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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 17001/2024

Testo disponibile della fonte

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24PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17172/2023 R.G. proposto da : Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la Sente nza d el la Corte d’Appello di Palermo n. 510/2023,depositata il 5.6.2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 . 4 . 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udita l ’ avv .

M aria G iuseppina G uerriero, per delega verbale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ;udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo , in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza n. 544 /20 20 della medesima Corte d’Appello, ha nuovamente accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] , dipendente del Comune con profilo di istruttore direttivo tecnico, contro il licenziamento disciplinare inflitt o gli per un’asserita omissione di doverosa vigilanza su ll’i llecit o utilizzo di schede carburante da parte di altri due dipendenti comunali e per avere sottoscritto le determine di liquidazione delle relative spese.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

Illavoratore si è difeso con controricorso .

Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Alla pubblica udienza sono intervenuti il rappresentante del Pubblico Ministero e i difensori delle parti, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

« violazione e falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, in relazione alla genericità della contestazione disciplinare e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 1.1.Il motivo è volto a contraddire l’affermazione della Corte territoriale secondo cui «la contestazione disciplinare patisce di un evidente vulnus di genericità , correttamente ravvisato dal primo giudice, sia con riguardo all’aspetto omissivo che a quello commissivo».

Secondo il Comune ricorrente la contestazione disciplinare era, invece, sufficientemente specifica , tale da permettere al lavoratore la piena comprensione dell’addebito, come sarebbe dimostrato anche dalla completezza delle sue difese già nella fase procedimentale.

2. Il secondo motivo è rubricato « violazione e /o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione alla asserita mancanza di competenza e all’omesso esame dell’assenza di alcuna delega di funzioni scrittae motivata».

Anche il secondomotivo è formulato promiscuamente in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

2.1. Con questo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cuisi afferma che l’attuale controricorrente, quale Responsabile dell’Area tecnica, non era competente all’adozione dei provvedimenti di spesa e non ne aveva conoscenzadiretta.

Secondo parte ricorrente, anche in considerazione delle ridotte dimensione del Comune, il Responsabile dell’Area tecnica non avrebbe potuto delegare i suoi compiti e le sue responsabilità ad altri dipendenti.

3. Il terzo motivo denuncia , « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n . 115 del 2002, poiché la sentenza impugnata va riformata e dunque anche le condanne alle spese del primo, del secondo di giudizio, del giudizio in cassazione e di rinvio andranno riformate e poste a carico della parte soccombente».

3.1. Come ben si comprende già dall’intestazione, non si tratta, in realtà, di un ulteriore autonomo motivo di ricorso,perché non viene censurata la decisione sulle spesein se stessa, ma se ne chiede s oltanto la consequenziale modifica qualora la sentenza impugnata venissecassata per l’accoglimento degli altri motivi.

4. Il ricorso è inammissibile, perché, come puntualmente rilevato anche dal rappresentante della Procura Generale, la sentenza impugnata si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, una delle quali non è attinta da alcuna censura mossa dal ricorrente.

Dopo avere stigmatizzato la genericità della contestazione , ritenuta tale da inficiare la validità del procedimento disciplinare, la Corte d’Appello di Palermo ha tuttavia esaminato il contenuto delle prove testimoniali e documentali e, in particolare, ha ritenuto queste ultime insufficienti al fine di dimostrare che l’attuale controricorrente potesse «rendersi conto delle anomalie che oggi gli si rimprovera di non aver notato».

La Corte ha quindi rimarcato in modo esplicito e chiaro il carattere decisivo anche di questo secondo aspetto: «Non vi è dubbio che tali elementi, già ineludibili ai fini del rispetto del canone di sufficiente determinatezza, appaiono rilevanti anche sotto il profilo della verifica della fondatezza della contestazione.

Pertanto, avendo la parte datoriale omesso di fornire la menzionata documentazione, tale lacuna probatoria si riverbera a suo danno, dovendosi conseguentemente ritenere illegittimo il licenziamento siaper genericità della contestazione che per difetto di prova della sussistenza del fatto contestato».

Contro tale accertamento negativo del fatto posto a base della sanzione disciplinare il ricorso non muove alcuna censura (e, del resto,si tratta di accertamento di per sé insindacabile in sede di legittimità).

Che si tratti di un’autonoma ratio decidendi non si può dubitare, perché, una volta che fosse superata la questione della genericità della contestazione, resterebbe intatta la necessità per il datore di lavoro di provare i fatti che giustifica no i l licenziamento .

Pertanto, l’accertamento negativo d i quei fatt i, chiaramente espresso nella motivazione della sentenza impugnata, non è un obiter dictum e d è l’esatto contrario della « esposizione di una astratta tesi giuridica non funzionale alla decisione» ( come pretenderebbe parte ricorrente nella memoria illustrativa).L’accertamento sul fatto operato dalla Corte d’Appello non è stato censurato nel ricorso nemmeno sotto il profilo della novità della questione odella violazione del principio di non contestazione, sicché è irrilevante il riferimento a questi aspetti contenuto nella memoria illustrativa di parte ricorrente.

Non rimane allora che ricordare e dare continuità alprincipio di diritto per cui, «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza» (Cass. n. 18119/2020e molte altre conformi, tra cui Cass. nn. 9752 /2017 ; 2108/2012; 22753/2011; 12372/ 2006 , anche con riguardo al caso analogo dell’inammissibilità sopravvenuta delle censure contro una ratio decidendi, per effetto della riscontrata infondatezza di quelle mosse contro l’altra ole altre autonome ragioni).

5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6. Si dà atto che sussistono i presupposti , ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17172/2023 R.G. proposto da : Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la Sente nza d el la Corte d’Appello di Palermo n. 510/2023,depositata il 5.6.2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 . 4 . 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udita l ’ avv . M aria G iuseppina G uerriero, per delega verbale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ;udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo , in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza n. 544 /20 20 della medesima Corte d’Appello, ha nuovamente accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] , dipendente del Comune con profilo di istruttore direttivo tecnico, contro il licenziamento disciplinare inflitt o gli per un’asserita omissione di doverosa vigilanza su ll’i llecit o utilizzo di schede carburante da parte di altri due dipendenti comunali e per avere sottoscritto le determine di liquidazione delle relative spese. Il ricorso è articolato in tre motivi. Illavoratore si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Alla pubblica udienza sono intervenuti il rappresentante del Pubblico Ministero e i difensori delle parti, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. « violazione e falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, in relazione alla genericità della contestazione disciplinare e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 1.1.Il motivo è volto a contraddire l’affermazione della Corte territoriale secondo cui «la contestazione disciplinare patisce di un evidente vulnus di genericità , correttamente ravvisato dal primo giudice, sia con riguardo all’aspetto omissivo che a quello commissivo». Secondo il Comune ricorrente la contestazione disciplinare era, invece, sufficientemente specifica , tale da permettere al lavoratore la piena comprensione dell’addebito, come sarebbe dimostrato anche dalla completezza delle sue difese già nella fase procedimentale. 2. Il secondo motivo è rubricato « violazione e /o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione alla asserita mancanza di competenza e all’omesso esame dell’assenza di alcuna delega di funzioni scrittae motivata». Anche il secondomotivo è formulato promiscuamente in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. 2.1. Con questo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cuisi afferma che l’attuale controricorrente, quale Responsabile dell’Area tecnica, non era competente all’adozione dei provvedimenti di spesa e non ne aveva conoscenzadiretta. Secondo parte ricorrente, anche in considerazione delle ridotte dimensione del Comune, il Responsabile dell’Area tecnica non avrebbe potuto delegare i suoi compiti e le sue responsabilità ad altri dipendenti. 3. Il terzo motivo denuncia , « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n . 115 del 2002, poiché la sentenza impugnata va riformata e dunque anche le condanne alle spese del primo, del secondo di giudizio, del giudizio in cassazione e di rinvio andranno riformate e poste a carico della parte soccombente». 3.1. Come ben si comprende già dall’intestazione, non si tratta, in realtà, di un ulteriore autonomo motivo di ricorso,perché non viene censurata la decisione sulle spesein se stessa, ma se ne chiede s oltanto la consequenziale modifica qualora la sentenza impugnata venissecassata per l’accoglimento degli altri motivi. 4. Il ricorso è inammissibile, perché, come puntualmente rilevato anche dal rappresentante della Procura Generale, la sentenza impugnata si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, una delle quali non è attinta da alcuna censura mossa dal ricorrente. Dopo avere stigmatizzato la genericità della contestazione , ritenuta tale da inficiare la validità del procedimento disciplinare, la Corte d’Appello di Palermo ha tuttavia esaminato il contenuto delle prove testimoniali e documentali e, in particolare, ha ritenuto queste ultime insufficienti al fine di dimostrare che l’attuale controricorrente potesse «rendersi conto delle anomalie che oggi gli si rimprovera di non aver notato». La Corte ha quindi rimarcato in modo esplicito e chiaro il carattere decisivo anche di questo secondo aspetto: «Non vi è dubbio che tali elementi, già ineludibili ai fini del rispetto del canone di sufficiente determinatezza, appaiono rilevanti anche sotto il profilo della verifica della fondatezza della contestazione. Pertanto, avendo la parte datoriale omesso di fornire la menzionata documentazione, tale lacuna probatoria si riverbera a suo danno, dovendosi conseguentemente ritenere illegittimo il licenziamento siaper genericità della contestazione che per difetto di prova della sussistenza del fatto contestato». Contro tale accertamento negativo del fatto posto a base della sanzione disciplinare il ricorso non muove alcuna censura (e, del resto,si tratta di accertamento di per sé insindacabile in sede di legittimità). Che si tratti di un’autonoma ratio decidendi non si può dubitare, perché, una volta che fosse superata la questione della genericità della contestazione, resterebbe intatta la necessità per il datore di lavoro di provare i fatti che giustifica no i l licenziamento . Pertanto, l’accertamento negativo d i quei fatt i, chiaramente espresso nella motivazione della sentenza impugnata, non è un obiter dictum e d è l’esatto contrario della « esposizione di una astratta tesi giuridica non funzionale alla decisione» ( come pretenderebbe parte ricorrente nella memoria illustrativa).L’accertamento sul fatto operato dalla Corte d’Appello non è stato censurato nel ricorso nemmeno sotto il profilo della novità della questione odella violazione del principio di non contestazione, sicché è irrilevante il riferimento a questi aspetti contenuto nella memoria illustrativa di parte ricorrente. Non rimane allora che ricordare e dare continuità alprincipio di diritto per cui, «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza» (Cass. n. 18119/2020e molte altre conformi, tra cui Cass. nn. 9752 /2017 ; 2108/2012; 22753/2011; 12372/ 2006 , anche con riguardo al caso analogo dell’inammissibilità sopravvenuta delle censure contro una ratio decidendi, per effetto della riscontrata infondatezza di quelle mosse contro l’altra ole altre autonome ragioni). 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Si dà atto che sussistono i presupposti , ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm
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