CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è stata depositata agli atti formale remissione della querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che tale evenienza è idonea ad estinguere il reato di truffa contestato e che, nulla prevedendo l'atto di remissione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del ricorrente; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]