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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20482/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 di. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Milano il 20 ottobre 2021 alla pena di giustizia per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art.640 co.2 c.p.) in relazione alla indebita ( percezione di prestazioni previdenziali.

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce violazione di legge congiuntamente a tutti i vizi motivazionali in relazione all'erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali assunte nel corso dell'istruttoria.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza, sanzionata dall'inutilizzabilità, dei divieti posti dagli art.63 e 64 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo di ricorso è incentrato sul mancato riconoscimento della clausola di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. mentre il quarto verte sul riconoscimento, ritenuto indebito, della recidiva reiterata e specifica.

Il quinto motivo di ricorso riguarda l'eccessività della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque per la pena base troppo elevata.

Il sesto ed ultimo motivo riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva.J

3. L'INPS, quale parte civile, ha chiesto con memoria illustrativa l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili della sentenza, allegando note spese.

Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648; Sez. 2, 11951/2014, rv 259425).

Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Tanto più che si è in presenza di una "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Non solo: a fronte delle motivazioni, la formulazione dei motivi di merito si risolve nella espressione di concetti generali, di regole e principi che, seppure condivisibili nella loro astrattezza (regola BARD, valutazione degli indizi, uso delle presunzioni), non sono poi declinati in relazione al caso concreto e non apportano perciò alcun effettivo contributo di criticità del ragionamento giuridico contenuto in sentenza.

In definitiva, quella contenuta nei motivi 1 ma anche 3, 4 e 5, per quel che si dirà da qui a poco, è, sotto la veste del giudizio di legittimità, la pretesa di ottenere la rivalutazione del materiale probatorio.

Ma questo non è consentito, poiché fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

La Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione sui punti critici sollevati dalla difesa a pg.3, 4 e 5, con argomentazione logica e scevra dai vizi denunciati ripercorrendo con congrua sintesi il materiale probatorio già analizzato dal giudice di primo grado.

2. Il secondo motivo è aspecifico.

La deduzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle regole che avrebbero dovuto precedere l'assunzione, essendo da subito emersi elementi tali da far sorgere il sospetto di profili di sua responsabilità, non fornisce alcun elemento per valutare l'impatto dell'eventuale sanzione di inutilizzabilità sul complessivo materiale probatorio considerato dai giudici di merito ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato.

Omettendo di indicare le conseguenze e la rilevanza della denunciata inutilizzabilità, la deduzione difensiva viola un fondamentale principio stabilito dalla Corte di legittimità in materia.

Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01).

Nell'assenza di alcuna considerazione sul tema, l'indicato vizio di inosservanza di norma procedurale non mina la tenuta del tessuto argonnentativo a fondamento della pronunzia della Corte territoriale, ove solo si consideri che i giudici di secondo grado, con percorso motivazionale lineare, logico e tutt'altro che contraddittorio, hanno basato la conferma della pregressa decisione di condanna anche su elementi ulteriori, quali, in specie, quelli derivanti dalla attività ispettiva svolta dagli organi accertatori in occasione del sopralluogo presso la sede della attività apparentemente svolta dall'imputato, puntualmente elencati a pg.4 della motivazione.

3. Gli ultimi quattro motivi di ricorso vanno essere trattati unitariamente meritando una comune premessa.Occorre infatti considerare che, tanto in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis c.p., che sotto ogni aspetto del trattamento sanzionatorio -dalla determinazione della pena base, al riconoscimento delle circostanze ed alla loro comparazione, dall'applicazione della recidiva al riconoscimento della continuazione ed alla sostituzione della pena- le valutazioni espresse dal giudice di primo e di secondo grado, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

La motivazione della Corte d'appello, come peraltro quella del primo giudice, è del tutto adeguata nel fornire giustificazione delle scelte operate (pg.5 e 6 del provvedimento impugnato) avendo menzionato congruamente (i) tanto l'entità del danno (oltre C 13.000,00) arrecato all'istituto previdenziale nonché l'intensità del dolo per giustificare il rigetto dell'istanza di applicazione della causa di esclusione della responsabilità ex art. 131 bis c.p., (ii) i numerosi precedenti penali quale indice dell'ingravescenza dell'atteggiamento delinquenziale e quindi della capacità a delinquere dell'imputato ai fini dell'applicazione della recidiva, (iii) la commissione di ulteriori reati dopo quello oggetto del presente giudizio come elemento ostativo a un più favorevole esito della comparazione delle circostanze ed infine (iv) la mancanza di prova della capacità reddituale per negare la conversione in pena pecuniaria della sanzione detentiva irrogata.

4. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INPS che liquida in complessivi C 3.686,00.

Così d ciso in Roma, 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere rela ore li [OSCURATO:PERSONA] sco Flori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 di. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Milano il 20 ottobre 2021 alla pena di giustizia per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art.640 co.2 c.p.) in relazione alla indebita ( percezione di prestazioni previdenziali. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce violazione di legge congiuntamente a tutti i vizi motivazionali in relazione all'erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali assunte nel corso dell'istruttoria. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza, sanzionata dall'inutilizzabilità, dei divieti posti dagli art.63 e 64 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo di ricorso è incentrato sul mancato riconoscimento della clausola di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. mentre il quarto verte sul riconoscimento, ritenuto indebito, della recidiva reiterata e specifica. Il quinto motivo di ricorso riguarda l'eccessività della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque per la pena base troppo elevata. Il sesto ed ultimo motivo riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva.J 3. L'INPS, quale parte civile, ha chiesto con memoria illustrativa l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili della sentenza, allegando note spese. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648; Sez. 2, 11951/2014, rv 259425). Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto più che si è in presenza di una "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Non solo: a fronte delle motivazioni, la formulazione dei motivi di merito si risolve nella espressione di concetti generali, di regole e principi che, seppure condivisibili nella loro astrattezza (regola BARD, valutazione degli indizi, uso delle presunzioni), non sono poi declinati in relazione al caso concreto e non apportano perciò alcun effettivo contributo di criticità del ragionamento giuridico contenuto in sentenza. In definitiva, quella contenuta nei motivi 1 ma anche 3, 4 e 5, per quel che si dirà da qui a poco, è, sotto la veste del giudizio di legittimità, la pretesa di ottenere la rivalutazione del materiale probatorio. Ma questo non è consentito, poiché fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). La Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione sui punti critici sollevati dalla difesa a pg.3, 4 e 5, con argomentazione logica e scevra dai vizi denunciati ripercorrendo con congrua sintesi il materiale probatorio già analizzato dal giudice di primo grado. 2. Il secondo motivo è aspecifico. La deduzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle regole che avrebbero dovuto precedere l'assunzione, essendo da subito emersi elementi tali da far sorgere il sospetto di profili di sua responsabilità, non fornisce alcun elemento per valutare l'impatto dell'eventuale sanzione di inutilizzabilità sul complessivo materiale probatorio considerato dai giudici di merito ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato. Omettendo di indicare le conseguenze e la rilevanza della denunciata inutilizzabilità, la deduzione difensiva viola un fondamentale principio stabilito dalla Corte di legittimità in materia. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01). Nell'assenza di alcuna considerazione sul tema, l'indicato vizio di inosservanza di norma procedurale non mina la tenuta del tessuto argonnentativo a fondamento della pronunzia della Corte territoriale, ove solo si consideri che i giudici di secondo grado, con percorso motivazionale lineare, logico e tutt'altro che contraddittorio, hanno basato la conferma della pregressa decisione di condanna anche su elementi ulteriori, quali, in specie, quelli derivanti dalla attività ispettiva svolta dagli organi accertatori in occasione del sopralluogo presso la sede della attività apparentemente svolta dall'imputato, puntualmente elencati a pg.4 della motivazione. 3. Gli ultimi quattro motivi di ricorso vanno essere trattati unitariamente meritando una comune premessa.Occorre infatti considerare che, tanto in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis c.p., che sotto ogni aspetto del trattamento sanzionatorio -dalla determinazione della pena base, al riconoscimento delle circostanze ed alla loro comparazione, dall'applicazione della recidiva al riconoscimento della continuazione ed alla sostituzione della pena- le valutazioni espresse dal giudice di primo e di secondo grado, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. La motivazione della Corte d'appello, come peraltro quella del primo giudice, è del tutto adeguata nel fornire giustificazione delle scelte operate (pg.5 e 6 del provvedimento impugnato) avendo menzionato congruamente (i) tanto l'entità del danno (oltre C 13.000,00) arrecato all'istituto previdenziale nonché l'intensità del dolo per giustificare il rigetto dell'istanza di applicazione della causa di esclusione della responsabilità ex art. 131 bis c.p., (ii) i numerosi precedenti penali quale indice dell'ingravescenza dell'atteggiamento delinquenziale e quindi della capacità a delinquere dell'imputato ai fini dell'applicazione della recidiva, (iii) la commissione di ulteriori reati dopo quello oggetto del presente giudizio come elemento ostativo a un più favorevole esito della comparazione delle circostanze ed infine (iv) la mancanza di prova della capacità reddituale per negare la conversione in pena pecuniaria della sanzione detentiva irrogata. 4. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INPS che liquida in complessivi C 3.686,00. Così d ciso in Roma, 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere rela ore li [OSCURATO:PERSONA] sco Flori
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