CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso la seconda, alla via Pasubio n. 4 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2955, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 6.6.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Maggior reddito non dichiarato - Accertamenti bancari - Evasione fiscale - [OSCURATO:PERSONA] - Motivazione apparente. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9B05CE06556/2011, con il quale contestava un maggior reddito non dichiarato cui conseguiva una maggiore Irpef da versare nella misura di Euro 556.544,00, oltre accessori. L’atto impositivo trovava fondamento nelle indagini bancarie eseguite nei confronti della contribuente, ritenuta coinvolta negli schemi di evasione fiscale realizzati su ampia scala dal gruppo Mythos. L’Amministrazione finanziaria aveva precedentemente indirizzato avviso a comparire e la Castellazzi aveva fornito le proprie giustificazioni, in parte accolte dall’Ente impositore. 2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano contestando, tra l’altro, l’invalidità dell’avviso di accertamento in conseguenza della mancata allegazione dell’autorizzazione per l’espletamento delle indagini finanziarie, e comunque l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria, perché aveva dimostrato la legittimità di ognuna delle movimentazioni bancarie che le venivano contestate. La CTP rigettava il ricorso della contribuente. 3. Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, e riproponeva i propri argomenti. La CTR rigettava il ricorso. 4. La contribuente ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR della Lombardia, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione del disposto di cui all’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs n. 546 del 1992, per avere la CTR adottato una motivazione meramente apparente (ric., p. 9). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 2, comma 49, lett. a), del Dl n. 206 del 2006, come conv., per non avere il giudice dell’appello esaminato le giustificazioni delle operazioni bancarie contestate, fornite dalla contribuente. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, la contribuente critica la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, per non avere la CTR ritenuto l’invalidità dell’atto impositivo impugnato, in conseguenza della mancata allegazione dell’autorizzazione della Direzione generale dell’Agenzia delle Entrate allo svolgimento delle indagini bancarie. 4. La contribuente lamenta, con il suo primo motivo di impugnazione, la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione meramente apparente, senza neppure esaminare la fondatezza delle giustificazioni da lei fornite per dimostrare la natura legittima e non evasiva delle movimentazioni bancarie che le sono state contestate. Mediante il secondo motivo di impugnazione la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice di secondo grado, per non aver esaminato le argomentazioni da lei proposte per dimostrare che le movimentazioni bancarie contestate erano legittime, e non hanno comportato alcuna evasione fiscale. 4.1. La contribuente ha cura di sintetizzare, in particolare nella narrativa del suo secondo motivo di ricorso, le repliche fornite, prima nel contraddittorio in sedeamministrativa, quindi nei gradi di merito del giudizio, avverso le presunzioni allegate dall’Ente impositore per dimostrare la ricorrenza di un’ipotesi di evasione fiscale. Si tratta, del resto, di un numero di casi limitato, anche se alcuni rivestono un rilevante valore economico. Anche l’Agenzia delle Entrate ha avuto cura di trascrivere, nel suo controricorso, le ragioni esposte nell’avviso di accertamento per dimostrare la fondatezza di ciascuna delle contestazioni mosse alla contribuente. 5. A fronte delle ampie argomentazioni spese da entrambe le parti la CTR, nella sua pur non breve decisione, dopo aver riassunto in estrema sintesi gli argomenti proposti dall’Amministrazione finanziaria, aggiunge che “le motivazioni opposte dalla contribuente sull’origine della liquidità e sulle cause delle movimentazioni finanziarie sono apparse inconsistenti e non sufficienti a superare le presunzioni opposte dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 32, c. 1, nr. 2” (sent. CTR, p. 6). Non si rinviene, nella motivazione adottata dal giudice dell’appello, una valutazione comparativa degli elementi utilizzati per esprimere il suo giudizio e proposti dalle parti, che pure si sono ampiamente confrontate sul punto. Non illustra la CTR, che ha dovuto esaminare un limitato numero di ipotesi, per quale ragione, in relazione a ciascuna di esse, abbia ritenuto infondate le difese proposte dalla ricorrente. Ricorre pertanto effettivamente un’ipotesi di motivazione meramente apparente. 5.1. I primi due motivi di ricorso introdotti dalla contribuente appaiono quindi fondati e devono essere accolti, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio. 6. Il ter zo motivo di ricorso, mediante il quale la contribuente lamenta l’invalidità dell’avviso di accertamento, per non essere stata allegata all’atto impositivo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, rimane assorbito. Solo per completezza pare quindi opportuno segnalare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, esprimendo un principio estensibile, che “in tema di accertamento dell'Iva, l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis"), ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente” Cass. sez. VI-V, 10.2.2017, n. 3628. La Corte, P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi innanzi