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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 33390/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20057/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n.80/2022, depositata il 12/1/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare della concessione demaniale marittima per la costruzione e gestione di un porto turistico) e [OSCURATO:SOCIETA]. stipularono un contratto con la quale la prima concesse alla seconda la gestione dei servizi di alaggio, varo, costruzione, manutenzione e commercio di imbarcazioni nel porto turistico suddetto, nonché l’utilizzo degli immobili e delle aree interne allo stesso.Con successiva scrittura privata autenticata del 17/5/1980, le parti indicarono in trent’anni la durata del godimento degli immobili suddetti. [OSCURATO:SOCIETA], lamentando una serie di inadempimenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (quali l’occupazione di una maggior superficie di 800 mq. del piazzale destinato alla sosta e deposito delle imbarcazioni; l’abusivo utilizzo per lo stabile ormeggio di imbarcazioni dello specchio di mare antistante il cantiere e i distributori di carburante; l’abusivo esercizio dell’attività di mediazione di ormeggi),la citò in giudizio per la risoluzione del suddetto contratto .

In sub ordine, sul presupposto di avere intimato disdetta, con lettera raccomandata, a partire dal 20/3/2010, l’attrice domandò che la convenuta venisse condannata al rilascio degli immobili e al conseguente risarcimento del danno da occupazione sine titulo. [OSCURATO:SOCIETA] propose domanda riconvenzionale finalizzata all’accertamento della destinazione alla propria attività di una determinata area, indicata nella planimetria allegata al contratto.

2. Il Tribunale di Ravenna rigettò l e domand e dell’attrice e accolse quella riconvenzionale.

3. La Corte d’appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che l’appellante non avesse contestato “a [OSCURATO:SOCIETA] l’inadempimento di alcuna di tali obbligazioni contrattuali”, avendo, in realtà basato la propria domanda “su fatti e comportamenti -a prescindere che [fossero] o meno provati o eventualmente rilevanti rispetto ad altre azioni - che non integrano inadempimento ad alcuno degli obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con il contratto” (pag. 6 della sentenza impugnata).

Quanto alla domanda di rilascio, i giudici di secondo grado confermarono la statuizione di rigetto, sul presupposto che “la concessione in uso di tali immobili a [OSCURATO:SOCIETA] per l’esercizio delle attività alla stessa affidate in gestione con lo stesso contratto [aveva] la medesima scadenza del contratto (27.4.2023) e la successiva scrittura privatadel 17.5.1980, nella quale le parti [avevano indicato] la durata trentennale del godimento di tali immobili, [era] finalizzata unicamente a “consentire l’autentica notarile necessaria alla trascrizione del contratto di locazione degli immobili nell’atto stesso descritti, trascrizione che le parti autorizza[ro]no per la durata contrattuale massimaprevista dall’art. 1573 c.c., con proroga tacita fino al termine della concessione demaniale definitiva a favore della [OSCURATO:SOCIETA]”” (pag. 8 e s. della sentenza impugnata).

4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1571, 1573 e 1655 c.c.., per avere il giudice di merito erroneamente qualifica to il contratto de quo come appalto di servizianziché come locazione.

Segnala che, o ve si fosse trattato di appalto, il compenso sarebbe stato dovuto , infatti, da [OSCURATO:SOCIETA] (committente) a [OSCURATO:SOCIETA] (appaltatrice) , e non viceversa.

La previsione dell’obbligo di pagare il corrispettivo a carico di quest’ultima era, invece , chiaro sintomo della “causa locativa (godimento di beni mobili e immobili per un certo tempo a fronte di un corrispettivo) che si arricchisce di ulteriori elementi a corredo (o accessori) quali la concessione dello svolgimento di determinate attivitàall’interno del porto turistico e l’obbligo ad esercitarle per conservare la funzionalità dell’approdo turistico” (pag. 13 del ricorso per cassazione).

Alla natura locativa del rapporto le parti avrebbero fatto , peraltro, riferimento anche nella successiva scrittura del 17/5/1980 , contenente un esplicito richiamo all’art. 1573 c.c.; scrittura che era stata redatta nelle forme di cui all’art. 2703 c.c.,proprio al fine della trascrivibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2643, n. 8, c.c.

2. Il motivo è inammissibile .

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui “l 'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra” (Cass., n. 11254/2018; analogamente, Cass., n. 18214/2024).

Nella motivazione della sentenza impugnata sono elencate le obbligazioni poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA] dal contratto del 20/3/1980.

Per quel che riguarda, più specificamente, il profilo della disponibilità degli immobili, si dà conto (ma senza citarla testualmente) di una clausola (contenuta al punto IV del suddetto contratto), in virtù della quale “la concessione in uso di tali immobili a [OSCURATO:SOCIETA] per l’esercizio delle attività alla stessa affidate in gestione con lo stesso contratto [aveva] la medesima scadenza del contratto (27.4.2023)e la successiva scrittura privata del 17.5.1980, nella quale le parti [avevano indicato] la durata trentennale del godimento di tali immobili, [era] finalizzata unicamente «a consentire l’autentica notarile necessaria alla trascrizione del contratto di locazione degli immobili nell’atto stesso descritti, trascrizione che le parti autorizza[va]no per la durata contrattuale massima prevista dall’art. 1573 c.c., con proroga tacita fino al termine della concessione demaniale definitiva a favore della [OSCURATO:SOCIETA].»”(pag. 8 e s. della sentenza impugnata).

L’esclusione della ricorrenza di un contratto di locazione viene, poi, motivata con l’avere le parti riferito il corrispettivo alla “gestione dei servizi”, cui l’utilizzo dei beni immobili doveva ritenersi puramente strumentale, posto che “entrambe le parti non avrebbero avuto alcun interesse a convenire un termine di scadenza relativo all’uso degli immobili anteriore rispetto al termine di scadenza del contratto, perché senza gli immobili non sarebbe [stato] possibile l’esercizio delle attività con il contratto affidate alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA]” (pag. 9 della sentenza impugnata).

A tale motivata ricostruzione, la ricorrente si limita a contrapporne una diversa, senza riportare neppure il testo del contratto(al di là dei passaggi già contenuti in sentenza) né (quantomeno integralmente) quello della successiva scrittura integrativa, e senza neppure partitamente prospettare quali specifici criteri ermeneutici legali sarebbero stati violati dall’interpretazione fornita dalla Corte d’appello.

Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivosulla base della nota spese depositata dalla controricorrente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che si liquida no in € 200,00 per esborsi ed € 8.044,13 per compensi professionali, oltre ad accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20057/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n.80/2022, depositata il 12/1/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare della concessione demaniale marittima per la costruzione e gestione di un porto turistico) e [OSCURATO:SOCIETA]. stipularono un contratto con la quale la prima concesse alla seconda la gestione dei servizi di alaggio, varo, costruzione, manutenzione e commercio di imbarcazioni nel porto turistico suddetto, nonché l’utilizzo degli immobili e delle aree interne allo stesso.Con successiva scrittura privata autenticata del 17/5/1980, le parti indicarono in trent’anni la durata del godimento degli immobili suddetti. [OSCURATO:SOCIETA], lamentando una serie di inadempimenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (quali l’occupazione di una maggior superficie di 800 mq. del piazzale destinato alla sosta e deposito delle imbarcazioni; l’abusivo utilizzo per lo stabile ormeggio di imbarcazioni dello specchio di mare antistante il cantiere e i distributori di carburante; l’abusivo esercizio dell’attività di mediazione di ormeggi),la citò in giudizio per la risoluzione del suddetto contratto . In sub ordine, sul presupposto di avere intimato disdetta, con lettera raccomandata, a partire dal 20/3/2010, l’attrice domandò che la convenuta venisse condannata al rilascio degli immobili e al conseguente risarcimento del danno da occupazione sine titulo. [OSCURATO:SOCIETA] propose domanda riconvenzionale finalizzata all’accertamento della destinazione alla propria attività di una determinata area, indicata nella planimetria allegata al contratto. 2. Il Tribunale di Ravenna rigettò l e domand e dell’attrice e accolse quella riconvenzionale. 3. La Corte d’appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che l’appellante non avesse contestato “a [OSCURATO:SOCIETA] l’inadempimento di alcuna di tali obbligazioni contrattuali”, avendo, in realtà basato la propria domanda “su fatti e comportamenti -a prescindere che [fossero] o meno provati o eventualmente rilevanti rispetto ad altre azioni - che non integrano inadempimento ad alcuno degli obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con il contratto” (pag. 6 della sentenza impugnata). Quanto alla domanda di rilascio, i giudici di secondo grado confermarono la statuizione di rigetto, sul presupposto che “la concessione in uso di tali immobili a [OSCURATO:SOCIETA] per l’esercizio delle attività alla stessa affidate in gestione con lo stesso contratto [aveva] la medesima scadenza del contratto (27.4.2023) e la successiva scrittura privatadel 17.5.1980, nella quale le parti [avevano indicato] la durata trentennale del godimento di tali immobili, [era] finalizzata unicamente a “consentire l’autentica notarile necessaria alla trascrizione del contratto di locazione degli immobili nell’atto stesso descritti, trascrizione che le parti autorizza[ro]no per la durata contrattuale massimaprevista dall’art. 1573 c.c., con proroga tacita fino al termine della concessione demaniale definitiva a favore della [OSCURATO:SOCIETA]”” (pag. 8 e s. della sentenza impugnata). 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1571, 1573 e 1655 c.c.., per avere il giudice di merito erroneamente qualifica to il contratto de quo come appalto di servizianziché come locazione. Segnala che, o ve si fosse trattato di appalto, il compenso sarebbe stato dovuto , infatti, da [OSCURATO:SOCIETA] (committente) a [OSCURATO:SOCIETA] (appaltatrice) , e non viceversa. La previsione dell’obbligo di pagare il corrispettivo a carico di quest’ultima era, invece , chiaro sintomo della “causa locativa (godimento di beni mobili e immobili per un certo tempo a fronte di un corrispettivo) che si arricchisce di ulteriori elementi a corredo (o accessori) quali la concessione dello svolgimento di determinate attivitàall’interno del porto turistico e l’obbligo ad esercitarle per conservare la funzionalità dell’approdo turistico” (pag. 13 del ricorso per cassazione). Alla natura locativa del rapporto le parti avrebbero fatto , peraltro, riferimento anche nella successiva scrittura del 17/5/1980 , contenente un esplicito richiamo all’art. 1573 c.c.; scrittura che era stata redatta nelle forme di cui all’art. 2703 c.c.,proprio al fine della trascrivibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2643, n. 8, c.c. 2. Il motivo è inammissibile . Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui “l 'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra” (Cass., n. 11254/2018; analogamente, Cass., n. 18214/2024). Nella motivazione della sentenza impugnata sono elencate le obbligazioni poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA] dal contratto del 20/3/1980. Per quel che riguarda, più specificamente, il profilo della disponibilità degli immobili, si dà conto (ma senza citarla testualmente) di una clausola (contenuta al punto IV del suddetto contratto), in virtù della quale “la concessione in uso di tali immobili a [OSCURATO:SOCIETA] per l’esercizio delle attività alla stessa affidate in gestione con lo stesso contratto [aveva] la medesima scadenza del contratto (27.4.2023)e la successiva scrittura privata del 17.5.1980, nella quale le parti [avevano indicato] la durata trentennale del godimento di tali immobili, [era] finalizzata unicamente «a consentire l’autentica notarile necessaria alla trascrizione del contratto di locazione degli immobili nell’atto stesso descritti, trascrizione che le parti autorizza[va]no per la durata contrattuale massima prevista dall’art. 1573 c.c., con proroga tacita fino al termine della concessione demaniale definitiva a favore della [OSCURATO:SOCIETA].»”(pag. 8 e s. della sentenza impugnata). L’esclusione della ricorrenza di un contratto di locazione viene, poi, motivata con l’avere le parti riferito il corrispettivo alla “gestione dei servizi”, cui l’utilizzo dei beni immobili doveva ritenersi puramente strumentale, posto che “entrambe le parti non avrebbero avuto alcun interesse a convenire un termine di scadenza relativo all’uso degli immobili anteriore rispetto al termine di scadenza del contratto, perché senza gli immobili non sarebbe [stato] possibile l’esercizio delle attività con il contratto affidate alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA]” (pag. 9 della sentenza impugnata). A tale motivata ricostruzione, la ricorrente si limita a contrapporne una diversa, senza riportare neppure il testo del contratto(al di là dei passaggi già contenuti in sentenza) né (quantomeno integralmente) quello della successiva scrittura integrativa, e senza neppure partitamente prospettare quali specifici criteri ermeneutici legali sarebbero stati violati dall’interpretazione fornita dalla Corte d’appello. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivosulla base della nota spese depositata dalla controricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che si liquida no in € 200,00 per esborsi ed € 8.044,13 per compensi professionali, oltre ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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