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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 48892/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore della Monreal s.r.I., fallita nel corso del 2009.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione per l'omessa notifica al difensore nel termine utile per la presentazione delle proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23- bis d.l. n. 137 del 2020 di quelle del Procuratore generale, comunicate soltanto tre giorni prima della celebrazione dell'udienza d'appello, nonché l'erroneità dell'argomentazione con la quale la Corte territoriale ha respinto la medesima eccezione tempestivamente sottopostagli.

Il ricorrete lamenta altresì l'omessa decisione sulla istanza di rinvio della suddetta udienza proposta 1'11 ottobre 2021.

Con il secondo motivo vengono denunziati ulteriori vizi di motivazione in merito al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto la disposizione di perizia contabile.

Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale.

In proposito il ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero accertato i necessari indici di fraudolenza che devono caratterizzare la condotta tipica, posto che gli asseritamente illeciti prelievi di danaro oggetto di contestazione erano stati ritualmente registrati in contabilità, né, come invece ritenuto in sentenza, potrebbe considerarsi ingiustificato il fatto che l'imputato abbia impiegato le somme prelevate per sostenere i costi delle trasferte dei lavoratori assunti nei cantieri della società, atteso che il Tinaglia ha semplicemente preferito affidarsi a personale di sua fiducia e di comune provenienza geografica, non perseguendo comunque finalità estranee a quelle dell'impresa.

Analoghi vizi vengono denunziati infine con il quarto motivo in merito alla denegata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In particolare è fondato il primo motivo. 2.1 Con riguardo alla procedura introdotta a causa dell'emergenza pandemica dall'art. 23-bis

I. n. 176 del 2020 questa Corte ha chiarito che la mancata presentazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e non la z nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). 2.2 Nel caso in cui, invece, il pubblico ministero abbia effettivamente depositato le proprie conclusioni scritte, ma queste non siano state comunicate alle altre parti, si è precisato che tale omissione integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che attiene all'intervento dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, Sentenza n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, Sentenza n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905; Sez. 5, Sentenza n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non mass.; Sez.

F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non mass.). 2.3 E' stata poi individuata una terza ipotesi, relativa all'eventualità che le conclusioni depositate dal pubblico ministero non vengano immediatamente comunicate al difensore, come invece previsto dal secondo comma del citato art. 23-bis della

I. n. 176 del 2020.

In riferimento a tale ultima fattispecie la giurisprudenza di legittimità ha però enucleato due possibili varianti, distinguendo il caso in cui la notifica delle conclusioni del pubblico ministero venga eseguita prima della scadenza del termine perentorio assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni ai sensi della disposizione da ultima menzionata, da quello in cui la comunicazione avvenga, invece, una volta che il suddetto termine si sia già compiuto.

Con riguardo alla prima delle due varianti evocate si è precisato che l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 2, Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 e Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 con riguardo all'analoga disciplina prevista per il giudizio di cassazione dall'art. 23 comma 8 della

I. n. 176 del 2020).

Diversamente, nel caso in cui la comunicazione sia intervenuta solo dopo lo spirare del termine assegnato alla difesa per trasmettere le proprie conclusioni, la lesione del diritto di difesa è invece ritenuta comunque effettiva, posto che la parte viene costretta a formularle nell'ignoranza di quelle della parte avversa e senza potere dunque controdedurre, configurandosi così una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 4, Sentenza n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).

Non si registra invece unitarietà di vedute in merito al regime di deducibilità di quest'ultima ed in particolare in riferimento all'applicazione nella fattispecie del secondo comma dell'art. 182 c.p.p., ma, come subito si dirà, il contrasto esistente su questo punto è ininfluente ai fini della soluzione del caso di specie e dunque si ritiene superfluo approfondire il tema in questa sede.

3. Per stessa ammissione della sentenza impugnata, al difensore del Tinaglia sono state comunicate le conclusioni del pubblico ministero solo il 12 ottobre 2021, ossia tre giorni prima di quello fissato per la celebrazione dell'udienza, nonostante le stesse fossero state ritualmente depositate entro il termine indicato dall'art. 23-bis comma 2

I. n. 176 del 2020.

Risulta poi dagli atti che il difensore dell'imputato ha nel frattempo depositato comunque le proprie conclusioni 1'11 ottobre 2021, eccependo l'omessa notifica a quel momento di quelle del pubblico ministero e proponendo contestualmente istanza di rinvio dell'udienza.

Alla luce di tali risultanze processuali deve ritenersi effettivamente sussistente la nullità eccepita dal ricorrente, poichè la difesa non ha potuto tempestivamente controdedurre alle conclusioni del Procuratore generale, il che integra una violazione del contraddittorio cartolare per come configurato dalla normativa emergenziale di riferimento e, conseguentemente, una lesione del diritto di intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Né, come invece sostenuto dalla Corte territoriale, può farsi valere in senso contrario l'eventuale genericità delle conclusioni formulate dal pubblico ministero per fondarvi l'asserita inidoneità della loro intempestiva comunicazione ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di difesa.

4. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di quelli successivi, ma, soprattutto, impone di rilevare come nel frattempo sia maturato il termine di prescrizione del reato, compiutosi al più tardi il 29 aprile 2022, tenuto conto del periodo in cui lo stesso è rimasto sospeso nel corso dei gradi di merito.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione indicata e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore della Monreal s.r.I., fallita nel corso del 2009. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione per l'omessa notifica al difensore nel termine utile per la presentazione delle proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23- bis d.l. n. 137 del 2020 di quelle del Procuratore generale, comunicate soltanto tre giorni prima della celebrazione dell'udienza d'appello, nonché l'erroneità dell'argomentazione con la quale la Corte territoriale ha respinto la medesima eccezione tempestivamente sottopostagli. Il ricorrete lamenta altresì l'omessa decisione sulla istanza di rinvio della suddetta udienza proposta 1'11 ottobre 2021. Con il secondo motivo vengono denunziati ulteriori vizi di motivazione in merito al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto la disposizione di perizia contabile. Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale. In proposito il ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero accertato i necessari indici di fraudolenza che devono caratterizzare la condotta tipica, posto che gli asseritamente illeciti prelievi di danaro oggetto di contestazione erano stati ritualmente registrati in contabilità, né, come invece ritenuto in sentenza, potrebbe considerarsi ingiustificato il fatto che l'imputato abbia impiegato le somme prelevate per sostenere i costi delle trasferte dei lavoratori assunti nei cantieri della società, atteso che il Tinaglia ha semplicemente preferito affidarsi a personale di sua fiducia e di comune provenienza geografica, non perseguendo comunque finalità estranee a quelle dell'impresa. Analoghi vizi vengono denunziati infine con il quarto motivo in merito alla denegata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondato il primo motivo. 2.1 Con riguardo alla procedura introdotta a causa dell'emergenza pandemica dall'art. 23-bis I. n. 176 del 2020 questa Corte ha chiarito che la mancata presentazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e non la z nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). 2.2 Nel caso in cui, invece, il pubblico ministero abbia effettivamente depositato le proprie conclusioni scritte, ma queste non siano state comunicate alle altre parti, si è precisato che tale omissione integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che attiene all'intervento dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, Sentenza n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, Sentenza n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905; Sez. 5, Sentenza n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non mass.; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non mass.). 2.3 E' stata poi individuata una terza ipotesi, relativa all'eventualità che le conclusioni depositate dal pubblico ministero non vengano immediatamente comunicate al difensore, come invece previsto dal secondo comma del citato art. 23-bis della I. n. 176 del 2020. In riferimento a tale ultima fattispecie la giurisprudenza di legittimità ha però enucleato due possibili varianti, distinguendo il caso in cui la notifica delle conclusioni del pubblico ministero venga eseguita prima della scadenza del termine perentorio assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni ai sensi della disposizione da ultima menzionata, da quello in cui la comunicazione avvenga, invece, una volta che il suddetto termine si sia già compiuto. Con riguardo alla prima delle due varianti evocate si è precisato che l'intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, spettando alla parte l'onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 2, Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 e Sez. 5, Sentenza n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 con riguardo all'analoga disciplina prevista per il giudizio di cassazione dall'art. 23 comma 8 della I. n. 176 del 2020). Diversamente, nel caso in cui la comunicazione sia intervenuta solo dopo lo spirare del termine assegnato alla difesa per trasmettere le proprie conclusioni, la lesione del diritto di difesa è invece ritenuta comunque effettiva, posto che la parte viene costretta a formularle nell'ignoranza di quelle della parte avversa e senza potere dunque controdedurre, configurandosi così una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 4, Sentenza n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316). Non si registra invece unitarietà di vedute in merito al regime di deducibilità di quest'ultima ed in particolare in riferimento all'applicazione nella fattispecie del secondo comma dell'art. 182 c.p.p., ma, come subito si dirà, il contrasto esistente su questo punto è ininfluente ai fini della soluzione del caso di specie e dunque si ritiene superfluo approfondire il tema in questa sede. 3. Per stessa ammissione della sentenza impugnata, al difensore del Tinaglia sono state comunicate le conclusioni del pubblico ministero solo il 12 ottobre 2021, ossia tre giorni prima di quello fissato per la celebrazione dell'udienza, nonostante le stesse fossero state ritualmente depositate entro il termine indicato dall'art. 23-bis comma 2 I. n. 176 del 2020. Risulta poi dagli atti che il difensore dell'imputato ha nel frattempo depositato comunque le proprie conclusioni 1'11 ottobre 2021, eccependo l'omessa notifica a quel momento di quelle del pubblico ministero e proponendo contestualmente istanza di rinvio dell'udienza. Alla luce di tali risultanze processuali deve ritenersi effettivamente sussistente la nullità eccepita dal ricorrente, poichè la difesa non ha potuto tempestivamente controdedurre alle conclusioni del Procuratore generale, il che integra una violazione del contraddittorio cartolare per come configurato dalla normativa emergenziale di riferimento e, conseguentemente, una lesione del diritto di intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Né, come invece sostenuto dalla Corte territoriale, può farsi valere in senso contrario l'eventuale genericità delle conclusioni formulate dal pubblico ministero per fondarvi l'asserita inidoneità della loro intempestiva comunicazione ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di difesa. 4. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di quelli successivi, ma, soprattutto, impone di rilevare come nel frattempo sia maturato il termine di prescrizione del reato, compiutosi al più tardi il 29 aprile 2022, tenuto conto del periodo in cui lo stesso è rimasto sospeso nel corso dei gradi di merito. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione indicata e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmette
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