Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36810/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1991; avverso la sentenza del 14 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 giugno 2022, la Corte d'appello di Bologna, conferman- do la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] re- sponsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce la violazione degli artt. 63, comma 4, e 69, comma 4 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena irrogata, quantificata, in ipotesi, ritenendo sussistente tanto l'aggra- vante della recidiva reiterata infraquinquennale, quanto quella di cui al comma 3 dell'art. 624-bis cod. pen., in violazione del disposto di cui all'art. 63, comma 4, del codice penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il Tribunale è pervenuto alla determinazione (confermata dalla Corte d'ap- pello) della pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa partendo dalla pena base (individuata per il delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 624-bis comma 3 cod. pen.) di anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa ed applicando ad essa l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale e così giungendo alla pena finale suindicata.

Ebbene, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, Rv. 27418), anche in caso di presenza di una aggravante privilegia- ta ad effetto speciale (come quella di cui al terzo comma dell'art. 624-bis cod, pen.) in concorso omogeneo con una, o più aggravanti ulteriori ad effetto specia- le, opera la regola di calcolo del cumulo giuridico di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen.: il giudice di merito deve tenere conto della circostanza speciale "più grave" ed eventualmente applicare un aumento di pena non superiore ad un terzo per le ulteriori aggravanti speciali globalmente apprezzate, con la conseguenza che l'ul- teriore o le ulteriori aggravanti ad effetto speciale restano "assorbite" nell'omo- loga circostanza più grave; in questo caso la circostanza aggravante soccomben- te, che consente al giudice, nella sua discrezionalità sanzionatoria ("può"), di ap- plicare un ulteriore aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto spe- ciale in circostanza facoltativa comune, non avendo il legislatore predefinito l'en- tità della variazione di pena che il giudice può apportare (Sez.

U. n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, in motivazione; Sez.

U. n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, in motivazione).

È circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo editta- le; l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).

Alla luce delle superiori considerazioni, emerge come la pena sia stata de- terminata in violazione del predetto principio, in quanto, in via successiva, è sta- to prima applicato l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 624-bis cod. pen. e, su di esso, l'ulteriore aumento per la recidiva.

Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che procederà alla rideterminazione della pena se- condo i criteri di calcolo sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la determinazione della pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1991; avverso la sentenza del 14 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 giugno 2022, la Corte d'appello di Bologna, conferman- do la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] re- sponsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce la violazione degli artt. 63, comma 4, e 69, comma 4 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena irrogata, quantificata, in ipotesi, ritenendo sussistente tanto l'aggra- vante della recidiva reiterata infraquinquennale, quanto quella di cui al comma 3 dell'art. 624-bis cod. pen., in violazione del disposto di cui all'art. 63, comma 4, del codice penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale è pervenuto alla determinazione (confermata dalla Corte d'ap- pello) della pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa partendo dalla pena base (individuata per il delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 624-bis comma 3 cod. pen.) di anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa ed applicando ad essa l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale e così giungendo alla pena finale suindicata. Ebbene, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, Rv. 27418), anche in caso di presenza di una aggravante privilegia- ta ad effetto speciale (come quella di cui al terzo comma dell'art. 624-bis cod, pen.) in concorso omogeneo con una, o più aggravanti ulteriori ad effetto specia- le, opera la regola di calcolo del cumulo giuridico di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen.: il giudice di merito deve tenere conto della circostanza speciale "più grave" ed eventualmente applicare un aumento di pena non superiore ad un terzo per le ulteriori aggravanti speciali globalmente apprezzate, con la conseguenza che l'ul- teriore o le ulteriori aggravanti ad effetto speciale restano "assorbite" nell'omo- loga circostanza più grave; in questo caso la circostanza aggravante soccomben- te, che consente al giudice, nella sua discrezionalità sanzionatoria ("può"), di ap- plicare un ulteriore aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto spe- ciale in circostanza facoltativa comune, non avendo il legislatore predefinito l'en- tità della variazione di pena che il giudice può apportare (Sez. U. n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, in motivazione; Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, in motivazione). È circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo editta- le; l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Alla luce delle superiori considerazioni, emerge come la pena sia stata de- terminata in violazione del predetto principio, in quanto, in via successiva, è sta- to prima applicato l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 624-bis cod. pen. e, su di esso, l'ulteriore aumento per la recidiva. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che procederà alla rideterminazione della pena se- condo i criteri di calcolo sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la determinazione della pen
Sentenza Cassazione n. 36810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris