarto motivo di ricorso perché, come esplicitamente evidenziato anche dalla ricorrente, non proposta con l'atto di appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869- 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, Greco). Deve inoltre essere rilevata sotto altro profilo l'inammissibilità del motivo per genericità e difetto di autosufficienza, atteso che, nel sostenere l'effetto estensivo dell'impugnazione dell'imputato diligente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., il ricorrente non solo non ha allegato gli atti dai quali desumere l'impugnazione proposta dal coimputato sul punto, ma neanche ha documentato l'accoglimento dei motivo (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-02). 5.5. In relazione al quinto motivo di ricorso, occorre considerare che la ricorrente si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni proposte con l'atto di appello, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha richiamato il contesto sociale, personale, ed i precedenti giudiziari e di polizia riferibili alla Bernardoni, per giustificare la prognosi sfavorevole, anche considerato che la stessa era stata in precedenza destinataria di provvedimento di sospensione della pena senza alcuna efficacia deterrente. Né nell'articolazione del motivo si è specificato, nel rispetto del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento della prova, la rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto tale in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01). La Corte di appello ha, infatti, compiutamente richiamato i profili di pericolosità del comportamento tenuto dall'imputata anche in relazione al riscontrato controllo della stessa, con pluralità di denunce e segnalazioni di polizia giudiziaria per condotte riferibili a offese del patrimonio, con ciò realizzando una adeguata e completa motivazione con la quale la ricorrente non si è adeguatamente confrontata. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280255-05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lanaj, Rv. 276041-01). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d