CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresento e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Califano;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato:– controricorrente–avversola sentenza n. 2616/2017, pronunciata in data 20/09/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale della Toscana e depositata il20/12/2017;Numero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. In data 4/08/2014 l’Agente della Riscossione notificava allasocietà contribuente gli avvisi di intimazione n.04120149011313808000, n. 04120149011313909000 e n.04120149011314010000, stante il mancato pagamento delle cartelleesattoriali formate in base ai ruoli resi esecutivi dall’Agenzia delleEntrate, per IRPEG e ILOR anno 1996, n. 04120000099331801000 pereuro 106.158,00, n. 041200000134585063000 per euro 219.819,56,n. 04120050018949679000 per euro 267.307,00.2. La società contribuente impugnava contestualmente le cartelledi pagamento nonché gli atti di pignoramento presso terzi, eccependodi non aver mai ricevuto le notifiche degli atti prodromici a taliintimazioni e sollevando eccezioni sulla nullità delle notificazioni dellecartelle e delle intimazioni, sulla prescrizione dei crediti e sulladecadenza dell’Agente della Riscossione dal potere di notificare lecartelle presupposte.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorsorilevando che la costituzione tardiva di Equitalia non consentiva ditenere in conto le ragioni esposte e la documentazione depositata.3. L’Agente della Riscossione proponeva appello avverso lasentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’impugnazione, inparticolare ritenendo che:-la costituzione tardiva della parte resistente non comportal’inammissibilità o altra conseguenza pregiudizievole se non quella dellapreclusione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficioo di fare istanza per chiamare in causa terzi, essendo ammissibile laNumero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026costituzione tardiva con contestazione dei fatti costitutivi della pretesadella controparte o dell’applicabilità delle norme di diritto invocate dalricorrente e con la produzione di documenti, facoltà riconosciuta anchein appello in relazione a documenti nuovi.Equitalia, costituitasi tardivamente, aveva riservato la produzionedi documentazione che aveva poi depositato in data 17/2/2015, aisensi dell’art. 32 del d.lgs. 546/1992, entro il termine di venti giorniliberi prima della trattazione nel merito del ricorso in data 11/3/2015,consentendo così alla controparte di replicare;-le contestazioni e la documentazione dell’Agente della Riscossionenon considerate dai giudici di primo grado e riproposte in appelloconsentivano di ritenere provata la validità degli atti emessi epresupposti, regolarmente notificati e riguardanti le cartelle dipagamento nonché le medesime intimazioni che si sono susseguite coneffetto interruttivo della prescrizione dei crediti, come dimostrato dagli-le eccezioni relative a pretesi vizi degli atti presupposti dovevanoritenersi inammissibili, non potendo la parte contestare l’an ed ilquantum della pretesa impositiva, mentre i pretesi vizi propri (lenotificazioni) delle intimazioni di pagamento non sussistevano essendostato dimostrato che furono precedute da diverse intimazioni dipagamento mai impugnate con conseguente inoppugnabilità degli attipresupposti.4. La società contribuente ricorre per cassazione articolando seimotivi di censura. L’Agenzia deposita controricorso.5. La contribuente in data 27 marzo 2026 ha depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e laNumero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 32 del d.lgs. 546/1992, dell’art.6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritto dell’Uomo, dell’6 par. 1 epar. 2 TFUE e degli artt. 41 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea, nonché dell’art. 24 della Costituzione, per aver laCommissione Tributaria Regionale errato nel ritenere ammissibilel’attività difensiva svolta da controparte tardivamente ed in modoirrituale.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132, comma 1 n. 4, c.p.c., e dell’art.36, comma 2 n.4, d.lgs. 546/1992, per aver la Commissione TributariaRegionale reso motivazione apparente in ordine all’eccezione diinesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento sollevatain primo grado e riproposta in appello.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., l’omessa pronuncia sullaspecifica eccezione di cui al primo motivo di ricorso, riproposta nellecontrodeduzioni in appello in ordine all’eccezione di inesistenza/nullitàdelle notifiche tramite p.e.c. delle intimazioni di pagamento e deiconseguenti atti di pignoramento dei crediti presso terzi ai sensidell’art. 72 bis d.P.R. 602/1973 ed alla invalidità della firma digitale delfirmatario.4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso la pronunciasulla specifica eccezione di cui al secondo motivo del ricorso lett. c,ritualmente riproposta nelle controdeduzioni in appello in ordineall’eccezione di decadenza dell’amministrazione ai sensi dell’art. 25 deld.P.R. 602/1973, ratione temporis applicabile, dal potere di notificadelle cartelle di pagamento.Numero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/20265. Con il quinto motivo di ricorso la società deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e /o la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, l’omessa pronuncia sullaspecifica eccezione di cui al secondo motivo lett. b ed al terzo motivolett. e del ricorso di primo grado, riproposta nel giudizio di appello inordine alla maturazione della prescrizione breve applicabile anche inmateria di tributi erariali in mancanza di un titolo definitivo apretendere o comunque della prescrizione ordinaria ed all’eccezionesubordinata di rideterminazione degli importi dovuti a titolo di sanzionied interessi.6. Con il sesto motivo di ricorso la società deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, l’omessa pronunciasull’eccezione di cui al punto 2 delle memorie depositate in primo gradoritualmente riproposta nelle controdeduzioni in appello in ordine allaprocura speciale allegata alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] SpA, oraAgenzia Entrate Riscossione, non essendo stata prodotta ladocumentazione ovvero la procura speciale tramite la quale potesseverificarsi che il legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avesseconferito il potere di rappresentarla al dott. [OSCURATO:PERSONA],qualificatosi “Responsabile U.O. Legale e Contenzioso” che ha conferitol’incarico all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].7. Il primo motivo di ricorso è infondato.7.1. Come affermato dalla Corte (da ultimo con ordinanza dellasez.5, del 13/5/2025, n. 12672) nel processo tributario, la violazionedel termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 perla costituzione in giudizio della parte resistente comportaesclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioniprocessuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanzaper la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestarel'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti aisensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.In ogni caso la tardiva costituzione nel giudizio di primo gradoconsentiva comunque la valutazione dei documenti prodotti nelsuccessivo grado di appello in quanto facenti parte del fascicolo; edinfatti, i fascicoli di parte di parte restano inseriti in modo definitivo inquello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senzapossibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessicontenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio diimpugnazione (Cass. Sez. 5, 18/09/2025, n. 25577) .Nel caso in esame si applica l’art. 58 del d.lgs. 546/1992 rationetemporis vigente, in base al quale era salva la possibilità di disporrenuove prove ove necessarie ai fini della decisione o che la parte nonaveva prodotto per causa non imputabile e comunque era consentitoalla parte di produrre nuovi documenti. Il giudizio di primo grado èstato, infatti, introdotto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 220/2023e, cioè, del 4 gennaio 2024, atteso che la sentenza di primo grado n.467/2015 è stata pubblicata nel 2015 e lo stesso appello depositato il14/07/2015 è stato deciso con sentenza n. 2616/2017.Con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha chiarito chel’immediata operatività del novellato art. 58 del citato d.lgs. ai giudiziincardinati in secondo grado successivamente all’entrata in vigore deld.Lgs. n. 220/2023 lede la posizione processuale della parte che,confidando nella previgente formulazione dell’art. 58, abbia scelto,durante il primo grado di giudizio iniziato prima del 4 gennaio 2024, didifferire il deposito dei documenti al secondo grado di giudizio o di noncostituirsi in primo grado.Tanto premesso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte(cfr. da ultimo Cass. sez. V, 11/09/2025, n. 27901), alla luce delNumero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civileordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nelgrado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cuiall’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art.58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrreliberamente nuovi documenti in sede di gravame, anche se preesistential giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzionenel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse nonimputabile (cfr. Cass. 27831 del 2025; Cass. 8/05/2024, n. 12498;Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass.24/06/2021 n. 18103).L’art. 58 del d.lgs. 546/1992, vigente ratione temporis (ovvero nellaformulazione antecedente a quella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb)d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220) consentiva, dunque, anche laproduzione di documenti in appello, anche se preesistenti, aprescindere dalla prova della non imputabilità in relazione all’omessodeposito in primo grado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32,terzo comma, del D.lgs. richiamato dall’art. 61 del citato decreto.7.2. Da tanto consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esaminare i documenti prodotti in primo grado,peraltro tempestivamente rispetto all’udienza di trattazione,nonostante la tardiva costituzione in giudizio di parte resistente e che,pertanto, in quanto già presenti nel fascicolo potevano essere presi inconsiderazione anche nel grado di appello. La parte ricorrente, adifferenza di quanto prospettato nel presente giudizio, non ha subitoalcun pregiudizio, avendo avuto la possibilità di esaminare i documentiprodotti prima dell’udienza di trattazione; in ogni caso, la societàricorrente avrebbe anche potuto chiedere termine per esaminare ladocumentazione prodotta qualche giorno prima, laddove necessario eNumero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026sussistendone i presupposti, ma non è stato rimarcato che tale istanzasia stata presentata.8. Il secondo motivo di ricorso è fondato.8.1. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c.,può essere dunque rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione incongrua, debba ritenersi errata. La motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneNumero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).8.2. Nel caso di specie, la censura coglie nel segno atteso che nonrisulta in alcun modo giustificata l’affermazione contenuta in sentenzacirca la regolarità delle notifiche sia delle intimazioni di pagamento chedelle cartelle di pagamento, poiché la Commissione TributariaRegionale si è limitata ad una tautologica affermazione della lorovalidità e del conseguente effetto interruttivo della prescrizione deicrediti. Nella sostanza, non vi è alcun esame delle censure proposte,stante l’assenza di qualsivoglia argomento speso per superare laprospettazione difensiva della società, riportata anche nel presentericorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza, né risultasviluppato un iter logico nella motivazione in esame idoneo a renderecomprensibile il percorso seguito per addivenire alla decisioneimpugnata.9. L’accoglimento del motivo in ordine alla carenza di motivazioneconsente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze relative alla omessapronuncia sulle eccezioni e sulle domande di parte.10. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivodi doglianza, con conseguente rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Toscana per un nuovo esame delle questioniproposte rendendo congrua motivazione, nonché per laregolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio dilegittimità.La Corte di cassazione,Numero registro generale 19089/2018Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 10835/2026Data pubblicazione 23/04/2026 P.Q.Mrigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti tutti glialtri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]