CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, l.go [OSCURATO:PERSONA] n.29 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] Avvocati e Commercialistie rappresentata e difesaper procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Bellis. -controricorrente – avverso la sentenza n. 9756 / 2018 della Commiss ione tributaria regionale della Campania-sezione distaccata di Salerno, depositata il 13novembre 2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tremonti bis- Processo- art.112 cod.proc.civ.Rilevato che: si legge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentò istanza di rimborso, al fine di potere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art.6, commi 13 - 19 , della legge n.338 del 2000, in materia di detassazionedegli investimenti ambientali, che venne rigettata dall’Ufficio in quanto tale agevolazione, non trasferibile negli esercizi successivi, spettava solo nell’ipotesi in cui vi fosse stata produzione di utili mentre, nella specie, sussisteva una significativa perdita civilistica e fiscale. Impugnato il diniego dalla Società, la Commissione tributaria di prima istanza accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania. In particolare, la C.T.R. ha dichiarato l’appello inammissibile ritenendo domanda nuova, preclusa in secondo grado, l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su duemotivi cui resiste, con controricorso, la Società. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380bis.1 cod.proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso -rubricato: nullità della sentenza e del procedimento ex art.112 c.p.c. e 18, 21. 24 e 57 d.lgs. n.546 del 1992 in relazione all’art.360, primo comma, c.p.c,- l’Agenzia delle entrate lamenta che la C.T.R. non abbia pronunciato sull’originaria eccezione, sia pure svolt a in maniera sintetica, rappresentata dall’impossibilità di fruire dell’agevolazione/detassazione, non trasferibile negli anni successivi, in presenza di un risultato negativo pena il paradossale risultato di un rimborso di imposta non versata.1.1 La ce nsura è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente, invero, non ha allegato in atti né trascritto in ricorso, neppure per stralci sufficienti allo scopo, l’atto di appello dal quale sarebbe dovuto risultare lo specifico motivo di impugnazione della sentenza sfavorevole di primo grado rispetto al quale si lamenta la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. Al contrario, dalla lettura dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate e allegato telematicamente dalla controricorrente, emergeche l’Ufficio, nell’atto di gravame, ha operato tutta la ricostruzione della norma agevolativa in esame sulla base dei documenti di prassi quale presupposto per poi dedurre, quale unico motivo di impugnazione, la decadenza della Società contribuente dai termini sia per la presentazione di dichiarazione integrativa sia per la presentazione dell’istanza di rimborso. Né con il mezzo è stata specificamente censurata la declaratoria di inammissibilità dell’appello siccome vertente su domanda nuova. 2. Dall ’inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue l’inammissibilità del secondo, vertente sul merito e con cui si sono dedottela violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, commi da 3 a 19 della legge n.388 del 2000 e dell’art.38 d.P.R. n.602 del 1973. 3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente alle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 3.900, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, accessori come per le