CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17081/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 8 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 15 dicembre 2020, che aveva condannato Iacona della [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 6, con motivazione logica e conforme al dato normativo, ha evidenziato come non sussistessero i presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità sia sotto il profilo oggettivo, per la non particolare tenuità dell'offesa, sia sotto il profilo dell'intensità del dolo e della colpa, stante l'accentuata protervia e pervicacia delittuosa rivelata dalla condotta dell'imputata, come emerge dall'intimazione a firma dell'avvocato e dai termini della transazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme civilistiche di cui si doveva tener conto per escludere la penale responsabilità dell'imputata, è meramente riproduttivo delle doglianze di merito già proposte in appello e disattese dal giudice di secondo grado con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in proposito, pag. 4 sulla natura istantanea del reato contestato per cui l'atto di transazione, intervenuto successivamente e sostanzialmente "imposto" alla persona offesa, che aveva già venduto il proprio appartamento e si trovava costretta ad accettarne le condizioni, rappresentava un post factum inidoneo a incidere sulla sussistenza della condotta truffaldina); osservato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di truffa e alla definizione della condotta dell'imputata, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle congrue argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale aveva già respinto le medesime doglianze (si veda, in proposito, pag. 5 sulle sufficienti dichiarazioni rese dalla parte civile e sulla relazione tecnica relativa alla vicende della regolarizzazione dei locali sottotetto, a conferma delle mendaci dichiarazioni rese dall'imputata); considerato che, in ordine alle presunte incongruenze sulla definizione del comportamento dell'imputata ai fini della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rispetto all'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, la censura risulta priva di concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che la parte civile depositava conclusioni scritte e nota spese, tenuto conto del contributo fornito, si condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che tenuto conto dei parametri di legge vigenti, liquida in complessivi euro duemiladuecento, oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di rappresentata e difesa sostenute dalla parte civile Pay& Rossella che liquida in complessivi euro 2200\00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere